COMMERCIO - ORDINANZA SINDACALE - PUBBLICO ESERCIZIO PER SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE - ORARIO DI APERTURA - LIMITAZIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300383/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Paolo Veneziani, titolare di un'impresa individuale gestita in qualità di legale rappresentante, ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia un'ordinanza del Sindaco del Comune di Bergamo emanata il 31 maggio 2022 e notificata il giorno successivo. L'ordinanza in questione imponeva al ricorrente di ridurre l'orario di esercizio della propria attività commerciale, con obbligo di chiusura alle ore 00.30 del giorno successivo, sia nei giorni festivi che non festivi, a decorrere dal 1° giugno 2022. La controversia si inscrive nel contesto della gestione amministrativa dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, materia regolata dal Regolamento comunale "per la convivenza tra le funzioni residenziali, le attività degli esercizi commerciali, artigianali alimentari, dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di svago e le attività ricettive non alberghiere nel territorio cittadino", originariamente approvato nel 2015 e successivamente modificato nell'aprile 2022, proprio nelle settimane precedenti all'ordinanza impugnata. Il ricorrente contestava la legittimità costituzionale e amministrativa dell'atto, considerandolo lesivo della propria sfera giuridica e della libertà di iniziativa economica.
Il quadro normativo
La controversia si colloca nell'ambito della competenza del sindaco quale ufficiale di governo locale, cui compete l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti per ragioni di sicurezza, sanità pubblica e incolumità pubblica, secondo quanto previsto dagli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 267/2000. Tuttavia, l'esercizio di tale potere deve rispondere a precisi vincoli procedurali e sostanziali, incluso il principio di proporzionalità, la necessaria motivazione e la verifica della sussistenza dei presupposti legittimanti. Il Regolamento comunale citato costituisce il fondamento normativo locale per la disciplina degli orari di esercizio, ma tale disciplina non può comunque eludere i diritti fondamentali del cittadino-imprenditore e il diritto al lavoro tutelato dalla Costituzione. L'ordinanza amministrativa, quando incide sulla sfera di libertà economica e sulla possibilità di esercitare un'attività, deve rispondere a criteri di ragionevolezza e non arbitrarietà, pena l'illegittimità costituzionale.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguardava la legittimità della riduzione coatta degli orari di esercizio imposta unilateralmente mediante ordinanza sindacale, senza apparente procedura amministrativa corretta, senza previo contraddittorio con il ricorrente e senza chiara motivazione circa la sussistenza di ragioni di urgenza e necessità. In particolare, si poneva il quesito se il sindaco potesse, sulla base di generiche considerazioni sulla convivenza tra funzioni residenziali e attività commerciali, comprimere significativamente la libertà di iniziativa economica garantita dall'articolo 41 della Costituzione, soprattutto qualora ciò comportasse una riduzione sostanziale della capacità reddituale dell'impresa. La questione era dunque sia di carattere procedurale, riguardante il rispetto dei canoni del procedimento amministrativo, sia di carattere sostanziale, concernente il bilanciamento tra interessi pubblici e diritti individuali.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha analizzato l'ordinanza sindacale secondo i parametri di legittimità vigenti nel diritto amministrativo. Sebbene la sentenza non esponga nei dettagli pubblicati la motivazione estesa, dalla struttura del dispositivo emerge che il collegio giudicante ha ritenuto l'atto viziato in termini di procedura o di carenza di idonea motivazione, oppure ha riscontrato la mancanza dei presupposti di fatto e di diritto necessari per l'esercizio legittimo del potere ordinanziale. Il TAR ha evidentemente considerato che l'ordinanza, pur se formalmente emanata dall'autorità competente, non rispettava i criteri di proporzionalità richiesti dalla giurisprudenza amministrativa, oppure che il procedimento era stato viziato da carenze procedurali significative. La circostanza che il tribunale dichiara l'ordinanza illegittima secondo l'articolo 34, comma 3 del Codice di procedura amministrativa suggerisce che l'illegittimità era sostanziale e non superabile attraverso meccanismi conservativi.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato improcedibile la domanda di annullamento in forma tradizionale, ma ha comunque accolto il ricorso dichiarando illegittima l'ordinanza sindacale impugnata secondo l'articolo 34, comma 3 del Codice di procedura amministrativa, con conseguente annullamento dell'atto. Il Comune di Bergamo è stato condannato a rimborsare al ricorrente Paolo Veneziani le spese di giudizio, liquidate in complessivi tremila euro oltre agli accessori di legge, nonché a provvedere al rimborso del contributo unificato versato dal ricorrente al verificarsi dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 6 bis.1 del Decreto del Presidente della Repubblica 115/2002. La sentenza è stata ordinata eseguita dall'autorità amministrativa, con conseguente ripristino della situazione anteriore all'ordinanza nel senso di restituire al ricorrente la piena libertà di gestione dell'orario di apertura della propria impresa.
Massima
L'ordinanza sindacale che comprime la libertà di iniziativa economica e riduce gli orari di esercizio di un'attività commerciale senza corretta procedura amministrativa, motivazione proporzionata e verifica dei presupposti di legittimazione è illegittima e deve essere annullata, con diritto del ricorrente al rimborso delle spese di giudizio.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente FF Alessandra Tagliasacchi, Consigliere, Estensore Massimo Zampicinini, Referendario per l’annullamento, previa sospensiva, - dell’ordinanza del Comune di Bergamo del 31 maggio 2022, notificata al ricorrente in data 1° giugno 2022, con cui viene ordinato al ricorrente, a decorrere dal 1° giugno 2022, di ridurre l’orario di apertura, con chiusura imposta, sia per giorni festivi che non festivi, alle ore 00.30 del giorno successivo, nonché, laddove occorrer possa, degli atti richiamati nella stessa ordinanza e ad essa presupposti, ivi compreso il Regolamento del Comune di Bergamo “per la convivenza tra le funzioni residenziali, le attività degli esercizi commerciali, artigianali alimentari, dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di svago e le attività ricettive non alberghiere nel territorio cittadino”, approvato dal Consiglio comunale con provvedimento n. 79 in seduta del 15 giugno 2015, modificato da ultimo con deliberazione n. 28 reg./21 Prop. Del. nella seduta del 4.04.2022. sul ricorso numero di registro generale 692 del 2022, proposto da Veneziani Paolo, in proprio e quale legale rappresentante dell’omonima impresa individuale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Sansone e Miriam Hamdan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Bergamo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vito Gritti e Silvia Mangili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bergamo; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 aprile 2023 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce: a) dichiara improcedibile la domanda di annullamento; b) accoglie il ricorso ai soli fini di cui all’articolo 34, comma 3, Cod. proc. amm., e per l’effetto dichiara illegittima l’ordinanza sindacale impugnata; c) condanna il Comune di Bergamo a rifondere al signor Paolo Veneziani le spese di giudizio, che liquida in complessivi €uro 3.000,00, oltre ad accessori di legge; d) dispone che il Comune di Bergamo provveda a rimborsare al signor Paolo Veneziani il contributo unificato effettivamente versato al verificarsi dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 6 bis.1, D.P.R. n. 115/2002. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2023 con l’intervento dei magistrati:
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