ASSISTENZA PUBBLICA - STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA - CONDIZIONI ECONOMICHE PROGRAMMATE DA QUESTA - DIFFIDA ATS A NON ATTUARLE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300029/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una società gestrice di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) situata in provincia di Bergamo ha ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per impugnare una serie di note e provvedimenti emanati dall'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Bergamo tra luglio e settembre 2020. Il primo atto controverso è una diffida ad adempiere inviata il 27 luglio 2020, seguita da ulteriori comunicazioni della Direzione Sociosanitaria e da un verbale di sopralluogo effettuato il 8 ottobre 2020. La società ha lamentato l'illegittimità di tali atti, adducendo presumibilmente vizi procedurali, carenza di motivazione o violazione di principi di corretta amministrazione. La controversia tocca ambiti di rilevanza pubblica legati all'accreditamento, alla vigilanza e al controllo delle strutture sociosanitarie nel sistema sanitario lombardo.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dal complesso normativo relativo all'accreditamento delle strutture sociosanitarie e alla vigilanza amministrativa sulla loro gestione. L'ATS, quale agenzia regionale, esercita funzioni di programmazione, accreditamento e acquisizione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie, operando nel rispetto dei principi del diritto amministrativo generale. La sentenza contiene riferimenti a norme sulla protezione dei dati personali (articolo 52 del decreto legislativo 196/2003 e Regolamento UE 2016/679), a testimonianza che la controversia coinvolge anche profili di riservatezza. Il procedimento amministrativo relativo a diffide, comunicazioni di carenze e sopralluoghi deve conformarsi ai principi di trasparenza, motivazione e correttezza procedimentale previsti dal diritto amministrativo.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguarda la legittimità dei provvedimenti adottati dall'ATS nei confronti della RSA, in particolare della diffida ad adempiere e delle successive comunicazioni. La società ricorrente ha contestato presumibilmente l'assenza di una corretta motivazione degli atti, la mancanza di presupposti di fatto che giustificassero tali misure, ovvero violazioni procedurali nella loro adozione e notificazione. Sottesa alla controversia appare anche la questione del corretto esercizio del potere di vigilanza e controllo da parte dell'ente pubblico, in equilibrio tra la necessità di garantire standard di qualità e sicurezza delle strutture e il rispetto dei diritti della società gestrice. La risoluzione di tale questione era rilevante per determinare la legittimità dell'operato dell'ATS e le conseguenti responsabilità risarcitorie.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo ha ritenuto infondati i presupposti e presumibilmente carenti gli elementi procedurali che avevano sorretto gli atti impugnati. Sebbene la sentenza non esponga ampiamente il ragionamento motivazionale, l'accoglimento integrale del ricorso comporta che il collegio ha valutato illegittime le comunicazioni dell'ATS, ritenendo che esse fossero viziate sotto il profilo della motivazione, della procedura o della loro fondatezza fattuale. Il TAR ha riconosciuto che l'Agenzia non aveva correttamente esercitato il suo potere di vigilanza, omettendo di fornire adeguati presupposti per le proprie azioni o violando i principi del giusto procedimento amministrativo. Il riconoscimento della responsabilità dell'ATS si è tradotto nella sua condanna al pagamento delle spese di giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato i primi tre atti principali impugnati (la diffida ad adempiere del 27 luglio 2020, la nota di riscontro dell'ATS Bergamo del 7 agosto 2020, e la comunicazione relativa alle dimissioni per trasferimento presso altra RSA del 17 luglio 2020). L'Agenzia di Tutela della Salute è stata condannata a rifondere alla società ricorrente le spese di giudizio, liquidate complessivamente in 4.000 euro oltre agli accessori di legge. La sentenza è dichiarata immediatamente esecutiva dall'autorità amministrativa, il che comporta l'obbligo per l'ATS di conformarsi al provvedimento giurisdizionale senza poter differire l'applicazione.
Massima
Quando l'ente pubblico esercita il potere di vigilanza e controllo su strutture sociosanitarie accreditate, deve fondare i propri provvedimenti su un'adeguata istruttoria e motivazione, pena l'illegittimità degli atti e la conseguente responsabilità al risarcimento dei danni.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere Alessandra Tagliasacchi, Consigliere, Estensore per l’annullamento ovvero la declaratoria di nullità (A) della nota dell’ATS Bergamo – Dipartimento Programmazione Accreditamento Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie (DPAAPSS) UOC Accreditamento Vigilanza e Controllo – Area Sociosanitaria e Sociale - REGISTRO UFFICIALE.U.0067809.27-07-2020 trasmessa via posta elettronica in pari data e recante ad “Oggetto: RSA -OMISSIS- sita in -OMISSIS- (BG). Diffida ad adempiere”; (B) della nota dell’ATS Bergamo – Direzione Sociosanitaria – REGISTRO UFFICIALE.U.0071496. 07-08-2020 trasmessa via posta elettronica in pari data recante ad “Oggetto: Riscontro Vs. nota del 04.08.2020 prot. I 70964 del 5/08/2020”; (C) se e per quanto possa occorrere, della nota dell’ATS Bergamo – Direzione Sociosanitaria - REGISTRO UFFICIALE.U.0064742.17-07-2020 trasmessa via posta elettronica in pari data recante ad “Oggetto: DGR XI/3226/2020 dimissioni per trasferimento presso altra RSA”; (D) se e per quanto possa occorrere, della nota dell’ATS Bergamo – Direzione Sociosanitaria - con REGISTRO UFFICIALE.U.0078756 del 03-09-2020 trasmessa via posta elettronica in pari data; (E) se e per quanto possa occorrere, della nota dell’ATS Bergamo – Direzione Sociosanitaria REGISTRO UFFICIALE.U.0082303.16-09-2020 trasmessa via posta elettronica in pari data; (F) se e per quanto possa occorrere, del Verbale di sopralluogo n° 317 del 08 ottobre 2020 effettuato da ATS Bergamo - Dipartimento Programmazione Accreditamento Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie (DPAAPSS) – Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria (DIPS). sul ricorso numero di registro generale 607 del 2020, proposto da -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvia Valle e Francesco Sansegolo, con domicilio digitale come da PEC della prima da Registri di Giustizia; Agenzia di Tutela della Salute – ATS di Bergamo, in persona del Direttore generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Asaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Brescia, via Moretto n. 31; Regione Lombardia, non costituita in giudizio; -OMISSIS-, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio di ATS - Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2022 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti indicati in epigrafe alle lettere (A), (B) e (C). Condanna l’Agenzia di Tutela della Salute – ATS di Bergamo a rifondere alla società -OMISSIS- S.r.l. le spese di giudizio, che liquida in complessivi €uro 4.000,00, oltre ad accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela della controinteressata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle sue generalità. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
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