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Sentenza n. 202300132/2023

Sentenza n. 202300132/2023

CACCIA – REGIONE LOMBARDIA - UFFICIO TERRITORIALE DI BERGAMO - CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE – REGOLAMENTAZIONE – DISCIPLINA ATTUATIVA

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300132/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il Comprensorio Alpino di Caccia Prealpi Bergamasche ha presentato ricorso amministrativo innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (sezione di Brescia) per ottenere l'annullamento del decreto del dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca dell'Ufficio Territoriale di Bergamo numero 19059 del 31 dicembre 2021. Tale decreto conteneva le disposizioni attuative per la pratica della caccia di selezione al cinghiale durante la stagione venatoria 2021-2022, limitatamente alla fascia di territorio compresa entro mille metri da una Zona di Speciale Conservazione denominata Valpredina-Misma. Il ricorso impugnava anche il parere favorevole espresso dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e gli atti amministrativi assunti dall'ente gestore della zona protetta, riguardanti l'ammissione dei cacciatori, la formazione delle graduatorie e la distribuzione dei documenti autorizzativi. Successivamente il ricorrente ha presentato motivi aggiunti per contestare anche il provvedimento con il quale l'amministrazione aveva respinto la richiesta di annullamento in autotutela dello stesso decreto numero 19059.

Il quadro normativo

La materia della caccia è disciplinata da una normativa articolata che coinvolge tanto le leggi regionali in materia venatoria quanto la legislazione nazionale di protezione ambientale e della biodiversità. Le Zone di Speciale Conservazione, come quella interessata nella controversia, sono istituite in base alla Direttiva Habitat dell'Unione Europea e richiedono un regime di gestione particolare volto al mantenimento della coerenza della rete ecologica europea Natura 2000 e alla conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario. La caccia di selezione al cinghiale è un'attività venatoria speciale soggetta a regolamentazioni più stringenti rispetto alla caccia ordinaria, in particolare quando praticata in prossimità o all'interno di aree protette. La Regione Lombardia è competente a disciplinare le modalità di esercizio della caccia nel proprio territorio, in coordinamento con gli obblighi derivanti dalla legislazione ambientale europea e nazionale.

La questione giuridica

Il contendere verteva sulla legittimità amministrativa dei provvedimenti che autorizzavano la pratica della caccia di selezione al cinghiale in una zona caratterizzata da particolare rilevanza ecologica, con il coinvolgimento di organizzazioni ambientaliste come il WWF Italia che ha voluto costituirsi in giudizio per tutelare gli interessi ambientali. La questione sottesa era quella dell'equilibrio tra il diritto all'esercizio venatorio da parte dei Comprensori di Caccia, riconosciuto nell'ordinamento italiano, e le esigenze di tutela ambientale derivanti dalla normativa europea sulla conservazione della biodiversità e delle aree protette. Il ricorrente contestava tanto il procedimento formativo dei provvedimenti quanto il loro contenuto sostanziale.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, pronunciandosi il 1 dicembre 2022 sulla memoria presentata dal relatore dott. Mauro Pedron, ha ritenuto di dichiarare il ricorso improcedibile. Tale qualificazione giuridica del ricorso, pur non essendo esplicitata nella breve sentenza disponibile, suggerisce che il collegio ha riscontrato un vizio procedurale che precludeva l'esame nel merito delle doglianze sollevate dal ricorrente. L'improcedibilità potrebbe derivare da questioni attinenti la legittimazione processuale del ricorrente, all'insufficienza del contributo unificato, alla tardività della proposizione del ricorso ovvero alla scomparsa della materia del contendere. La decisione di dichiarare improcedibile il ricorso costituisce una pronuncia che non consente di penetrare nel merito delle questioni controverse e rimette al ricorrente l'onere di una eventuale ripresentazione del ricorso con i corretti presupposti processuali.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato improcedibile il ricorso del Comprensorio Alpino di Caccia Prealpi Bergamasche, con compensazione delle spese di giudizio tra le parti e pone il contributo unificato versato a carico del ricorrente. La sentenza, resa definitiva in data 1 dicembre 2022 nella camera di consiglio della sede di Brescia, ha l'effetto di archiviare il procedimento senza affrontare nel merito le contestazioni relative alla legittimità dei provvedimenti impugnati. Tale pronuncia non preclude future iniziative del ricorrente qualora vengano rispettati i presupposti procedurali ritenuti difettosi.

Massima

L'improcedibilità di un ricorso amministrativo comporta l'esclusione dal merito della causa e non consente l'esame delle doglianze sostanziali sollevate dalla parte ricorrente, quando sussistano vizi procedurali o manchi uno dei presupposti essenziali per la prosecuzione del processo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Mauro Pedron,	Consigliere, Estensore
Massimo Zampicinini,	Referendario
per l'annullamento
(a) nel ricorso introduttivo:
-	del decreto del dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca – Ufficio Territoriale di Bergamo n. 19059 di data 31 dicembre 2021, con il quale sono state approvate le disposizioni attuative della caccia di selezione al cinghiale per la stagione venatoria 2021-2022 nella fascia di 1.000 metri dalla ZSC Valpredina-Misma;
-	del parere favorevole dell'ISPRA prot. n. 56039 di data 22 ottobre 2021;
-	degli atti assunti dall'ente gestore della ZSC Valpredina-Misma in merito all'ammissione dei cacciatori, alla formazione delle graduatorie, alla predisposizione delle fascette e relativa distribuzione;
(b) nei motivi aggiunti:
-	del provvedimento del dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca – Ufficio Territoriale di Bergamo prot. n. M1.2022.0033415 di data 24 febbraio 2022, con il quale è stata respinta la richiesta di annullamento in autotutela del decreto n. 19059 di data 31 dicembre 2021;
sul ricorso numero di registro generale 190 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
COMPRENSORIO ALPINO DI CACCIA PREALPI BERGAMASCHE, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Bertacchi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
REGIONE LOMBARDIA, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Gianelli, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso l’avv. Diana Della Vedova in Brescia, via Cavallotti 7;
WWF ITALIA ONLUS, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Brambilla, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
ISPRA - ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E RICERCA AMBIENTALE, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione, di WWF Italia Onlus, e dell’ISPRA;
Visti gli art. 35 comma 1-c e 85 comma 9 cpa;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2022 il dott. Mauro Pedron;
Considerato quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando:
(a) dichiara improcedibile il ricorso;
(b) compensa le spese di giudizio;
(c) pone il contributo unificato a carico del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2022, con l'intervento dei magistrati:

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