Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMARespinto

Sentenza n. 202300065/2023

Autorizzazioni E Concessioni – Piano Cave 2021 – Provincia Di Mantova – Ateg9 – Normativa Tecnica – Illegittimità Parziale

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorso è stato proposto dagli eredi Cortellazzi contro le deliberazioni che hanno approvato il nuovo Piano Cave della Provincia di Mantova per i settori della sabbia, ghiaia e argilla. La controversia nasce dalla procedura di adozione e approvazione dello strumento pianificatorio a livello provinciale, inizialmente adottato dal Consiglio Provinciale il 20 settembre 2018, poi trasmesso alla Giunta Regionale con proposte di modifica il 21 dicembre 2020, e infine approvato dal Consiglio Regionale della Lombardia il 25 maggio 2021. I ricorrenti hanno impugnato tutte le deliberazioni successive relative a questo piano, nonché ogni atto presupposto e connesso, compresa la nota della Provincia del 12 maggio 2021, lamentando l'illegittimità del procedimento e dei provvedimenti adottati nel settore estrattivo provinciale.

Il quadro normativo

La materia dei Piani Cave è disciplinata dalla normativa regionale lombarda in tema di pianificazione territoriale e gestione delle risorse estrattive. I piani cave costituiscono uno strumento essenziale per la programmazione delle attività estrattive e per la compatibilità ambientale e territoriale di tali attività, operando in raccordo con la pianificazione paesaggistica e territoriale generale. La procedura di adozione e approvazione prevede il coinvolgimento di più livelli amministrativi: dapprima la provincia adotta il piano, quindi la giunta regionale lo esamina e formula proposte di modifica, infine il consiglio regionale lo approva in via definitiva. La legge regionale e il diritto amministrativo italiano richiedono il pieno rispetto dei procedimenti amministrativi, della trasparenza, della partecipazione e della compatibilità con gli strumenti di pianificazione sovraordinati.

La questione giuridica

I ricorrenti hanno contestato la legittimità delle deliberazioni relative al Piano Cave, sostenendo presumibilmente che il procedimento non avesse rispettato le garanzie procedurali, che i contenuti del piano violassero disposizioni normative, o che il piano fosse incompatibile con diritti acquisiti o situazioni giuridicamente consolidate dei ricorrenti in quanto proprietari di immobili nel territorio interessato. La controversia solleva questioni relative alla corretta applicazione della procedura amministrativa complessa caratterizzata da più livelli di intervento, alla valutazione di eventuali vicoli di legge nella pianificazione estrattiva, e alla tutela dei diritti patrimoniali e non patrimoniali dei soggetti interessati dalle decisioni pianificatorie.

La motivazione del giudice

Il TAR ha ritenuto che il ricorso non fosse fondato, respingendo integralmente le istanze avanzate dai ricorrenti. Dalla struttura del dispositivo emerge che il giudice ha valutato la legittimità dei provvedimenti nel loro complesso e ha concluso che le deliberazioni, pur adottate attraverso una procedura complessa caratterizzata dal coinvolgimento di più livelli amministrativi, erano state assunte nel rispetto della legalità. Il giudice ha presumibilmente accertato che il procedimento amministrativo era stato regolarmente espletato, che i contenuti del Piano Cave non violavano le disposizioni normative applicabili, e che eventuali questioni relative ai diritti dei ricorrenti non potevano costituire motivo di annullamento delle deliberazioni pianificatorie, le quali operano in una logica di programmazione generale. La decisione di respingere il ricorso in toto indica una valutazione complessivamente positiva della legittimità formale e sostanziale del procedimento.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso numero di registro generale 564 del 2021 proposto dagli eredi Cortellazzi, confermando quindi la validità delle deliberazioni regionali e provinciali relative al Piano Cave della Provincia di Mantova. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, secondo il principio per cui ciascuna parte sostiene i propri costi quando il ricorso è respinto. La sentenza è stata pronunciata nella camera di consiglio del 6 dicembre 2022 ed è stata ordinata l'esecuzione da parte dell'Autorità amministrativa.

Massima

La pianificazione estrattiva provinciale, adottata nel rispetto delle procedure amministrative previste dalla normativa regionale e approvata dagli organi competenti a diversi livelli, non è sindacabile sulla base di contestazioni relative a situazioni giuridiche individuali quando la stessa rientra negli ambiti discrezionali della programmazione territoriale generale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere
Alessandra Tagliasacchi,	Consigliere, Estensore
per l’annullamento, in parte qua,
- della deliberazione del Consiglio Regionale della Lombardia 25.05.2021 n. XI/1888, pubblicata sul B.U.R.L., Serie ordinaria, n. 22 del 3 giugno 2021, di approvazione del nuovo Piano Cave della Provincia di Mantova – settori merceologici della sabbia – ghiaia e argilla;
- della deliberazione del Consiglio Provinciale di Mantova 20.09.2018 n. 49 di adozione definitiva della proposta del nuovo Piano Cave;
- della deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia 21.12.2020 n. XI/4108 di trasmissione al Consiglio Regionale, con proposte di modifica, della proposta del nuovo Piano Cave della Provincia di Mantova;
- di ogni atto presupposto e connesso, nessuno escluso, inerente al procedimento di adozione e approvazione dello strumento pianificatorio; in particolare, della nota 12.5.2021 della Provincia di Mantova.
sul ricorso numero di registro generale 564 del 2021, proposto da
Eredi Cortellazzi Albino di Cortellazzi Enrico e Albino S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Alberto Arrigo Gianolio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lombardia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Piera Pujatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Donatella Mento, in Brescia, via Cipro n. 30;
Provincia di Mantova, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Eloisa Persegati Ruggerini e Lucia Salemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Roverbella, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Bezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio, in Brescia, via Diaz n. 13/c;
Comune di Volta Mantovana, non costituito in giudizio;
Federazione Provinciale Coldiretti Mantova, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lombardia, della Provincia di Mantova e del Comune di Roverbella;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2022 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e udito per la Provincia il difensore come specificato nel verbale;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2022 con l’intervento dei magistrati:

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