Sentenza n. 202300374/2023
Circolazione Stradale - Patente Di Guida - Sospensione
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, impugnando un provvedimento di sospensione della patente di guida categoria B emesso dall'ufficio della Motorizzazione civile. Nel ricorso è stata contestata anche la legittimità del certificato sottoscritto dalla Commissione Medica Locale che costituiva il fondamento del provvedimento amministrativo di sospensione. La fattispecie riguarda dunque l'illegittimità di un provvedimento ablativo nei confronti del ricorrente, che ha comportato la perdita temporanea del diritto di guida sulla base di una valutazione medica contestata dal ricorrente stesso. Il ricorso è stato depositato nel 2022, presso il registro generale del tribunale amministrativo con numero 799, e la questione è stata discussa pubblicamente nel corso dell'udienza fissata per il 20 aprile 2023 dinanzi al collegio giudicante.
Il quadro normativo
La materia della sospensione della patente di guida è disciplinata dal Codice della Strada, decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285, e dai relativi regolamenti attuativi che fissano i presupposti e le modalità procedurali affinché l'amministrazione della motorizzazione civile possa adottare provvedimenti restrittivi della libertà di circolazione stradale. Le Commissioni Mediche Locali operano in questo contesto con competenza specifica in materia di accertamento dell'idoneità psicofisica dei conducenti, sulla base di protocolli medici nazionali e di linee guida definite dal ministero competente. I provvedimenti di sospensione della patente rientrano nella categoria dei provvedimenti amministrativi che incidono su diritti e libertà fondamentali e pertanto sono soggetti al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo, il quale deve verificare sia la regolarità della procedura che l'esistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la loro adozione.
La questione giuridica
Il punto controverso della causa consisteva nella legittimità del provvedimento di sospensione della patente emesso dalla motorizzazione civile sulla base della valutazione medica redatta dalla Commissione Medica Locale. Il ricorrente contestava sia il procedimento sia il merito della decisione, sostenendo che mancassero i presupposti di diritto o di fatto per l'adozione del provvedimento ablativo. La questione richiamava pertanto i principi generali del diritto amministrativo relativi ai vizi procedimentali, alla corretta motivazione degli atti amministrativi e alla congruità tra i presupposti accertati e il provvedimento conseguentemente adottato. In questo contesto, il giudice amministrativo doveva valutare se il provvedimento fosse stato legittimamente formato secondo le regole di procedura e di merito previste dalla legge.
La motivazione del giudice
Sebbene la sentenza non riporti in forma estesa i ragionamenti della motivazione, si evince che il collegio giudicante ha considerato rilevante il fatto che durante il corso del giudizio la questione sia venuta meno nelle sue premesse originarie. La dichiarazione di cessata materia del contendere, pronunciata dal tribunale, indica che l'amministrazione resistente ha provveduto a modificare la propria posizione oppure che si sono verificate circostanze tali da rendere non più attuale la lite originaria. Nonostante questo esito processuale tecnico, il tribunale ha ritenuto di condannare comunque l'amministrazione al pagamento delle spese di giudizio nella misura di mille euro, oltre agli accessori e al rimborso del contributo unificato versato dal ricorrente. Questa soluzione del collegio giudicante rivela che il ricorso era fondato nei suoi presupposti essenziali e che il provvedimento era affetto da vizi che ne hanno determinato l'illegittimità, almeno secondo la valutazione del giudice amministrativo.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato cessata la materia del contendere relativa al ricorso del ricorrente, estinguendo in tal modo il giudizio amministrativo. Contestualmente, ha condannato l'Ufficio della Motorizzazione e il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, quantificate in euro mille oltre gli accessori e il rimborso del contributo unificato versato. Il tribunale ha inoltre ordinato all'autorità amministrativa l'esecuzione della sentenza secondo le modalità ordinarie. La sentenza ha ulteriormente disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela della riservatezza, in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali.
Massima
Quando un provvedimento amministrativo di sospensione della patente di guida risulta affetto da vizi di legittimità, il ricorrente ha diritto al rimborso delle spese di giudizio e dei relativi oneri processuali anche nel caso in cui la lite si estingua per cessazione della materia del contendere.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente FF Alessandra Tagliasacchi, Consigliere Massimo Zampicinini, Referendario, Estensore per l'annullamento: - del provvedimento di sospensione della patente di guida n. -OMISSIS-categoria “B” emesso dall'ufficio della Motorizzazione civile di -OMISSIS- in data -OMISSIS-; - di ogni altro atto e provvedimento inerente, presupposto, conseguente o comunque connesso al provvedimento impugnato, ivi compreso il certificato della Commissione Medica Locale di -OMISSIS- dell'-OMISSIS-. sul ricorso numero di registro generale 799 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Cerioli ed Angelo Carlo Orlando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio della Motorizzazione di -OMISSIS-, non costituiti in giudizio; Ufficio Provinciale Motorizzazione -OMISSIS-, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio della Motorizzazione di -OMISSIS- e del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2023 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso come in epigrafe proposto. Condanna l’amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 1000,00 (mille,00) oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato, ove versato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
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