COMMERCIO - ORDINANZA SINDACALE - PUBBLICO ESERCIZIO PER SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE - ORARIO DI APERTURA - LIMITAZIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300534/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Gospojina Kajganic, titolare del bar Stella situato nel Comune di Esine, ha proposto ricorso al TAR della Lombardia contro l'ordinanza del sindaco numero 23 del 19 luglio 2022. Con tale provvedimento, l'amministrazione comunale aveva limitato l'orario di apertura al pubblico del locale alla fascia oraria compresa tra le 7.00 e le 21.00 per un periodo di sessanta giorni. La ricorrente contestava il provvedimento ritenendolo illegittimo e chiedeva l'annullamento dello stesso. Il Comune di Esine non si è costituito in giudizio per difendere il proprio atto amministrativo, così come non si sono costituite le altre parti menzionate nel ricorso (Federici Cristina Bar Sport e Bar Barino di Bertanza Michela).
Il quadro normativo
L'ordinanza sindacale qui impugnata si inscrive nell'ambito dei poteri conferiti ai sindaci dalla legislazione comunale e ordinamentale italiana, in particolare in materia di polizia locale e di gestione dell'ordine pubblico. Il sindaco dispone, per legge, di poteri di ordinanza contingibile e urgente quando sussistono situazioni di necessità e urgenza. Tali ordinanze devono comunque rispettare i criteri di legalità, proporzionalità e ragionevolezza, nonché devono essere adeguatamente motivate e proporzionate rispetto alla situazione emergenziale che le giustifica. Il ricorso in materia amministrativa è disciplinato dal codice del processo amministrativo e dalle norme sulla giurisdizione del TAR, che deve controllare la legittimità dei provvedimenti amministrativi contestati.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia era se l'ordinanza sindacale limitativa degli orari rappresentasse un esercizio legittimo dei poteri sindacali ovvero costituisse un abuso di potere o comunque un provvedimento illegittimo per carenza di motivazione, eccesso di potere o violazione di norme procedurali. La ricorrente contestava presumibilmente la fondatezza della decisione restrittiva e la proporzionalità della misura adottata, eccependo l'assenza di concrete ragioni di emergenza o necessità che giustificassero la restrizione temporale dell'orario di esercizio dell'attività. La questione risultava complessa dal punto di vista procedimentale dato il mancato tempestivo deposito della memoria difensiva da parte dell'ente pubblico.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, esaminati gli atti della causa e ascoltati i difensori delle parti in udienza pubblica del sei aprile duemilaventitré, ha considerato che il ricorso presentato fosse affetto da vizi procedurali o da carenze di natura processuale che ne impedivano l'accoglimento nel merito. La dichiarazione di improcedibilità indica che il giudice amministrativo ha riscontrato un ostacolo procedurale insormontabile, presumibilmente legato ai termini di proposizione del ricorso ovvero alla sopravvenuta caducità della controversia a causa del decorso del tempo (i sessanta giorni della limitazione oraria potevano già essere scaduti al momento della proposizione del ricorso). Malgrado tale conclusione di improcedibilità, il collegio ha ritenuto opportuno condannare il Comune al versamento delle spese di giudizio, considerato che l'ente locale non si era costituito in giudizio per difendere la propria azione amministrativa, rappresentando un comportamento negligente dal punto di vista processuale.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto da Gospojina Kajganic avverso l'ordinanza sindacale n. 23 del 2022. Secondariamente, ha condannato il Comune di Esine a versare alla ricorrente l'importo di duemila euro a titolo di spese di giudizio, oltre agli oneri di legge previsti. Il contributo unificato è stato posto a carico del medesimo Comune quale ulteriore conseguenza del comportamento processuale negligente. La sentenza è stata ordita nella camera di consiglio del sei aprile duemilaventitré e risulta definitivamente pronunciata dal collegio composto dai magistrati Mauro Pedron (Presidente FF e Estensore), Alessandra Tagliasacchi e Massimo Zampicinini.
Massima
L'omessa costituzione in giudizio dell'amministrazione pubblica convenuta in giudizio amministrativo espone l'ente al soccombimento processuale e alla condanna alle spese, anche nel caso in cui il ricorso sia dichiarato improcedibile per vizi procedurali inerenti alla parte ricorrente.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente FF, Estensore Alessandra Tagliasacchi, Consigliere Massimo Zampicinini, Referendario per l'annullamento - dell’ordinanza del sindaco n. 23 di data 19 luglio 2022, con la quale, per un periodo di 60 giorni, l’orario di apertura al pubblico è stato limitato all’intervallo dalle 7.00 alle 21.00; sul ricorso numero di registro generale 712 del 2022, proposto da GOSPOJINA KAJGANIC, in proprio e quale titolare del BAR STELLA DI KAJGANIC GOSPOJINA, rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Mariuzzo, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; COMUNE DI ESINE, non costituitosi in giudizio; FEDERICI CRISTINA BAR SPORT, AL BARINO DI BERTANZA MICHELA, non costituitisi in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2023 il dott. Mauro Pedron; Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda definitivamente pronunciando: (a) dichiara improcedibile il ricorso; (b) condanna il Comune a versare alla ricorrente, a titolo di spese di giudizio, l’importo di € 2.000, oltre agli oneri di legge; (c) pone il contributo unificato a carico del Comune. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2023, con l'intervento dei magistrati:
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