Sentenza n. 202300773/2023
Circolazione Stradale - Patente Di Guida - Revoca
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia sezione staccata di Brescia contro un'Ordinanza del Prefetto della Provincia di Brescia che ordinava la revoca di qualsiasi titolo abilitativo alla guida e intimava il ricorrente a consegnare o far pervenire il documento di guida entro cinque giorni dalla notifica. L'ordinanza prefettizia era stata notificata successivamente al 2 maggio 2022 e rappresentava un atto di natura sanzionatoria incidente direttamente sulla sfera giuridica della persona, privandola della facoltà di guidare. Il ricorso è stato registrato al numero 586 del 2022 presso il tribunale amministrativo competente. Tuttavia, nel corso del procedimento, precisamente il 25 luglio 2023, il ricorrente ha depositato una dichiarazione attraverso la quale comunicava di non aver più interesse al ricorso e alla relativa decisione, determinando così una radicale mutazione della situazione processuale.
Il quadro normativo
La decisione del tribunale si è fondata sulla disciplina della carenza di interesse processuale prevista dagli articoli 35, comma 1, lettera c, e 85, comma 9, del Codice del Processo Amministrativo, norma che disciplina i presupposti per la dichiarazione di improcedibilità di un ricorso quando venga a mancare l'interesse del ricorrente alla decisione della controversia. Inoltre, per quanto riguarda la protezione dei dati personali, il giudice ha applicato l'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196, Codice della Privacy, e il Regolamento UE 2016/679, provvedimento cardine della protezione dei dati personali noto come GDPR, al fine di salvaguardare i diritti e la dignità della parte interessata mediante l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei all'identificazione.
La questione giuridica
Il nodo giuridico centrale della controversia riguardava l'acquisizione e il mantenimento dell'interesse ad agire durante il corso del procedimento amministrativo, elemento essenziale affinché il giudice possa pronunciarsi nel merito della causa. La dichiarazione di carenza d'interesse sopravvenuta rappresenta una causa di estinzione del rapporto processuale quando manifestata dalla parte ricorrente, comportando l'impossibilità per il tribunale di pronunciarsi sulla fondatezza o infondatezza del ricorso medesimo. La questione non attiene quindi alla legittimità dell'ordinanza prefettizia di revoca della patente, bensì alla possibilità stessa del tribunale di decidere sul merito della controversia in assenza dell'elemento soggettivo costituito dall'interesse della parte.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, composto dal Presidente Bernardo Massari, dal Consigliere Mauro Pedron e dal Referendario Estensore Luigi Rossetti, ha ritenuto pacifico e incontestabile il fatto che la dichiarazione di carenza d'interesse depositata dal ricorrente integrase i presupposti normativi per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, conformemente alla consolidata giurisprudenza amministrativa secondo cui quando una delle parti denuncia la sopravvenuta carenza d'interesse, il giudice non può che dichiare il ricorso improcedibile. L'interesse ad agire rappresenta un elemento strutturale del ricorso amministrativo e la sua perdita nel corso del giudizio elimina il fondamento stesso per proseguire il giudizio, indipendentemente dalle ragioni concrete che hanno indotto il ricorrente a questa dichiarazione. Il tribunale ha inoltre ritenuto opportuno applicare le norme sulla protezione dei dati personali, oscurando l'identità del ricorrente al fine di tutelare i suoi diritti e la sua dignità, con applicazione integrata della normativa italiana e del regolamento europeo in materia di privacy.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, pronunciandosi definitivamente sulla controversia senza entrare nel merito della legittimità dell'ordinanza prefettizia di revoca della patente. Le spese del procedimento sono state compensate tra le parti, secondo la regola ordinaria che nei giudizi conclusi per motivi formali entrambe le parti contribuiscono equamente ai costi processuali. Il tribunale ha inoltre ordinato l'oscuramento dei dati personali del ricorrente nei registri di giustizia, conformemente alle disposizioni sulla privacy, e ha ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Massima
La sopravvenuta dichiarazione di carenza di interesse propria del ricorrente determina l'improcedibilità del ricorso amministrativo, impedendo al giudice di decidere nel merito della controversia indipendentemente dalla fondatezza delle pretese dedotte.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Mauro Pedron, Consigliere Luigi Rossetti, Referendario, Estensore per l'annullamento - dell'Ordinanza del Prefetto della Provincia di Brescia, prot. n. -OMISSIS- con il quale è stata ordinata “la Revoca di qualsiasi titolo abilitativo alla guida, intestato all'interessato [sig. -OMISSIS-], a decorrere dalla data di effettivo ritiro del titolo di guida” ed è stato intimato “allo stesso di consegnare o far pervenire il documento di guida entro 5 giorni dalla notifica del presente atto all'Organo notificatore”, notificato all'interessato in data successiva al 2/05/2022 per il tramite -OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o endoprocedimentale. sul ricorso numero di registro generale 586 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Martino Pelizzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; U.T.G. - Prefettura di Brescia, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Brescia e di Ministero dell'Interno; Vista la dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso e alla decisione depositata il 25/07/2023, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso; Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2023 il dott. Luigi Rossetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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