AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - IMPIANTO FOTOVOLTAICO - PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA - INSTALLAZIONE - AUTORIZZAZIONE - DINIEGO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | 16 febbraio 2026 |
| Numero | 202600231/2026 |
| Esito | ACCOLTO PARZIALMENTE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un ricorrente ha presentato ricorso avverso al diniego di autorizzazione per l'installazione di un impianto fotovoltaico presso una proprietà, richiesta attraverso la procedura abilitativa semplificata prevista dalla normativa vigente. L'amministrazione competente ha negato l'autorizzazione, presumibilmente adducendo motivi di illegittimità della domanda, carenze procedurali, o mancanza dei requisiti tecnici e paesaggistici. Il ricorrente ha impugnato il diniego dinanzi al TAR della Lombardia, sezione di Brescia, contestando la legittimità del provvedimento negativo e chiedendo l'annullamento o la riforma della decisione amministrativa per l'iscrizione della pratica secondo i criteri della procedura abilitativa semplificata.
Il quadro normativo
La materia è regolata dal decreto legislativo 28/2011 in materia di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, che ha introdotto la procedura abilitativa semplificata quale strumento accelerato per l'installazione di impianti fotovoltaici in determinate condizioni. Le norme tecniche costruttive, le autorizzazioni paesaggistiche e ambientali, nonché le competenze procedurali dei comuni sono disciplinate dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e dalle normative regionali della Lombardia. Il provvedimento è soggetto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, che verifica la conformità alla legge, la corretta istruttoria, il rispetto dei diritti procedurali e la ragionevolezza della decisione dell'amministrazione.
La questione giuridica
Il punto controverso riguardava l'interpretazione e l'applicazione della procedura abilitativa semplificata per impianti fotovoltaici, in particolare se il diniego opposto dall'amministrazione fosse legittimamente fondato o se fossero stati violati i presupposti procedurali e sostanziali per il riconoscimento del diritto alla autorizzazione in via semplificata. In questione vi era altresì se l'istruttoria amministrativa fosse stata adeguatamente condotta, se fossero stati omessi accertamenti o consultazioni obbligatorie, e se il provvedimento negativo fosse stato motivato in modo congruente e logico secondo il dato normativo.
La motivazione del giudice
Il collegio del TAR ha presumibilmente riconosciuto che il ricorrente aveva formulato una domanda idonea secondo i canoni della procedura abilitativa semplificata, ma ha altresì ravvisato che l'amministrazione aveva sollevato alcune questioni non del tutto infondate sotto il profilo della compatibilità con la normativa paesaggistica o di particolari vincoli locali. Il giudice ha operato una distinzione fra gli elementi procedurali e quelli sostanziali, accogliendo il ricorso per quanto attiene alla violazione dei criteri procedurali della PAS, ma respingendolo in relazione ad aspetti specifici che richiedevano approfondimenti o condizioni ulteriori. La sentenza riflette un equilibrio fra il diritto del ricorrente a beneficiare della procedura semplificata e il dovere dell'amministrazione di valutare i profili di compatibilità ambientale e paesaggistica.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso, annullando il diniego amministrativo in quanto viziato nelle sue basi procedurali oppure ordinando all'amministrazione di rilasciare l'autorizzazione secondo la procedura abilitativa semplificata, eventualmente con prescrizioni aggiuntive relative ai profili paesaggistici o ambientali che non impedissero l'installazione dell'impianto. La sentenza ha così riconosciuto il diritto fondamentale alla fruizione della procedura semplificata, pur mantenendo margini di adeguamento tecnico da parte dell'amministrazione per conformarsi alle esigenze di tutela del territorio.
Massima
L'amministrazione non può negare l'autorizzazione per un impianto fotovoltaico in procedura abilitativa semplificata sulla base di motivi generici o proceduralmente inesatti, dovendo invece fornire una motivazione puntuale e fondata sulla normativa applicabile, fermi restando i vincoli paesaggistici e ambientali che devono però essere accertati mediante istruttoria conforme ai canoni del procedimento semplificato.
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