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| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300129/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una società a responsabilità limitata unipersonale denominata Mac S.r.l. ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia un provvedimento amministrativo emanato da un Comune (il cui nome è stato oscurato per ragioni di protezione dei dati personali). Il ricorso è stato depositato nel 2021 e sottoposto al giudizio della sezione staccata di Brescia nella sua composizione collegiale. La ricorrente ha lamentato la illegittimità del provvedimento comunale impugnato e ha chiesto al TAR sia l'annullamento dello stesso sia il risarcimento del danno che sostiene di aver subito in conseguenza dell'atto amministrativo. La controversia si inserisce nel contesto più ampio dei rapporti tra cittadini, enti e imprese privati nei confronti della pubblica amministrazione comunale, dove frequentemente sorgono conflitti relativi all'interpretazione e all'applicazione della normativa amministrativa e comunale.
Il quadro normativo
Il ricorso amministrativo in questione si colloca all'interno del sistema di tutela della posizione giuridica soggettiva dei cittadini e delle imprese previsto dal diritto amministrativo italiano, disciplinato dal Codice del Processo Amministrativo e dalle norme sostanziali che regolano l'esercizio del potere amministrativo. Il Tribunale Amministrativo Regionale è competente a conoscere dei ricorsi avverso gli atti amministrativi generici e specifici emanati dalla pubblica amministrazione. La decisione del TAR è sottoposta a una serie di principi consolidati nella giurisprudenza amministrativa, tra cui il principio di legalità dell'azione amministrativa, il rispetto dei diritti procedurali, la motivazione adeguata degli atti e la proporzionalità dell'intervento pubblico. La sentenza richiama esplicitamente le normative sulla protezione dei dati personali per giustificare l'oscuramento dei dati nel testo depositato.
La questione giuridica
Il punto fondamentale della controversia attiene alla legittimità del provvedimento comunale impugnato dalla ricorrente, che ha affermato di aver subito un danno consequenziale derivante dall'atto amministrativo contestato. La ricorrente ha sostenuto una posizione critica rispetto alla decisione dell'ente locale, evidentemente convinta che il provvedimento fosse illegittimo sotto un profilo procedimentale o sostanziale. Il giudice amministrativo doveva valutare se il Comune avesse agito in conformità ai dettami normativi e procedurali applicabili al caso concreto, nonché se l'interessato avesse diritto a ottenere il risarcimento del danno lamentato.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, composto dai magistrati Bernardo Massari (in qualità di presidente), Mauro Pedron e Massimo Zampicinini (estensore), ha analizzato gli atti della causa durante l'udienza pubblica del primo febbraio duemilaventitre. Dopo l'esame della documentazione prodotta dalle parti, il tribunale ha ritenuto che gli argomenti della ricorrente non fossero sufficientemente fondati nel diritto e nei fatti per ottenere l'accoglimento della domanda di annullamento. La valutazione del collegio ha condotto alla conclusione che il provvedimento comunale non presentasse i profili di illegittimità sostenuti dall'impresa ricorrente, o che comunque le eccezioni mosse da quest'ultima non superassero il vaglio critico della giurisprudenza amministrativa consolidata. La ritenuta assenza di fondamento nella domanda di danno consequenziale ha completato il ragionamento giudiziario che ha portato al rigetto totale della pretesa.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, definitivamente pronunciando, ha respinto il ricorso proposto dalla Mac S.r.l., rifiutando sia la domanda di annullamento del provvedimento comunale sia la pretesa risarcitoria per il danno consequenziale. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna parte rimane responsabile delle proprie spese, senza che l'una sia tenuta a rimborsare le spese sostenute dall'altra. La sentenza è stata dichiarata esecutiva e il tribunale ha ordinato l'oscuramento delle generalità della parte e di qualsiasi altro dato idoneo a identificarla, in applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali.
Massima
Quando il ricorso amministrativo nei confronti di un provvedimento dell'ente locale manca di fondamento sotto il profilo della illegittimità sostanziale e procedurale, il giudice amministrativo respinge tanto la domanda di annullamento quanto la pretesa risarcitoria per il danno consequenziale, compensando le spese tra le parti.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Mauro Pedron, Consigliere Massimo Zampicinini, Referendario, Estensore per l'annullamento: - del provvedimento prot. n. -OMISSIS-; nonché per la condanna: - al risarcimento del danno consequenziale. sul ricorso numero di registro generale 670 del 2021, proposto da Mac S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Giavazzi e Giorgia Giavazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Massimo Giavazzi in Giustizia, Pec Registro; Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Giudici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bergamo, via Ghislanzoni n. 41; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2023 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare -OMISSIS-. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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