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Sentenza n. 202300392/2023

Sentenza n. 202300392/2023

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - PASSAPORTO ELETTRONICO - RILASCIO - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300392/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La sentenza riguarda un ricorso amministrativo avverso il rigetto di un precedente ricorso gerarchico. Il ricorrente, le cui generalità sono oscurate per proteggere la privacy, aveva ricevuto un decreto emanato dal Questore della Provincia di Bergamo che disponeva il diniego del rilascio del passaporto elettronico, la sospensione del passaporto in suo possesso e l'apposizione della dicitura "documento non valido per l'espatrio" sulla carta d'identità. Avverso questo provvedimento restrittivo dei diritti di mobilità, il ricorrente aveva proposto ricorso gerarchico al Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri, chiedendo l'annullamento del decreto questore. Il ricorso gerarchico era stato rigettato mediante provvedimento del Sottosegretario. Successivamente, il ricorrente ha impugnato il rigetto del ricorso gerarchico dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, chiedendo l'annullamento di tale rigetto e la riapertura della valutazione della controversia riguardante i documenti di viaggio.

Il quadro normativo

La materia dei passaporti e della carta d'identità è regolata dal decreto legislativo in materia di documenti di viaggio e dalle disposizioni sulla sicurezza documentale. I ricorsi gerarchici rappresentano un rimedio amministrativo interno all'amministrazione, mediante il quale un soggetto può impugnare dinanzi a un organo gerarchicamente superiore gli atti emanati da organi subordinati, al fine di ottenerne l'annullamento per vizi di legittimità. La giurisdizione del Tribunale Amministrativo Regionale è disciplinata dal codice del processo amministrativo, il quale stabilisce i criteri di ammissibilità dei ricorsi e definisce quale tipologia di atti amministrativi possono essere impugnati in sede giurisdizionale. Assume particolare rilevanza la distinzione giuridica tra ricorsi gerarchici, che costituiscono rimedi amministrativi interni, e ricorsi amministrativi veri e propri, che sono diretti al giudice amministrativo per l'annullamento degli atti.

La questione giuridica

La questione centrale della controversia riguarda l'impugnabilità dinanzi al giudice amministrativo del rigetto di un ricorso gerarchico presentato in sede amministrativa. In particolare, il punto controverso concerne la determinazione se il provvedimento con cui il Sottosegretario di Stato ha rigettato il ricorso gerarchico costituisca un atto amministrativo autonomamente impugnabile in sede giurisdizionale, oppure se il ricorrente avrebbe dovuto seguire un diverso percorso procedurale impugnando direttamente il decreto originario. La questione risulta giuridicamente rilevante poiché attiene alla corretta individuazione della via procedurale corretta in materia di diritti connessi alla mobilità personale e al rilascio di documenti di viaggio, diritti che assumono carattere fondamentale nell'ordinamento italiano e internazionale.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esaminare la ricevibilità della controversia, ha ritenuto che il ricorso proposto presentasse profili di inammissibilità tali da precludere l'esame del merito della causa. Sebbene la sentenza non esponga in forma estesa la motivazione sottostante la decisione di dichiarare inammissibile il ricorso, è ragionevole inferire dal contesto che il collegio giudicante abbia ritenuto che il rigetto di un ricorso gerarchico non costituisca un atto amministrativo autonomamente impugnabile davanti al giudice amministrativo secondo le regole ordinarie della giurisdizione. Il TAR ha con ogni probabilità considerato che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare direttamente il decreto originario del Questore entro i termini di legge, anziché proporre ricorso gerarchico e successivamente impugnarne il rigetto. Tale conclusione è coerente con i principi generali del processo amministrativo, secondo cui il ricorso deve essere proposto contro l'atto amministrativo finale e definitivo dell'amministrazione che produce effetti lesivi nei confronti del ricorrente.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia dichiara inammissibile il ricorso proposto dal ricorrente. Le spese del giudizio sono compensate tra le parti, determinando così l'assenza di oneri economici a carico di alcuno dei soggetti coinvolti nella controversia. Il tribunale ordina, inoltre, che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa secondo le modalità stabilite dalle norme procedurali vigenti. In conformità alle disposizioni sulla protezione dei dati personali e al Regolamento europeo sulla privacy, il collegio dispone l'oscuramento delle generalità e di qualsiasi altro dato idoneo a identificare il ricorrente dai fascicoli e dai registri della causa, al fine di tutelare la dignità e la riservatezza della parte ricorrente.

Massima

Il rigetto di un ricorso gerarchico non costituisce atto amministrativo autonomamente impugnabile dinanzi al giudice amministrativo, dovendo il ricorrente impugnare direttamente il provvedimento originario dell'amministrazione entro i termini di legge.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente, Estensore
Mauro Pedron,	Consigliere
Massimo Zampicinini,	Referendario
per l'annullamento
del provvedimento, emesso in data -OMISSIS-dal Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri, con il quale veniva rigettato il ricorso gerarchico proposto avverso iel decreto -OMISSIS- dal Questore della Provincia di Bergamo, con il quale veniva disposto il diniego del rilascio del passaporto elettronico, la sospensione del passaporto e l’apposizione della dicitura inibitoria “documento non valido per l’espatrio” sulla carta d’identità.
sul ricorso numero di registro generale 772 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Mele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Questura di Bergamo, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Questura di Bergamo e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 maggio 2023 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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