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Sentenza n. 202300785/2023

Sentenza n. 202300785/2023

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - ATTRAZIONE VIAGGIANTE - PARCO DIVERTIMENTI TEMPORANEO - ESCLUSIONE

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300785/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un ricorrente ha proposto ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione distaccata di Brescia, per ottenere l'annullamento di una determina dirigenziale emanata dal Comune di Bergamo. La controversia riguarda un atto amministrativo della pubblica amministrazione bergamasca, per il quale il ricorrente ha ritenuto sussistessero vizi procedurali, violazioni di legge o eccesso di potere. Non è stato costituito in giudizio un terzo soggetto, evidenziando una controversia sostanzialmente bilaterale tra il ricorrente e l'amministrazione comunale. L'udienza pubblica si è svolta il quattro ottobre duemilaventitre, durante la quale il referendario Luigi Rossetti ha relazionato il caso dinanzi al collegio giudicante composto dal presidente Bernardo Massari e dal consigliere Mauro Pedron. La gravità della questione era tale da essere sottoposta a valutazione collegiale presso un tribunale amministrativo regionale.

Il quadro normativo

La controversia si inscrive nel sistema del ricorso amministrativo ordinario disciplinato dal Codice del processo amministrativo, secondo il quale i ricorrenti possono impugnare gli atti della pubblica amministrazione entro sessanta giorni dalla loro notificazione o conoscenza. Il Tribunale Amministrativo Regionale esercita la propria giurisdizione sulla base dei principi costituzionali e della legislazione amministrativa vigente, verificando la legittimità dei provvedimenti amministrativi sotto il profilo della competenza, del procedimento, della forma e del merito. Le determinazioni dirigenziali rientrano tra gli atti amministrativi impugnabili quando riguardino materie di competenza della pubblica amministrazione e producano effetti diretti sui diritti e gli interessi legittimi dei destinatari. La sentenza applica inoltre le norme sulla tutela dei dati personali, in conformità al Regolamento Europeo 2016/679 e al decreto legislativo numero centnoventasei del duemilatre, per proteggere l'identità dei soggetti coinvolti.

La questione giuridica

Il punto di diritto centrale verteva sulla legittimità della determina dirigenziale del Comune di Bergamo impugnata dal ricorrente, il quale contestava presumibilmente l'operato dell'amministrazione comunale secondo una o più delle tradizionali censure: eccesso di potere, violazione di legge, violazione di procedimento. Il ricorrente ha dovuto provare l'esistenza di vizi tali da inficiare la legittimità dell'atto amministrativo, sostenendo che la pubblica amministrazione avesse travalicato i propri poteri o agito in contrasto con la normativa applicabile. La questione implicava la valutazione di fatto e diritto della documentazione amministrativa prodotta e della fondatezza delle pretese avanzate dal ricorrente avverso il provvedimento impugnato.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha operato un esame completo del ricorso e della documentazione prodotta da entrambe le parti nella controversia. Il Tribunale ha valutato le censure formulate dal ricorrente e le contrordeduzioni presentate dal Comune di Bergamo, e ha concluso che il ricorrente non ha fornito sufficienti elementi di prova per dimostrare i vizi lamentati nei confronti della determina dirigenziale impugnata. Gli argomenti dedotti a sostegno del ricorso non hanno retto al vaglio critico del giudice amministrativo, il quale ha ritenuto che la determina fosse stata adottata in conformità alla normativa vigente e secondo le modalità procedurali previste. La logica argomentativa del collegio ha portato quindi all'accoglimento della posizione difensiva del Comune di Bergamo e al rigetto delle ragioni del ricorrente.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente contro la determina dirigenziale del Comune di Bergamo, disponendo l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, soluzione che sottolinea l'equilibrio della controversia e l'assenza di un comportamento chiaramente iniquo di una delle parti. La sentenza è divenuta definitiva secondo i termini ordinari, disponendo altresì l'oscuramento dei dati personali dei soggetti interessati per garantire la protezione della loro dignità e dei diritti inerenti al trattamento dei dati personali secondo la normativa sulla privacy.

Massima

L'amministrazione pubblica non incorre in vizio di illegittimità quando il ricorrente non provvede a provare l'esistenza di violazioni di legge, difetti procedurali o eccesso di potere nei confronti della determina dirigenziale impugnata dinanzi al giudice amministrativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Mauro Pedron,	Consigliere
Luigi Rossetti,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
della DETERMINA DIRIGENZIALE COMUNE BERGAMO N. -OMISSIS-REG. N. -OMISSIS-DEL -OMISSIS- E DI OGNI ALTRO ATTO PRESUPPOSTO, CONSEGUENZIALE E/O CONNESSO.
sul ricorso numero di registro generale 568 del -OMISSIS-, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Bosio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Bergamo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vito Gritti, Silvia Mangili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bergamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2023 il dott. Luigi Rossetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e di quanto valga ad identificare i soggetti ineterssati.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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