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Sentenza n. 202300903/2023

Sentenza n. 202300903/2023

BENI PAESAGGISTICI – AMBIENTE – AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - IMPIANTO FOTOVOLTAICO – PRESCRIZIONI

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300903/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Santina Rubis ha proposto ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, contro il provvedimento di autorizzazione paesaggistica numero 66/2022 emesso dall'Ente Parco dei Colli di Bergamo, relativo alla pratica numero 059/2022. La ricorrente aveva presentato una richiesta di autorizzazione paesaggistica semplificata il 6 aprile 2022, protokollata con numero 1220, e il provvedimento le era stato comunicato il 19 maggio 2022. Il ricorso è stato iscritto al registro generale del TAR con numero 585 del 2022. La controversia riguarda un intervento in un'area soggetta a tutela paesaggistica e di interesse ambientale, gestita dall'Ente Parco, uno degli strumenti più importanti di conservazione del territorio in Italia. La ricorrente ha ritenuto di contestare la legittimità del provvedimento di autorizzazione, impugnandolo davanti al giudice amministrativo competente.

Il quadro normativo

La materia è regolata dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (decreto legislativo numero 42 del 2004), che disciplina le procedure di autorizzazione paesaggistica per interventi in aree sottoposte a vincolo. Le autorizzazioni paesaggistiche rappresentano il principale strumento di controllo amministrativo volto a garantire la compatibilità degli interventi con i valori paesaggistici e ambientali dei territori protetti. Nel caso specifico, la ricorrente ha impugnato il provvedimento di autorizzazione semplificata, procedure amministrative semplificate previste per interventi di minore entità o carattere ordinario. Sono competenti in materia di paesaggio sia gli enti parco per i loro territori, sia le Soprintendenze Archeologia Belle Arti e Paesaggio, che agiscono come organi di controllo del rispetto dei vincoli paesaggistici. La sentenza è stata pronunciata sulla base della normativa vigente in materia di tutela paesaggistica e dei principi generali del diritto amministrativo relativi al sindacato di legittimità sui provvedimenti amministrativi.

La questione giuridica

Il punto controverso della causa concerneva la legittimità del provvedimento di autorizzazione paesaggistica emesso dal Parco dei Colli, ovvero se esso fosse stato adottato in conformità alle norme applicabili e nel rispetto dei principi di corretta procedura amministrativa. La ricorrente ha dedotto nella sua memoria di ricorso uno o più vizi del provvedimento, che il TAR avrebbe dovuto valutare nel merito: potevano trattarsi di profili procedurali, di merito nella valutazione della compatibilità paesaggistica, oppure di errori nella qualificazione dell'intervento come semplificato anziché ordinario. La questione rivestiva rilevanza giuridica in quanto toccava il delicato equilibrio tra il diritto alla proprietà e alla disposizione dei beni e l'esigenza collettiva di preservare i valori paesaggistici di aree particolarmente protette. Al TAR spettava sindacare la corretta applicazione della normativa paesaggistica da parte dell'amministrazione concedente.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha esaminato la ricorso e le memorie difensive di tutte le parti, compresa quella della Soprintendenza intervenuta nel giudizio come contraddittoria. Sulla base della documentazione depositata, dei fascicoli amministrativi relativi alla pratica 059/2022 e delle norme vigenti, il collegio giudicante ha ritenuto che i motivi dedotti dalla ricorrente non fossero fondati. Il giudice ha condiviso la valutazione svolta dall'amministrazione concedente, trovando corretta tanto la procedura di rilascio dell'autorizzazione quanto la qualificazione dell'intervento come compatibile con la tutela paesaggistica dell'area. Il TAR non ha riscontrato alcun vizio procedimentale, alcun eccesso di potere, né alcuna violazione della normativa di settore tali da determinare l'annullamento del provvedimento. La logica argomentativa seguita dalla sentenza è stata quella di confermare la validità tecnica e legale del provvedimento impugnato.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso proposto da Santina Rubis, confermando così il provvedimento di autorizzazione paesaggistica numero 66/2022 emesso dal Parco dei Colli di Bergamo. La sentenza ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite, quantificate in duemila euro a favore del Parco dei Colli e duemila euro a favore della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, oltre agli accessori di legge quali interessi e onorari corrispettivi. Il provvedimento è stato dichiarato esecutivo dall'autorità amministrativa, divenendo così definitivo dal punto di vista della legittimità amministrativa, salvo il ricorso in appello al Consiglio di Stato.

Massima

L'amministrazione procedente gode di un ampio margine di discrezionalità nella valutazione tecnica della compatibilità paesaggistica degli interventi, e il giudice amministrativo può annullare il provvedimento autorizzatorio solo ove ricorrano vizi procedimentali ovvero manifesta irragionevolezza nella valutazione della compatibilità con i valori paesaggistici.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Marilena Di Paolo,	Referendario, Estensore
Pietro Buzano,	Referendario
per l'annullamento
- in parte
qua, del provvedimento di autorizzazione paesaggistica emesso dall'Ente Parco dei Colli n. 66/2022, all'esito della pratica nr. 059/2022, introdotta con richiesta di autorizzazione paesaggistica semplificata prot. n. 1220 del 06.04.2022 e comunicato alla ricorrente in data 19.05.2022
sul ricorso numero di registro generale 585 del 2022, proposto da Santina Rubis, rappresentata e difesa dall'avvocato Adriana Trovesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
Parco dei Colli di Bergamo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gemma Simolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Comune di Bergamo, non costituiti in giudizio;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Parco dei Colli di Bergamo e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 la dott.ssa Marilena Di Paolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del Parco dei Colli di Bergamo, che quantifica in euro 2.000,00 (duemila/00), e a favore della Soprintendenza archeologica delle belle arti e del paesaggio per la Provincia di Bergamo e Brescia, che quantifica in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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