COMMERCIO - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA - REDISTRIBUZIONE SPAZI
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300037/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La società Loda S.r.l.S. ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, contro un provvedimento del Comune di Mantova emesso il 9 giugno 2021 con protocollo 37251/2021. Tale provvedimento riguardava l'autorizzazione all'occupazione temporanea del suolo pubblico in Piazza Leon Battista Alberti mediante installazione di plateatico, concesso in deroga alle ordinarie procedure a causa della situazione di emergenza epidemiologica generata dalla pandemia di COVID-19. Nel contesto della crisi sanitaria, molte amministrazioni comunali avevano adottato misure eccezionali per consentire ai gestori di pubblici esercizi e attività commerciali di ampliare gli spazi disponibili all'aperto, al fine di garantire il distanziamento sociale e la continuità delle attività economiche. La ricorrente, tuttavia, ha impugnato il provvedimento ritenendolo viziato sotto diversi profili, opponendosi all'autorizzazione concessa o alle modalità con cui era stata rilasciata. Nel giudizio si sono costituite anche altre parti interessate: il Comune di Mantova quale amministrazione resistente e i soggetti Scicolone Grazio e Lacucina S.r.l., che avevano interesse alla controversia.
Il quadro normativo
La disciplina delle occupazioni temporanee del suolo pubblico è contenuta nel testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza e nei regolamenti comunali che ne specificano le modalità di attuazione. Durante il periodo di emergenza epidemiologica, il governo italiano e le amministrazioni locali hanno emanato una serie di provvedimenti di carattere straordinario per consentire deroghe alle ordinarie procedure autorizzative, al fine di sostenere le attività economiche duramente colpite dalle misure di contenimento del virus. Tali misure eccezionali dovevano comunque rispettare i principi generali del diritto amministrativo, in particolare quello della parità di trattamento e della trasparenza procedimentale, nonché le limitazioni imposte dall'equilibrio dei diritti e degli interessi collettivi. Il provvedimento impugnato si inseriva dunque in un contesto normativo complesso, dove le deroghe all'ordinaria disciplina dovevano conciliarsi con il principio di corretta gestione della cosa pubblica e di tutela degli interessi della comunità locale.
La questione giuridica
Il punto controverso riguardava la legittimità del provvedimento di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico emesso dal Comune di Mantova, presumibilmente sotto il profilo della corretta procedura amministrativa, della proporzionalità della misura o della corretta verifica dei presupposti di fatto e di diritto che giustificassero la concessione della deroga. La ricorrente probabilmente contestava che l'amministrazione non avesse rispettato determinate regole procedimentali, ovvero che avesse esercitato il potere discrezionale in modo irragionevole o discriminatorio, oppure che non sussistessero effettivamente i presupposti normativi per l'adozione della misura straordinaria. La questione aveva rilevanza non solo per la singola controversia ma anche per l'interpretazione corretta del potere amministrativo di disporre deroghe durante situazioni di emergenza e per l'equilibrio tra flessibilità procedurale e rispetto dei principi cardine dell'azione amministrativa.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha effettuato un'analisi complessiva della documentazione e delle eccezioni sollevate dalle parti, giungendo alla conclusione che il ricorso non era fondato. Il tribunale ha verosimilmente ritenuto che il provvedimento impugnato fosse stato emanato in conformità ai presupposti normativi vigenti durante il periodo di emergenza, che le procedure seguite dal Comune fossero state corrette e che non vi fossero vizi procedurali o sostanziali rilevanti. I giudici hanno probabilmente accertato che l'amministrazione aveva esercitato correttamente il proprio potere discrezionale, applicando criteri ragionevoli e non discriminatori, e che la decisione di concedere la deroga risultava adeguatamente motivata e proporzionata alle circostanze di fatto. Il respingimento del ricorso denota che, a parere del collegio, la ricorrente non era riuscita a provare l'esistenza di violazioni significative dei principi amministrativi o della normativa applicabile, e che pertanto il provvedimento doveva ritenersi legittimo nel suo complesso.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso proposto dalla Loda S.r.l.S., confermando così la legittimità del provvedimento del Comune di Mantova del 9 giugno 2021. La società ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali nella misura complessiva di 4.000 euro, di cui 2.000 euro a favore dell'amministrazione comunale resistente, 1.000 euro a favore di Scicolone Grazio e 1.000 euro a favore di Lacucina S.r.l. Il tribunale ha ordito che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa, conferendo al provvedimento l'esecuzione conforme. La condanna alle spese è stata disposta in virtù della soccombenza della ricorrente nel giudizio.
Massima
L'amministrazione non incorre in vizi procedurali nell'esercizio del potere di deroga alle ordinarie regole di occupazione del suolo pubblico quando, in situazioni di emergenza, provveda in conformità ai presupposti normativi, con logica razionale e senza discriminazione tra gli interessati.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Mauro Pedron, Consigliere Massimo Zampicinini, Referendario, Estensore per l'annullamento: - del provvedimento datato 9 giugno 2021, P.G. 37251/2021, inviato a mezzo pec in pari data, avente a oggetto “Piazza Leon Battista Alberti – occupazione temporanea suolo pubblico con plateatico in deroga per emergenza epidemiologica”; - di ogni altro a essi presupposto, conseguente o successivo. sul ricorso numero di registro generale 541 del 2021, proposto da Loda S.r.l.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Piazzi Steininger, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Mantova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sara Magotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Scicolone Grazio e Lacucina S.r.l., rappresentati e difesi dagli avvocati Monica Bertolini, Paolo Colombo e Cristiana Sanzani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Mantova, di Scicolone Grazio e di Lacucina S.r.l.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2023 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la soccombente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 4.000 (quattromila) di cui 2.000 (duemila) a favore dell’amministrazione resistente, 1.000 (mille) a favore di Scicolone Grazio e 1.000 (mille) a favore della Lacucina S.r.l. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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