COMMERCIO - SALE GIOCHI - ORARI DI APERTURA - LIMITAZIONI
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300459/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La società Perla S.r.l. ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, contro la deliberazione n. 4 del 27 febbraio 2019 del Consiglio comunale di Palosco, con cui era stato approvato un Regolamento per il contrasto al fenomeno della ludopatia derivante da forme di gioco lecito, gioco d'azzardo e gioco d'azzardo patologico. La ricorrente contestava inoltre il "regolamento unico di Ambito per il contrasto del fenomeno della ludopatia" approvato dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale di Grumello del Monte il 23 aprile 2018, assumendone l'illegittimità complessiva. Il ricorso è stato depositato nel 2022, con procedura ordinaria secondo le regole del processo amministrativo, avverso il Comune di Palosco rappresentato dal legale Yvonne Messi. La controversia riguardava aspetti di diritto amministrativo locale relativi all'esercizio del potere regolamentare comunale in materia di contrasto alla ludopatia, un fenomeno di rilevante interesse pubblico sottoposto a disciplina sia nazionale che regionale.
Il quadro normativo
La materia del gioco d'azzardo e della ludopatia è regolata in Italia dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), decreto reale del 18 giugno 1930 e successive modificazioni, che stabilisce le autorizzazioni e le condizioni per le forme di gioco lecito. A livello regionale, la Lombardia ha dettato una propria disciplina attraverso la Legge Regionale n. 8 del 2013, che introduce specifiche misure di contrasto al fenomeno della ludopatia e autorizza gli enti locali a emanare regolamenti per la prevenzione e il contenimento del gioco d'azzardo patologico. I comuni hanno dunque competenza per adottare regolamenti che limitino o disciplinino l'installazione e l'utilizzo di apparecchi da gioco sul territorio, sempre nel rispetto dei principi di ragionevolezza, non discriminazione e rispetto delle discipline nazionali e regionali. In questo quadro normativo complesso, i comuni dell'ambito di Grumello del Monte avevano adottato un regolamento unico di ambito volto a coordinare gli interventi di contrasto alla ludopatia.
La questione giuridica
Il fulcro della controversia era costituito dalla legittimità del regolamento adottato dal Comune di Palosco e dal coordamento regolamentare di ambito, con particolare riguardo alla compatibilità delle misure previste con i principi di trasparenza amministrativa, ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa. La ricorrente contestava presumibilmente che il regolamento eccedesse i limiti del potere regolamentare comunale oppure che fosse stato adottato con procedura illegittima. La controversia si inseriva nel più ampio contesto della tensione tra l'esigenza di tutela della salute pubblica e il contrasto al gioco patologico da un lato, e la libertà di iniziativa economica dei gestori di esercizi e apparecchi da gioco dall'altro. Il Tribunale doveva quindi valutare se i provvedimenti impugnati fossero legittimi sotto il profilo del riparto di competenze, della procedura amministrativa e della coerenza con i principi costituzionali.
La motivazione del giudice
Nel corso del procedimento, tuttavia, la situazione di fatto è mutata in modo tale da determinare una sopravvenuta carenza di interesse ad agire della ricorrente. La sentenza non esplicita le ragioni concrete di questa carenza, ma è ragionevole inferire che il regolamento impugnato potrebbe essere stato revocato, modificato sostanzialmente, abrogato da successivi atti amministrativi, oppure che la situazione fattuale sottostante sia talmente cambiata da rendere priva di utilità la pronuncia del giudice amministrativo. La carenza di interesse sopravvenuta è una causa di improcedibilità riconosciuta dal diritto processuale amministrativo: quando durante il procedimento vien meno l'utilità della sentenza perché il conflitto di interessi originario si è risolto di fatto, il giudice non è tenuto a pronunciarsi nel merito della controversia. Il collegio giudicante ha valutato questa circostanza sulla base degli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria e ha ritenuto che la ricorrente avesse perduto interesse al riconoscimento della pretesa dedotta, rendendo il giudizio improcedibile secondo l'articolo 34, comma 2, del Codice del Processo Amministrativo.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nella composizione della Sezione Seconda di Brescia, ha dichiarato il ricorso n. 105 del 2022 improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Di conseguenza, il giudice non è entrato nel merito della controversia e non ha né annullato né confermato i provvedimenti impugnati, bensì ha constatato che venuta meno la ragione del giudizio. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna ha sopportato i propri costi. La sentenza è stata dichiarata esecutiva ed è stata pronunciata in camera di consiglio il 17 maggio 2023 dai magistrati Bernardo Massari, Alessandra Tagliasacchi e Massimo Zampicinini.
Massima
La sopravvenuta carenza di interesse durante il procedimento amministrativo rende il ricorso improcedibile, dispensando il giudice dall'esaminare il merito della controversia quando la situazione di fatto sia talmente mutata da privare di utilità la pronuncia richiesta. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA. Componenti del collegio: Bernardo Massari, Presidente; Alessandra Tagliasacchi, Consigliere Estensore; Massimo Zampicinini, Referendario. Il ricorso era stato proposto da Perla S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Cino Benelli. Convenuto era il Comune di Palosco, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Yvonne Messi. Il Comune di Bolgare in qualità di Ente Capofila dell'Ambito Territoriale di Grumello del Monte non si era costituito in giudizio. Il ricorso numero 105 del 2022 era proposto per l'annullamento e la declaratoria di illegittimità della deliberazione n. 4 del 27 febbraio 2019 del Consiglio comunale di Palosco, avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL CONTRASTO AL FENOMENO DELLA LUDOPATIA DERIVANTE DALLE FORME DI GIOCO LECITO, GIOCO D'AZZARDO E GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO, PREVISTE ED AUTORIZZATE AI SENSI DEL T.U.L.P.S. R.D. 18.06.1930 E S.M.I. NONCHÉ DALLA L.R. LOMBARDIA N.8/2013". La ricorrente contestava altresì il "Regolamento per il contrasto al fenomeno della Ludopatia derivante dalle forme di gioco lecito" approvato con la suddetta deliberazione, nonché il "regolamento unico di Ambito per il contrasto del fenomeno della ludopatia" approvato dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale di Grumello del Monte all'esito della seduta del 23 aprile 2018 e ogni altro provvedimento ad essi presupposto e conseguente. La causa è stata istruita regolarmente con deposito di ricorso, memoria di controreplica e costituzione in giudizio del convenente. Il relatore nella pubblica udienza del giorno 17 maggio 2023 è stata la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi, e i difensori delle parti sono stati uditi secondo le modalità registrate nel verbale di udienza. Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue, il Tribunale ha riscontrato che nel corso del procedimento era sopravvenuta una carenza di interesse ad agire della ricorrente, circostanza che determina l'improcedibilità del ricorso secondo la disciplina del Codice del Processo Amministrativo. P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati Bernardo Massari Presidente, Alessandra Tagliasacchi Consigliere Estensore, e Massimo Zampicinini Referendario.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Alessandra Tagliasacchi, Consigliere, Estensore Massimo Zampicinini, Referendario per l’annullamento e la declaratoria di illegittimità: - della deliberazione n. 4 del 27 febbraio 2019 del Consiglio comunale di Palosco, avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL CONTRASTO AL FENOMENO DELLA LUDOPATIA DERIVANTE DALLE FORME DI GIOCO LECITO, GIOCO D’AZZARDO E GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO, PREVISTE ED AUTORIZZATE AI SENSI DEL T.U.L.P.S. R.D. 18.06.1930 E S.M.I. NONCHÉ DALLA L.R. LOMBARDIA N.8/2013”; - del “Regolamento per il contrasto al fenomeno della Ludopatia derivante dalle forme di gioco lecito”, approvato con la suddetta deliberazione; - di ogni altro e provvedimento ad essi presupposto e conseguente, ancorché incognito, ivi compreso, il “regolamento unico di Ambito per il contrasto del fenomeno della ludopatia” approvato dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito territoriale di Grumello del Monte all’esito della seduta del 23 aprile 2018. sul ricorso numero di registro generale 105 del 2022, proposto da Perla S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Cino Benelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Palosco, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Yvonne Messi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Bolgare in qualità di Ente Capofila dell’Ambito Territoriale di Grumello del Monte, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Palosco; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 maggio 2023 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2023 con l’intervento dei magistrati:
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