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Sentenza n. 202300667/2023

Sentenza n. 202300667/2023

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - IMPIANTO PUBBLICITARIO - INSTALLAZIONE - DINIEGO - RIMOZIONE

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300667/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

BRAND UP SRL ha proposto ricorso amministrativo presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia avverso il provvedimento del 27 aprile 2021, emesso dalla Direzione 2° Tronco Milano di Autostrade per l'Italia spa, con il quale è stata negata l'autorizzazione all'installazione di un'insegna di esercizio in vista dell'autostrada A4 Milano–Brescia, in corrispondenza del chilometro 165.950 Est nel Comune di Osio Sopra. La controversia riguarda dunque la facoltà di installare una segnaletica pubblicitaria in prossimità della principale arteria autostradale che collega Milano e Brescia, una questione che incide sia su diritti commerciali della ricorrente sia su questioni di regolamentazione della pubblicità stradale. Autostrade per l'Italia spa, quale esercente della concessione autostradale, ha costituito il proprio diritto di controparte in giudizio per difendere il provvedimento impugnato. Il ricorso è stato depositato nel 2021, esaminato in udienza pubblica il 17 maggio 2023 dal collegio giudicante composto dal presidente Bernardo Massari, dal consigliere estensore Mauro Pedron e dal referendario Massimo Zampicinini.

Il quadro normativo

La materia della pubblicità stradale e delle insegne di esercizio in prossimità delle autostrade è disciplinata da una complessa normativa che riguarda tanto i codici della strada e i regolamenti sulla segnaletica quanto le norme e i disciplinari specifici delle concessioni autostradali. Autostrade per l'Italia, quale concessionario dello Stato per la gestione della rete autostradale, possiede poteri amministrativi delegati per autorizzare o negare installazioni pubblicitarie in ambito stradale, al fine di tutelare sia la sicurezza della circolazione sia l'ordine paesaggistico e urbano. Il provvedimento oggetto della presente controversia si inserisce dunque nel rapporto tra la Pubblica Amministrazione (in questo caso un soggetto concessionario di servizio pubblico) e il privato che intende effettuare una specifica attività commerciale legata alla pubblicità. I principi generali del diritto amministrativo richiedono che simili decisioni siano motivate, legittime e rispettose dei diritti procedurali delle parti interessate.

La questione giuridica

La questione centrale del ricorso riguardava la legittimità della negazione dell'autorizzazione all'installazione dell'insegna da parte di Autostrade per l'Italia, ossia se la ricorrente BRAND UP SRL possedesse i presupposti procedurali e sostanziali per impugnare validamente il provvedimento dinanzi al giudice amministrativo. La ricorrente evidentemente contestava il rigetto della sua richiesta, lamentando presumibilmente l'illegittimità del provvedimento per violazione di legge, carenza di motivazione, eccesso di potere o altri vizi procedurali. Tuttavia, il tribunale non ha affrontato il merito della controversia, bensì ha individuato un ostacolo di natura procedurale che rendeva il ricorso stesso improcedibile, cioè inammissibile sin dal principio per ragioni che attengono alla capacità della ricorrente di agire in giudizio o ad altri presupposti processuali.

La motivazione del giudice

Poiché il provvedimento del tribunale dichiara il ricorso improcedibile senza entrare nel merito, si evidenzia che il collegio giudicante ha ritenuto assente uno dei presupposti processuali necessari per permettere al giudice di pronunciarsi sulla controversia. L'improcedibilità è una sentenza con contenuto processuale, non sostanziale, che implica che il ricorso non poteva nemmeno essere esaminato nel merito poiché mancavano condizioni preliminari di ammissibilità. Queste condizioni potrebbero riguardare la legittimazione attiva della ricorrente (ossia il suo diritto a ricorrere), la legittimazione passiva (ossia se il ricorso fosse stato proposto contro il soggetto competente a ricevere l'impugnazione), oppure il verificarsi di altri vizi procedurali come la mancanza di un previo ricorso amministrativo per ottemperanza, la violazione di termini di decadenza, o carenze nella qualificazione della ricorrente. Senza accesso alla motivazione estesa, rimane indeterminato quale esattamente sia stato il profilo processuale ritenuto insufficiente, ma la dichiarazione di improcedibilità rimane comunque un ostacolo definitivo al proseguimento del giudizio.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha dichiarato improcedibile il ricorso presentato da BRAND UP SRL, decretando dunque l'impossibilità di proseguire il giudizio e il rigetto della domanda di annullamento del provvedimento di negazione dell'autorizzazione. In conseguenza dell'improcedibilità, il tribunale ha disposto la compensazione delle spese di giudizio tra le parti e ha posto il contributo unificato a carico della ricorrente, ossia della parte che ha proposto il ricorso senza i necessari presupposti procedurali. La sentenza è stata eseguita dall'autorità amministrativa e rimane definitiva nella misura in cui il provvedimento di negazione dell'autorizzazione ha mantenuto piena efficacia e la ricorrente non ha potuto ottenere alcuna tutela giurisdizionale sulla base della decisione processuale assunta dal collegio.

Massima

La sentenza afferma il principio secondo il quale la presenza dei presupposti processuali di ammissibilità del ricorso amministrativo, in materia di autorizzazioni da parte di soggetti concedenti pubblici, deve essere accertata in via preliminare dal giudice, e l'assenza anche di uno solo di essi determina l'improcedibilità del ricorso indipendentemente dal merito della controversia.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Mauro Pedron,	Consigliere, Estensore
Massimo Zampicinini,	Referendario
per l'annullamento
-	del provvedimento del responsabile della Direzione 2° Tronco Milano di data 27 aprile 2021, con il quale è stata negata l'autorizzazione all'installazione di un'insegna di esercizio in vista dell'autostrada A4 Milano–Brescia, in corrispondenza del Km 165.950 Est, nel Comune di Osio Sopra;
sul ricorso numero di registro generale 299 del 2021, proposto da
BRAND UP SRL, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Laruffa, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA, rappresentata e difesa dagli avv. Franco Pellizzer e Elisabetta Buranello, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autostrade per l’Italia spa;
Visti gli art. 35 comma 1-c e 85 comma 9 cpa;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2023 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando:
(a)	dichiara improcedibile il ricorso;
(b)	compensa le spese di giudizio;
(c)	pone il contributo unificato a carico della ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2023, con l'intervento dei magistrati:

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