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Sentenza n. 202300698/2023

Sentenza n. 202300698/2023

COMMERCIO - ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE - DETENZIONE TABACCHI - SOSPENSIONE PER GIORNI 8

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300698/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un'impresa ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia per chiedere l'annullamento di due provvedimenti emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in particolare dalla Direzione Regionale per la Lombardia e dall'Ufficio dei Monopoli per la Lombardia. Il ricorso era stato proposto nel 2023 nel registro generale con il numero 579. Il procedimento si è sviluppato durante l'anno e la camera di consiglio si è tenuta il 6 settembre 2023. Tuttavia, nel corso del giudizio è sopraggiunta una circostanza di fatto che ha inciso profondamente sulla prosecuzione della causa e sulla legittimazione stessa del ricorrente a portare avanti la controversia. L'importanza di questa sentenza risiede nel principio di diritto che illustra circa la carenza sopravvenuta di interesse, una situazione comune nel diritto amministrativo quando le circostanze fattiche mutano durante il corso del giudizio.

Il quadro normativo

Il ricorso si inquadra nel contesto della giurisdizione amministrativa e della disciplina che regola i provvedimenti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, organo che gestisce i monopoli di stato e le questioni doganali secondo la normativa italiana e dell'Unione Europea. Il Tribunale Amministrativo Regionale applica le disposizioni del Codice del Processo Amministrativo e i principi generali della procedura amministrativa per valutare se un ricorso continua a presentare i presupposti di ricevibilità e processualità. In questo caso, la sentenza evoca il tema della carenza di interesse, un elemento essenziale per la prosecuzione di qualsiasi procedimento amministrativo, senza il quale il ricorso non può che essere dichiarato improcedibile. La giurisdizione amministrativa, infatti, non può pronunciarsi su questioni prive di una controversia viva e attuale.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia è se il ricorso potesse proseguire nonostante la sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente. La carenza di interesse può verificarsi quando la situazione di fatto muta nel corso del giudizio in modo tale che l'interesse originario a ricorrere viene meno, ad esempio perché il provvedimento è stato revocato, è divenuto inefficace, o la fattispecie ha subito modificazioni sostanziali. La questione riguarda dunque l'incidenza processuale di circostanze sopravvenute sulla capacità del ricorso di proseguire, una questione rilevante perché tocca i presupposti stessi della ricevibilità del ricorso amministrativo e il principio secondo cui il giudice amministrativo non può pronunciarsi su controversie prive di contenuto sostanziale.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, esaminati gli atti della causa e sentite le parti, ha valutato che durante il corso del procedimento era venuto a mancare l'interesse della ricorrente a proseguire il ricorso in quanto le circostanze fattiche erano mutate in modo tale da rendere il ricorso privo di utilità pratica. In simili situazioni, la giurisprudenza amministrativa costante insegna che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, non perché infondato nel merito, ma perché è venuto a mancare uno dei presupposti essenziali per l'esercizio della giurisdizione amministrativa. Il Tribunale ha coerentemente applicato il principio secondo cui non può pronunciarsi su questioni controverse prive di una effettiva e concreta utilità per le parti. La compensazione delle spese di giudizio è conseguenza naturale di questa pronuncia, atteso che nessuna delle parti può considerarsi soccombente quando il processo cessa per ragioni di carenza di interesse.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso numero 579 del 2023 improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, pronuncia che determina la cessazione della controversia senza che il Tribunale si pronunciasse nel merito sulle illegittimità denunciate. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna parte sopporta i propri costi processuali senza alcun onere a carico dell'avvocato avversario. Inoltre, il Tribunale ha ordinato l'oscuramento dei dati personali della ricorrente dal testo della sentenza, conformemente alle disposizioni del Codice della Privacy e del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali. La sentenza è stata dichiarata esecutiva secondo le modalità ordinarie.

Massima

Quando nel corso di un ricorso amministrativo viene a mancare per circostanze sopravvenute l'interesse della parte a proseguire il giudizio, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile indipendentemente dal merito della controversia, poiché la giurisdizione amministrativa presuppone l'esistenza di una controversia viva e attuale dotata di utilità pratica.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Alessandro Fede,	Referendario
Luigi Rossetti,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
ed emissione di provvedimenti cautelari monocratici,
- del provvedimento Direttoriale prot. -OMISSIS- emesso in data -OMISSIS-dall''Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - DT I – Direzione Regionale per la Lombardia, a firma del direttore territoriale;
- dell''atto dispositivo prot. -OMISSIS- n.-OMISSIS- emesso dal dirigente dell''Ufficio dei Monopoli per la Lombardia, a firma del dirigente dell''Ufficio.
sul ricorso numero di registro generale 579 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Corrado Mattinzoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Economia e Finanze, A.A.M.S. Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2023 il dott. Luigi Rossetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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