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Sentenza n. 202300710/2023

Sentenza n. 202300710/2023

CACCIA – AREE INTERDETTE – SUPERFICIE BOSCATA PERCORSA DAL FUOCO – DELIMITAZIONE – REVOCA

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300710/2023
EsitoDICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

L'Associazione Lega per l'Abolizione della Caccia ha promosso ricorso dinanzi al TAR Lombardia sezione di Brescia impugnando due deliberazioni del Comune di Bienno concernenti l'approvazione definitiva delle aree percorse dal fuoco in localito Campolaro del Borgo di Prestine, derivanti da un incendio verificatosi nel gennaio 2017. La vicenda amministrativa presenta una sequenza complessa: il Comune ha inizialmente adottato una deliberazione commissariale che approvava le aree bruciate, successivamente annullata in autotutela dal Consiglio comunale con deliberazione del 9 agosto 2022, e infine riproposta attraverso una nuova deliberazione della Giunta datata 22 marzo 2023. L'Associazione ricorrente ha contestato tanto il provvedimento originario quanto quello successive, sollevando presumibilmente questioni riguardanti l'esattezza della perimetrazione delle aree incendiate e le relative conseguenze per la disciplina della caccia e la gestione della fauna selvatica nelle zone interessate. La controversia rientra nel contesto amministrativo della gestione dei territori colpiti da fenomeni calamitosi naturali e della conseguente applicazione dei vincoli legali alle aree danneggiate.

Il quadro normativo

La disciplina delle aree percorse dal fuoco costituisce materia complessa che investe la legislazione regionale lombarda sulla caccia e sulla fauna selvatica, la normativa statale di protezione civile e gestione del territorio, nonché i principi generali del diritto amministrativo in materia di legittimità dei provvedimenti. Le aree interessate da incendi boschivi sono sottoposte a specifici regimi di protezione che includono divieti temporanei di caccia e limitazioni al ripopolamento della fauna, finalizzati al recupero dell'equilibrio ecologico e alla rigenerazione dell'habitat naturale. La corretta identificazione cartografica e amministrativa di tali zone costituisce presupposto indispensabile per l'applicazione della normativa di settore e per l'effettiva tutela degli interessi pubblici e privati coinvolti, compresa la legittima salvaguardia dell'ambiente e della fauna. Gli atti di approvazione delle aree bruciate, in quanto deliberazioni di organi amministrativi, sono assoggettati al controllo giurisdizionale del TAR, che verifica sia la regolarità procedimentale che il rispetto della normativa sostanziale applicabile.

La questione giuridica

La controversia verte sulla corretta perimetrazione amministrativa e sulla legittimità dei molteplici procedimenti mediante i quali il Comune di Bienno ha adottato, revocato e riapprovato le deliberazioni in materia di aree percorse dal fuoco, nonché sulla fondatezza delle contestazioni mosse dall'Associazione ricorrente. Centrale è la questione della sussistenza di eventuali vizi procedurali e sostanziali nelle deliberazioni impugnate, con particolare riguardo al rispetto della disciplina normativa sulla perimetrazione e sulla definizione dei regimi di protezione applicabili alle zone interessate dall'incendio. La fattispecie è ulteriormente caratterizzata dalla circostanza che il Comune ha provveduto a revocare in autotutela il provvedimento originario, adottandone uno successivo, il che comporta questioni circa la corretta identificazione dell'atto impugnabile, l'interesse procedimentale del ricorrente e la rilevanza delle successive modificazioni amministrative.

La motivazione del giudice

Sulla base della documentazione processuale e delle posizioni articolate dalle parti durante il giudizio, il collegio del TAR ha ritenuto che la materia del contendere fosse venuta meno, dichiarando conseguentemente cessata la controversia e procedendo all'estinzione del giudizio senza addentrarsi nella valutazione dei meriti sostanziali. Tale decisione significa che nel corso del procedimento dinanzi al TAR, il Comune di Bienno ha compiuto atti e assunzioni di responsabilità idonei a eliminare il vizio lamentato dal ricorrente oppure ha modificato la propria posizione in misura tale da rendere privo di utilità concreta il proseguimento della causa. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere rappresenta uno strumento procedurale finalizzato a evitare pronunce su controversie divenute prive di significato pratico per le parti, specialmente quando l'amministrazione pone rimedio al provvedimento contestato mediante revoca o modifica prima della sentenza nel merito. In tali casi, il giudice amministrativo non entra nella valutazione della legittimità dell'atto originario, limitandosi a constatare come fatto acquisito l'estinzione dell'interesse giuridicamente rilevante.

La decisione

Il TAR Lombardia sezione di Brescia, con sentenza pronunciata il 20 settembre 2023, ha dichiarato cessata la materia del contendere, disponendo l'estinzione del procedimento ricorsuale e rinunciando a pronunce nel merito circa la legittimità delle deliberazioni comunali contestate. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, mentre il contributo unificato è stato integralmente posto a carico del Comune di Bienno in qualità di amministrazione resistente, il quale ha sostanzialmente prevalso nella controversia pur senza ricevere un'ordinanza formale di rigetto. La sentenza è stata resa esecutiva dalla camera di consiglio nella seduta del 20 settembre 2023, segnando la conclusione della controversia amministrativa relativa alla perimetrazione delle aree percorse dal fuoco dinanzi al giudice regionale.

Massima

La mancanza di interesse controvertibile conseguente a modifica o revoca del provvedimento amministrativo impugnato determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio amministrativo, anche prescindendo da una valutazione di merito sulla legittimità dell'atto originario.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente, Estensore
Mauro Pedron,	Consigliere
Pietro Buzano,	Referendario
per l'annullamento
con il ricorso introduttivo:
della deliberazione del Consiglio comunale di Bienno n. 49 del 9.8.2022 recante: “Annullamento in autotutela della delibera commissariale n. 61 del 7 giugno 2022 avente ad oggetto: "approvazione definitiva delle aree percorse dal fuoco in località Campolaro del Borgo di Prestine, nell'incendio del gennaio 2017".
e con i motivi aggiunti presentati il 31/3/2023:
per l'annullamento della deliberazione della Giunta Comunale di Bienno n. 20 del 22.3.2023 recante "riapprovazione definitiva delle aree percorse dal fuoco in località Campolaro del Borgo di Prestine, nell'incendio del gennaio 2017".
sul ricorso numero di registro generale 884 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Associazione Lega per l'Abolizione della Caccia (Lac), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Bienno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Enzo Bosio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Aldo Moro 54;
Associazione Pescatori e Cacciatori di Bienno, non costituito in giudizio;
Sez. Pescatori e Cacciatori Bienno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvia Pedretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Bienno e di Sez. Pescatori e Cacciatori Bienno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2023 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate e contributo unificato a carico dell’amministrazione resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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