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Sentenza n. 202300016/2023

Sentenza n. 202300016/2023

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - CONCESSIONE AREA DEMANIALE LACUALE PORTUALE - ISTANZA DI RINNOVO - DINIEGO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300016/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La Società Cooperativa Garda Blu ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per impugnare una serie di provvedimenti dell'Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro e del Comune di San Felice del Benaco riguardanti l'utilizzo di un'area demaniale lacuale portuale situata sul Lago di Garda in comune di San Felice del Benaco, identificata catastalmente con i mappali numeri 2237, 2238, 2302, 2240, 2299 e 2303 del foglio 102, per una consistenza complessiva pari a circa 4.168 metri quadri. La controversia è originata dalla scadenza di una precedente concessione demaniale ad uso porto turistico e dal successivo diniego opposto dall'Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro al rilascio di una nuova concessione mediante determina numero 575 del 1 luglio 2021. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha depositato motivi aggiunti per impugnare anche il bando dell'Autorità di Bacino del 2 agosto 2021 per l'assegnazione degli ormeggi nel porto di Portese Ovest, nonché i deliberati del Consiglio di Amministrazione che lo approvavano e il piano del porto medesimo. Successivamente, con ulteriore ricorso, la società ha impugnato i provvedimenti del Direttore dell'Autorità di Bacino che ordinavano la rimessa in pristino e la riconsegna dell'area demaniale a seguito della scadenza della concessione e del diniego del nuovo rilascio.

Il quadro normativo

La disciplina applicabile concerne il regime giuridico del demanio lacuale portuale e la gestione delle concessioni per l'occupazione di aree demaniali pubbliche. Rientrano in questa materia le norme che regolano l'utilizzo del demanio portuale lacuale, le procedure di assegnazione e rinnovamento delle concessioni demaniali, nonché i criteri di valutazione della sussistenza dei presupposti necessari al rilascio di nuove concessioni. Le autorità competenti, quali l'Autorità di Bacino e gli enti locali, sono tenute al rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e corretta istruttoria amministrativa nel procedimento di concessione, dovendo operare in conformità alle disposizioni legislative sulla gestione del demanio e sulla tutela del diritto d'uso di aree pubbliche.

La questione giuridica

Il nodo controverso verteva sulla legittimità del diniego opposto al rilascio di una nuova concessione demaniale successivamente alla scadenza di quella precedente, sulla conformità a diritto del bando pubblico per l'assegnazione degli ormeggi nel porto in questione, nonché sulla legittimità dei provvedimenti di sgombero e rimessa in pristino dell'area. La ricorrente contestava la legittimità dell'iter procedimentale seguito dalle amministrazioni intimatenel diniego della concessione e nella successiva imposizione dello sgombero, assumendo violazioni dei principi di proporzionalità, trasparenza e parità di trattamento. In particolare, era in gioco il diritto della ricorrente a continuare l'occupazione dell'area demaniale secondo le forme giuridicamente prescritte.

La motivazione del giudice

Nel corso del procedimento giudiziario, la fattispecie ha subìto una trasformazione sostanziale che ha determinato la perdita di interesse concreto della ricorrente all'annullamento dei provvedimenti impugnati. Tale modificazione del contesto fattuale, avvenuta durante il pendere della causa, ha fatto venire meno il presupposto essenziale per la prosecuzione del giudizio nel merito, quale è la sussistenza dell'interesse del ricorrente a conseguire il provvedimento richiesto. Il collegio giudicante ha riscontrato che la situazione si era consolidata in modo tale che i provvedimenti originariamente impugnati avevano già esplicato i loro effetti pratici senza più possibilità di regressione verso lo status quo ante attraverso l'accoglimento delle istanze ricorsorie. La sopravvenuta carenza di interesse ha comportato l'impossibilità di pronunciarsi nel merito sulla legittimità dei singoli provvedimenti, rendendo il ricorso privo di causa.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione di Brescia, ha dichiarato improcedibili tutti i ricorsi proposti dalla Garda Blu Società Cooperativa per sopravvenuta carenza di interesse, riunendo il giudizio numero di registro generale 511 del 2021 con i motivi aggiunti e il giudizio numero 1031 del 2021 in un unico procedimento. Il tribunale ha provveduto a compensare tra le parti le spese della fase di merito, ferma restando la già disposta liquidazione delle spese della fase cautelare, come segue dall'istruttoria precedente. Tale pronuncia, pur senza entrare nel merito della controversia, ha definitivamente chiuso i giudizi rendendo la soluzione giuridica stabilitasi durante il procedimento idonea a regolare definitivamente le posizioni delle parti.

Massima

La carenza sopravvenuta di interesse a ricorrere durante il pendere del giudizio amministrativo, causata da mutamenti della situazione fattuale che rendano priva di effetti utili la pronuncia sulla questione proposta, determina l'improcedibilità soggettiva del ricorso stesso indipendentemente dall'esame del merito.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere
Alessandra Tagliasacchi,	Consigliere, Estensore
quanto al ricorso introduttivo nel giudizio R.G. n. 511/2021:
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
- della determina n 575 del 1/7/2021 dell’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro, avente ad oggetto “diniego di concessione ai fini ai fini dell’occupazione di area demaniale lacuale portuale del lago di Garda in comune di san felice del Benaco, catastalmente identificata con il mappale n. 2237-2238-2302-2240-2299 e 2303 foglio n. 102, avente consistenza complessiva pari a mq 4.168,61 ad uso porto turistico”;
- della relativa comunicazione di avvio del procedimento datata 19.03.2021, prot. 6018;
- della nota dell’Autorità di Bacino del 15.03.2021 prot. 5593, di comunicazione della proroga tecnica della concessione;
- della nota del Comune di San Felice del Benaco datata 12.02.2021;
- della nota del Comune di San Felice del Benaco del 30.04.2021, prot. 3521;
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato nel giudizio R.G. n. 511/2021 dalla società Garda Blu società cooperativa a r.l. in data 30 agosto 2021:
per l’annullamento
- del bando dell’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro per l’assegnazione degli ormeggi nel porto di portese ovest11092 del 2.08.2021;
- della deliberazione del Consiglio d’Amministrazione dell’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro n. 39 del 23.07.2021 di approvazione del predetto bando;
- della deliberazione del Consiglio d’Amministrazione dell’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro n. 31 del 14.07.2021, di approvazione del piano del porto di “Portese Ovest”;
quanto al ricorso introduttivo del giudizio R.G. n. 1031/2021:
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
a) del provvedimento del Direttore dell’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro, prot. n. 14240 del 6.12.2021, comunicato a mezzo PEC, recante “Occupazione dell’area demaniale lacuale portuale del Lago di Garda in Comune di San Felice del Benaco, catastalmente identificata ai mappali n. 2237, 2238, 2302, 2240, 2299, 2303 foglio n. 102, avente consistenza complessiva pari a mq. 4.168,612 ad uso porto turistico. Occupante: Garda Blu Società Cooperativa a responsabilità limitata – Comunicazione rimessa in pristino e riconsegna di area demaniale, a seguito di scadenza della concessione e diniego a nuovo rilascio”;
b) del provvedimento del Direttore dell’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro, prot. n. 14530 del 17.12.2021, comunicato a mezzo PEC, recante “Occupazione dell’area demaniale lacuale portuale del Lago di Garda in Comune di San Felice del Benaco, catastalmente identificata ai mappali n. 2237, 2238, 2302, 2240, 2299, 2303 foglio n. 102, avente consistenza complessiva pari a mq. 4.168,612 ad uso porto turistico. Occupante: Garda Blu Società Cooperativa a responsabilità limitata – Intimazione di rimessa in pristino e riconsegna di area demaniale”;
c) nonché di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente o comunque connesso;
e per la condanna
delle Amministrazioni intimate al risarcimento dei danni.
sul ricorso numero di registro generale 511 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Garda Blu Società Cooperativa a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Luppi e Francesco Luppi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio, in Brescia, via Solferino n. 10;
Comune di San Felice del Benaco, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giuliano Rizzardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio, in Brescia, via A. Saffi n. 15;
Autorità di Bacino Laghi di Garda e Idro, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Mauro Ballerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Brescia, viale della Stazione n. 37;
Regione Lombardia, non costituita in giudizio;
Circolo Nautico Portese Asd, non costituito in giudizio;
Inselvini Angelo, non costituito in giudizio;
Visto il ricorso R.G. n. 511/2021 e il relativo ricorso per motivi aggiunti, e visto il ricorso R.G. n. 1031/2021;
Visti gli allegati ai predetti ricorsi;
Visti gli atti di costituzione in entrambi i giudizi del Comune di San Felice del Benaco e dell’Autorità di Bacino Laghi di Garda e Idro;
Visti tutti gli atti delle cause;
Relatore per entrambe le cause nell’udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2022 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
sul ricorso numero di registro generale 1031 del 2021, proposto da
Garda Blu Società Cooperativa a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mariantonietta Baselli e Chiara Fatta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio della prima, in Brescia, via A. Diaz n. 13/C;
Autorità di Bacino Laghi di Garda e Idro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Mauro Ballerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio, in Brescia, viale della Stazione n. 39;
Comune di San Felice del Benaco, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giuliano Rizzardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio finisco eletto, in Brescia, via A. Saffi n. 15;
Regione Lombardia, non costituita in giudizio;
Circolo Nautico Portese Asd, non costituito in giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, così statuisce:
a) riunisce il ricorso R.G. n. 511/2021, integrato dai motivi aggiunti, e il ricorso R.G. n. 1031/2021;
b) dichiara tutti i ricorsi improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse;
c) compensa tra le parti le spese della sola fase di merito, ferma restando la già disposta liquidazione delle spese della fase cautelare.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2022 con l’intervento dei magistrati:

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