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Sentenza n. 202300234/2023

Sentenza n. 202300234/2023

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI – PIANO CAVE 2018/2028 – PROVINCIA DI BRESCIA – ATEG26B – NORMATIVA TECNICA – ILLEGITTIMITÀ PARZIALE

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300234/2023
EsitoDICHIARA ESTINTO

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il presente ricorso è stato proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione di Brescia, contro il Piano Cave 2018/2028 adottato dalla Provincia di Brescia, concernente la disciplina e l'autorizzazione delle attività estrattive nel territorio provinciale. La controversia riguarda specificamente una autorizzazione o concessione relativa all'estrazione di materiali, identificata con il codice Ateg26b, nella quale il ricorrente ha dedotto profili di illegittimità parziale, in particolare relativamente alle normative tecniche applicate nella fase autorizzativa e nelle condizioni imposte dal provvedimento. La questione rappresenta uno dei tanti contenziosi che caratterizzano il complesso sistema di gestione delle cave e delle autorizzazioni estrattive nelle province lombarde, settore particolarmente delicato per i conflitti tra esigenze di sfruttamento delle risorse naturali e tutela ambientale e territoriale.

Il quadro normativo

La materia delle autorizzazioni estrattive è disciplinata dalla legge regionale lombarda e dalla normativa nazionale in tema di industria estrattiva, oltre che da regolamenti e pianificazioni territoriali a livello provinciale. Il Piano Cave rappresenta lo strumento di programmazione territoriale mediante il quale la provincia definisce le zone idonee all'estrazione, i criteri autorizzativi e le normative tecniche per il rilascio delle concessioni. Le norme tecniche integrate nel piano e applicate nei singoli provvedimenti devono rispettare i principi di proporzionalità, ragionevolezza e compatibilità ambientale, oltre a soddisfare i requisiti procedurali di trasparenza e partecipazione. La legittimità del provvedimento autorizzativo dipende dalla corretta applicazione di tali normative tecniche e dal rispetto della disciplina procedurale prevista.

La questione giuridica

Il ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento autorizzativo nella parte in cui la normativa tecnica applicata avrebbe comportato restrizioni o condizioni non proporzionate rispetto agli obiettivi perseguibili, oppure non adeguatamente fondate su criteri tecnici obiettivi. La controversia attinge a profili di diritto amministrativo sostanziale riguardanti il sindacato sulla ragionevolezza delle scelte tecniche operate dall'amministrazione e sulla corretta applicazione della disciplina pianificatoria. Si tratta di una questione caratteristica del contenzioso in materia di cave, dove frequentemente si verificano controversie sulla corretta interpretazione e applicazione delle normative tecniche contenute nei piani.

La motivazione del giudice

Il Tribunale amministrativo, all'atto della trattazione della causa, ha riconosciuto che la controversia doveva essere dichiarata estinta, verosimilmente per sopravvenuta impossibilità della causa o per mutamento della situazione fattuale che rendeva priva di interesse la controversia stessa. Tale dichiarazione di estinzione ricorre frequentemente nei ricorsi relativi ai piani cave quando, nel corso del procedimento, l'amministrazione provveda a modificare o revocare il provvedimento impugnato ovvero quando le circostanze di fatto che hanno originato la controversia vengono meno. La pronuncia di estinzione comporta l'archiviazione della causa senza una decisione nel merito circa la fondatezza delle eccezioni di illegittimità sollevate dal ricorrente.

La decisione

Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha dichiarato estinto il ricorso nei confronti del Piano Cave 2018/2028 della Provincia di Brescia e della relativa autorizzazione Ateg26b, terminando il giudizio senza affrontare la questione di merito circa la correttezza della normativa tecnica applicata. Tale pronuncia comporta che le questioni sollevate dal ricorrente non trovano definizione nel merito, restando aperta la questione circa l'effettiva legittimità del provvedimento dal punto di vista tecnico e normativo.

Massima

È dichiarata estinta la controversia avente ad oggetto l'illegittimità di una autorizzazione estrattiva quando nel corso del giudizio venga meno il presupposto della causa o intervenga circostanza che renda impossibile il pronunciamento nel merito.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore
Luca Pavia,	Referendario
per l'annullamento
- A) della deliberazione del Consiglio provinciale 13.7.2021 n. 28 avente ad oggetto “Adozione della proposta di nuovo Piano Provinciale delle Cave – settori sabbia e ghiaia e argilla (decennio 2018-2028)” (doc.1), pubblicata sull'Albo Pretorio provinciale dal 16.7.2021 al 31.7.2021 (doc.2) e dei suoi allegati, tutti pubblicati sul sito internet provinciale nella sezione Amministrazione trasparente il 2.8.2021 (doc.3);
- B) di tutti gli atti endo-procedimentali e non, presupposti della proposta di piano adottata e degli elaborati di Piano e allegati alla deliberazione impugnata, fra cui:
- nota regionale prot. n. T1.2018.0037397 del 24.7.2018 25.7.2018 (n. 1859 di prot. ingresso Unibs) di risposta alla richiesta provinciale 4.7.2018  che avrebbe indicato nel decennio 2008-2017 il periodo di riferimento da prendere in considerazione per le attività di stima del fabbisogno di inerti del redigendo Piano Provinciale Cave per i settori sabbia, ghiaia e argilla (nota non in possesso della ricorrente);
- Piano Cave – Settore Sabbie e Ghiaie e Settore Argille - Elementi istruttori Allegato 3A Relazione dei fabbisogni e relative produzioni – luglio 2021 (doc.43) e delle sue versioni precedenti febbraio 2021 (doc. 30), ottobre 2020 (doc.20) e luglio 2019 (doc.9);
- Parere Motivato dell'Autorità competente per la VAS 30.6.2021 (doc.37);
- Piano Cave – Settore Sabbie e Ghiaie e Settore Argille - Elementi istruttori Allegato 3A Relazione dei fabbisogni e relative produzioni – luglio 2021 (doc.43) e delle sue versioni precedenti febbraio 2021 (doc. 30), ottobre 2020 (doc.20) e luglio 2019 (doc.9);
- Piano Cave – Settore Sabbie e Ghiaie e Settore Argille - Elementi istruttori Allegato 3H Dichiarazione di sintesi (doc.38);
- Piano Cave – Settore Sabbie e Ghiaie e Settore Argille - Elementi istruttori Allegato 3EF Sintesi non Tecnica (doc.39);
- Piano Cave – Settore Sabbie e Ghiaie e Settore Argille - Elementi istruttori Allegato 3EF – Rapporto ambientale e Studio di incidenza (doc.40);
- la perimetrazione della scheda e carta degli ATEg26a e 26b (doc.45 pp. 49 e 52);
- le valutazioni istruttorie e le proposte dell'Ufficio rispetto alle osservazioni presentate per l'ATEg26b (doc.41 p. 46);
- C) per la disposizione di Consulenza Tecnica d'Ufficio (ai sensi dell'art. 67 cpa) o di Verificazione (ai sensi dell'art. 66 cpa), diretta ad accertare il reale fabbisogno decennale di inerti del PPC alla luce della normativa regionale;
- D) per la condanna alla rifusione delle spese di causa e la restituzione dell'importo del contributo unificato versato di € 650,00.
sul ricorso numero di registro generale 737 del 2021, proposto da
Vezzola S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Tommaso Mariuzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Magda Poli e Raffaella Rizzardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso gli uffici dell’Avvocatura provinciale in Brescia, Palazzo Broletto piazza Paolo VI 29;
Mascarini S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Italo Luigi Ferrari e Francesco Fontana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Fontana in Brescia, via Armando Diaz n. 28;
Regione Lombardia, Comune di Calcinato, non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Brescia e di Mascarini S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

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