Sentenza n. 202300629/2023
Cava - Attività Estrattiva Non Autorizzata - Cessazione Immediata - Ordinanza
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una società privata ha presentato ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione di Brescia, avverso un'ordinanza del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune emessa il 7 ottobre 2020 e notificata il giorno successivo. L'ordinanza disponeva l'immediata cessazione delle attività estrattive condotte dalla società ricorrente presso un'area comunale senza che fossero state acquisite le necessarie autorizzazioni amministrative. La questione si colloca nel contesto della disciplina dell'attività di escavazione, dove la legge prescrive il reperimento di specifici titoli autorizzatori prima di iniziare le operazioni estrattive. La società ha contestato la legittimità dell'ordinanza sindacale ritenendo che sussistessero i presupposti per continuare l'attività oppure che il provvedimento fosse stato emanato in violazione di specifiche norme di procedura amministrativa. Nel contempo il Ministero della Giustizia ha richiesto di intervenire nel giudizio, pur non essendo parte nella controversia originaria tra la società e il Comune.
Il quadro normativo
La materia dell'estrazione di materiali dal suolo è governata da una complessa normativa che comprende leggi nazionale, regionale e discipline comunali di pianificazione territoriale. Le ordinanze del sindaco, come autorità amministrativa locale, trovano fondamento nelle competenze attribuite dal codice dei comuni e dalle leggi speciali sulla protezione ambientale e sulla gestione delle risorse territoriali. In particolare, il sindaco detiene poteri ordinari di ordine e sicurezza pubblica che gli consentono di impedire attività che si svolgano in violazione della normativa vigente, incluse le attività estrattive prive di autorizzazione. Il ricorso amministrativo è retto dal decreto legislativo 2 luglio 2010, numero 104, che disciplina i termini, le modalità e i presupposti di ammissibilità dei ricorsi dinanzi ai tribunali amministrativi. La sindacabilità delle ordinanze sindacali è limitata ai casi in cui sussistano vizi di legittimità, per cui il ricorrente deve provare l'illegittimità del provvedimento impugnato.
La questione giuridica
Il punto controverso era se il ricorso presentato dalla società potesse essere esaminato nel merito oppure se dovesse essere dichiarato inammissibile per mancanza di presupposti procedurali. La società sostanzialmente contestava il diritto del Comune a vietarle di proseguire le estrazioni senza prima metterle in condizione di regolarizzare la propria posizione attraverso un iter autorizzativo definito. Inoltre era in discussione se il Ministero della Giustizia avesse legittimazione a intervenire in una causa che non lo coinvolgeva direttamente e nella quale non risultava alcun coinvolgimento dell'amministrazione giudiziaria. La questione toccava il bilanciamento tra il potere dell'amministrazione locale di sanzionare attività non autorizzate e gli eventuali diritti procedurali della società ricorrente.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha svolto una valutazione preliminare sui presupposti di ammissibilità del ricorso e dell'intervento del Ministero. Sulla questione dell'intervento del Ministero della Giustizia, il tribunale ha ravvisato l'assenza dei requisiti necessari per consentirne la partecipazione al giudizio, poiché l'amministrazione della giustizia non aveva un interesse giuridico rilevante né una posizione qualificata rispetto alla controversia tra la società e il Comune circa l'attività estrattiva. Per quanto riguarda il ricorso della società, il tribunale ha riscontrato la mancanza di uno o più presupposti essenziali per l'ammissibilità, il che ha portato alla disapplicazione della questione nel merito e alla conseguente conclusione che la controversia non poteva essere risolta nel procedimento amministrativo instaurato. Questa valutazione evidenzia come il tribunale ha prioritariamente affrontato le questioni procedurali rispetto al merito sostanziale della controversia.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso inammissibile, rifiutando quindi di esaminare nel merito le doglianze della società ricorrente. Contemporaneamente ha dichiarato inammissibile anche l'intervento del Ministero della Giustizia, escludendolo dal giudizio. La ricorrente è stata condannata a rifondere al Comune le spese di lite nella misura di tremila cinquecento euro, oltre al rimborso forfettario del quindici per cento, al contributo del processo amministrativo e all'imposta sul valore aggiunto ove dovuta. Le spese tra la ricorrente e il Ministero della Giustizia sono state compensate, quindi ciascuna parte ha sopportato le proprie spese relative al provvedimento ministeriale.
Massima
L'ordinanza del sindaco che vieta l'esercizio di attività estrattive non autorizzate è sindacabile per legittimità amministrativa solo ove il ricorrente soddisfi pienamente i presupposti procedurali di ammissibilità stabiliti dal decreto legislativo numero 104 del 2010.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere Alessandro Fede, Referendario, Estensore per l'annullamento dell’ordinanza n. 60/2020 del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di -OMISSIS- del 7.10.2020, notificata il giorno seguente, con la quale è stata ordinata alla società ricorrente l’immediata cessazione delle attività estrattive non autorizzate presso l’area denominata “-OMISSIS-”. sul ricorso numero di registro generale 5 del 2021, proposto da -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Corona e Andrea Sartori, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Verona, via IV Novembre n. 24, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sara Zaniboni, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Mantova, piazza 80° Fanteria n. 6, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina n. 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS- e del Ministero della Giustizia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2023 il dott. Alessandro Fede e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: - dichiara inammissibile l’intervento del Ministero della Giustizia; - dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente a rifondere al Comune di -OMISSIS- le spese di lite, che liquida in euro 3.500,00 oltre al rimborso spese forfettario del 15%, al CPA e all’IVA se dovuta. Compensa le spese tra la ricorrente e il Ministero della Giustizia. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità dei soggetti interessati, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarli. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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