BENI PATRIMONIALI E DEMANIO - CONCESSIONE IMMOBILE AD USO PUBBLICO ESERCIZIO - RISOLUZIONE CONTRATTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300599/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una società esercitava un'attività commerciale (bar e pesa pubblica) presso locali di proprietà del Comune di Bergamo in regime di concessione precaria, disciplinato mediante determinazione dirigenziale della Direzione patrimonio espropri e servizi cimiteriali. Nel corso della gestione della concessione, il Comune ha ritenuto che sussistessero gravi inadempienze da parte della società concessionaria e, sulla base di tale valutazione, il dirigente competente ha adottato una determinazione dirigenziale per risolvere la concessione con effetto immediato. La società è stata intimata a sgomberare i locali entro venti giorni, con minaccia di intervento coattivo da parte dell'amministrazione qualora non provvedesse, e con addebito alla stessa delle relative spese. Avverso tale determinazione, la società ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, impugnando la legittimità del provvedimento della risoluzione della concessione.
Il quadro normativo
La controversia si inserisce nel contesto della disciplina dei contratti pubblici e della gestione del patrimonio comunale secondo le regole del diritto amministrativo, con particolare riferimento ai poteri di risoluzione dei contratti di concessione in uso precario riconosciuti all'amministrazione. La risoluzioni di concessioni precarie può avvenire per inadempienza del concessionario, previa valutazione della gravità dell'inadempiimento e nel rispetto dei principi del giusto procedimento amministrativo e del contraddittorio. La materia è disciplinata dalle norme sulla responsabilità civile dell'amministrazione, dai principi costituzionali di tutela della proprietà privata, e dalle regole sul procedimento amministrativo secondo la legge 241 del 1990.
La questione giuridica
La questione centrale affrontata dal giudice era la ricevibilità stessa del ricorso proposto dalla società concessionaria avverso la determinazione dirigenziale di risoluzione della concessione per inadempienze. Il ricorso sollevava questioni relative alla legittimità del provvedimento di risoluzione, alla proporzionalità della sanzione della risoluzione immediata rispetto alle inadempienze contestate, e probabilmente alla corretta applicazione delle procedure di contraddittorio e dei diritti della difesa. Tuttavia, il Tribunale non ha ritenuto opportuno entrare nel merito di tali questioni, accogliendo preliminarmente eccezioni di inammissibilità che hanno portato al rigetto della domanda nel suo complesso.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, secondo quanto riferibile dalla struttura della sentenza, ha ritenuto che il ricorso presentato dalla società non fosse ricevibile per ragioni attinenti alla forma, alla legittimazione, alla giurisdizione o ad altri difetti procedurali che rendono il ricorso non idoneo a essere deciso nel merito. Il Tribunale ha verificato il possesso dei presupposti formali e sostanziali richiesti dalla disciplina processuale amministrativa per l'accesso alla tutela giurisdizionale e ha ritenuto che il ricorso non li soddisfacesse. Tale conclusione ha determinato l'esclusione dalla decisione nel merito delle questioni riguardanti la legittimità della risoluzione della concessione, pur senza pronunciarsi sulla fondatezza o infondatezza delle lamentele della ricorrente.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato il ricorso inammissibile, precludendo in tal modo alla società ricorrente la tutela giurisdizionale rispetto alla risoluzione della concessione disposta dal Comune di Bergamo. La società è stata inoltre condannata a risarcire al Comune le spese di giudizio per un importo di duemilacinquecento euro oltre agli accessori di legge. La sentenza è stata ordinata immediatamente eseguibile dall'autorità amministrativa, confermando così la validità della determinazione dirigenziale di risoluzione e l'obbligo della società di sgomberare i locali. Il giudice ha inoltre provveduto all'oscuramento dei dati personali secondo le norme sulla privacy, in conformità al regolamento europeo sulla protezione dei dati personali.
Massima
Quando il ricorso amministrativo contro la risoluzione di una concessione in uso precario sia stato proposto in difetto dei presupposti di ricevibilità richiesti dalla procedura amministrativa, il giudice amministrativo lo dichiara inammissibile senza entrare nel merito della legittimità del provvedimento impugnato.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Alessandro Fede, Referendario per l'annullamento - della determinazione dirigenziale della Direzione patrimonio espropri e servizi cimiteriali - Servizio patrimonio del Comune di Bergamo N. -OMISSIS- a mezzo della quale il dirigente ha determinato di risolvere con effetto immediato la concessione in uso precario di locale comunale sito in Via -OMISSIS- ad uso attività bar e pesa pubblica nei confronti della Società -OMISSIS-. per gravi inadempienze; di dare atto che la Società -OMISSIS-. è tenuta a sgomberare entro e non oltre 20 giorni dalla data di esecutività della presente determinazione dirigenziale i locali comunali dai beni mobili di proprietà ed a riconsegnare i locali comunali e le relative chiavi entro e non oltre il 19 marzo 2021, con avviso che in mancanza si procederà allo sgombero coattivo in via di autotutela amministrativa addebitando le spese relative alla Società, fermo restando ogni risarcimento danni. sul ricorso numero di registro generale 213 del 2021, proposto da -OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Foiadelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Bergamo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vito Gritti e Silvia Mangili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; -OMISSIS-., non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bergamo; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, nei sensi di cui in motivazione. Condanna la parte ricorrente a rifondere al Comune di Bergamo le spese di lite, che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e altri soggetti e persone (fisiche e giuridiche) comunque menzionati in sentenza. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
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