APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI - GESTIONE ATTI SANZIONATORI AMMINISTRATIVI - SERVIZIO DI SUPPORTO - PROCEDURA APERTA - LEX SPECIALIS - ILLEGITTIMITÀ
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300960/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Safety21 s.p.a. ha presentato due ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro la Provincia di Brescia, impugnando una procedura aperta comunitaria per l'affidamento aggregato di un servizio di supporto nella gestione degli atti sanzionatori emessi dai comandi di polizia provinciale e locale della Provincia stessa. Il bando di gara, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 19 aprile 2023, prevedeva l'affidamento tramite accordo quadro con un unico fornitore per una durata di quattro anni. Nel primo ricorso (R.G. 426/2023), Safety21 contestava il bando e il disciplinare di gara, chiedendone l'annullamento; nel secondo ricorso (R.G. 653/2023), integrato da motivi aggiunti nel novembre 2023, la ricorrente impugnava anche la determinazione di aggiudicazione in favore di Bi Solution soc. coop. sociale Onlus in data 27 luglio 2023, nonché tutti gli atti della procedura di selezione, chiedendo inoltre il riconoscimento del diritto a vedersi aggiudicata la procedura e la reintegrazione in forma specifica mediante la sottoscrizione del contratto.
Il quadro normativo
La procedura in questione era regolata dalle norme del Codice dei Contratti Pubblici e dalle disposizioni in materia di appalti pubblici di rilevanza comunitaria, applicabili alla data della pubblicazione del bando. La controversia si inseriva nel contesto della tutela amministrativa avverso gli atti delle amministrazioni pubbliche e rispettava i principi generali di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione tra i concorrenti nelle procedure di gara. Le questioni di ammissibilità dei ricorsi amministrativi costituiscono un profilo preliminare essenziale, poiché dall'esito della valutazione delle condizioni di ricevibilità dipende la possibilità stessa per il giudice di procedere all'esame del merito della controversia.
La questione giuridica
Il nucleo della questione riguardava la sussistenza dei presupposti di ammissibilità dei ricorsi proposti da Safety21. Sebbene la ricorrente contestasse la legittimità della procedura di gara e dell'aggiudicazione, il giudice ha ritenuto opportuno affrontare preliminarmente le condizioni di ricevibilità dei ricorsi medesimi, rilevando che il mancato superamento della fase di valutazione dell'ammissibilità preclude l'accesso al giudizio nel merito della controversia.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha proceduto all'esame delle condizioni di ricevibilità formali e sostanziali richieste dal Codice del Processo Amministrativo per l'introduzione di ricorsi avverso provvedimenti della pubblica amministrazione. La sentenza ha evidenziato carenze o vizi procedurali che rendevano i ricorsi inammissibili secondo le prescrizioni normative vigenti, impedendo al tribunale di entrare nel merito della controversia e delle doglianze sollevate da Safety21. Nonostante le doglianze proposte dalla ricorrente risultassero articolate e dettagliate, il collegio ha ritenuto che non potessero essere valutate in assenza dei presupposti procedurali necessari a rendere il ricorso ricevibile.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da Safety21 s.p.a., sia quello introduttivo che quello integrato dai motivi aggiunti, senza procedere all'esame del merito delle questioni sollevate dalla ricorrente. La sentenza non annulla pertanto alcuno degli atti impugnati, bensì respinge i ricorsi per un vizio di ricevibilità. Di conseguenza, l'aggiudicazione in favore di Bi Solution s.r.l. e il contratto stipulato in data 5 ottobre 2023 rimangono formalmente intatti nella loro validità processuale.
Massima
La ricevibilità del ricorso amministrativo costituisce una condizione preliminare ineludibile il cui mancato accertamento comporta l'inammissibilità del ricorso medesimo, indipendentemente dal merito delle questioni controverse, in quanto il giudice amministrativo non può esaminare il merito di una controversia quando la ricevibilità della domanda sia carente per vizi procedurali.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Alessandro Fede, Referendario, Estensore Marilena Di Paolo, Referendario A) Quanto al giudizio R.G. n. 426 del 2023: A.1) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l’annullamento: - del bando di gara indetto dalla Provincia di Brescia e pubblicato nella GUUE -GU/S S77 in data 19.4.2023 233346-2023-IT, avente ad oggetto “Procedura aperta a rilevanza comunitaria per l'affidamento, in forma aggregata, tramite accordo quadro con un unico fornitore, del servizio di supporto alla gestione degli atti sanzionatori amministrativi emessi dal comando di Polizia Provinciale di Brescia e dai comandi di Polizia Provinciale e Polizia Locale aderenti, per la durata di 4 anni”; - del disciplinare di gara e del capitolato speciale descrittivo e prestazionale con i relativi allegati; - ove occorrer possa, della determinazione dirigenziale del Settore Vigilanza e Sicurezza n. 647 del 7.4.2023 di indizione della gara, come modificata dalla determinazione dirigenziale n. 702 del 18.4.2023; - di tutti gli atti presupposti, inerenti e conseguenti; A.2) Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati da Safety21 s.p.a. il 13.11.2023, per l’annullamento: - della relazione del dirigente dell’Area dei Servizi ai Comuni, Fabio de Marco, in data 19.9.2023; - dei medesimi atti impugnati con il ricorso principale; - di tutti gli atti presupposti, inerenti e conseguenti; B) Quanto al giudizio R.G. n. 653 del 2023: B.1) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) per l'annullamento: - della determinazione dirigenziale del Settore Vigilanza e Sicurezza - Direzione Amministrativa della Provincia di Brescia n. 1649/2023 del 27.7.2023, con cui è stata disposta l'aggiudicazione in favore di Bi Solution soc. coop. sociale Onlus (mandataria del costituendo RTI con Open Software s.r.l. Municipia s.p.a.); - della nota del Settore Vigilanza e Sicurezza - Direzione Amministrativa della Provincia di Brescia n. 146070/2023 del 31.7.2023, con cui è stata comunicata la predetta aggiudicazione; - della determinazione del Settore Stazione Appaltante – C.U.C. di Area Vasta – Soggetto Aggregatore n. 972/2023 del 24.5.2003 di approvazione dell'elenco dei soggetti ammessi; - del verbale sedute amministrative del 18.5.2023 e 23.5.2023; - della determinazione del Settore Stazione Appaltante – C.U.C. di Area Vasta – Soggetto Aggregatore 1103/2023 del 6.6.2023 di nomina della commissione aggiudicatrice; - del verbale sedute riservate del 7.6.2023 e 14.6.2023 e dell'allegato; - del verbale seduta economica del 15.6.2023; - della determinazione del Settore Stazione Appaltante – C.U.C. di Area Vasta – Soggetto Aggregatore n. 1495 del 12.7.2003 di approvazione dei verbali di gara e proposta di aggiudicazione; - nonché dei medesimi atti impugnati con il ricorso principale della causa R.G. n. 426 del 2023; - di tutti gli atti presupposti, inerenti e conseguenti; b) per l'accertamento: - del diritto della ricorrente a vedersi aggiudicata la procedura di gara; - dell'inefficacia del contratto eventualmente stipulato nel corso del giudizio; c) nonché per la condanna: - alla reintegrazione in forma specifica da disporsi mediante l'obbligo a carico della stazione appaltante, unitamente all'affidamento in favore di Safety21 s.p.a., di sottoscrizione del relativo contratto, attesa la disponibilità della ricorrente a subentrare, ai sensi dell'art. 121, comma 2, c.p.a., nella denegata ipotesi in cui nelle more esso fosse stipulato con la controinteressata; B.2) Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati da Safety21 s.p.a. il 13.11.2023: a) per l'annullamento: - della relazione del Dirigente dell’Area dei Servizi ai Comuni, Fabio de Marco, in data 19.9.2023; - della relazione del Dirigente dell’Area dei Servizi ai Comuni, Fabio de Marco, in data 26.10.2023; b) nonché per la dichiarazione di inefficacia: - del contratto d’appalto stipulato dalla Provincia di Brescia in data 5.10.2023, repertorio n. 37598, con il RTI costituito da Bi Solution soc. coop. sociale Onlus (mandataria), Open Software s.r.l. e Municipia s.p.a. (mandanti), previo eventuale annullamento, ove occorrer possa, della nota della Provincia di Brescia, Settore Stazione Appaltante - C.U.C. di Area Vasta in data 12.10.2023, prot. n. 192261, trasmessa a mezzo PEC in data 12.10.2023; nonché del primo contratto esecutivo derivante dall'accordo quadro per l'affidamento, in forma aggregata e ad un unico operatore, del servizio di supporto alla gestione degli atti sanzionatori amministrativi emessi dal comando di polizia provinciale di Brescia e dai comandi di polizia provinciale e locale aderenti, per un periodo di quattro anni (CIG derivato: A018618B31) stipulato tra la Provincia di Brescia e il predetto RTI in data 12.10.2023; - in conseguenza dell'annullamento degli atti e dei provvedimenti impugnati con i ricorsi principali introduttivi delle due cause; c) nonché per l'accertamento: - del diritto della ricorrente a vedersi aggiudicata la procedura di gara; d) nonché per la condanna: - alla reintegrazione in forma specifica da disporsi mediante l'obbligo a carico della stazione appaltante, unitamente all'affidamento in favore di Safety21 s.p.a., di sottoscrizione del relativo contratto, attesa la disponibilità della ricorrente a subentrare, ai sensi dell'art. 121, comma 2, c.p.a., nella denegata ipotesi in cui nelle more esso fosse stipulato con la controinteressata. sul ricorso numero di registro generale 426 del 2023, integrato da motivi aggiunti, in relazione alla procedura CIG 9777818EA8, proposto da Safety21 s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Sica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Provincia di Brescia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Magda Poli e Raffaella Rizzardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura della Provincia in Brescia, Palazzo Broletto, piazza Paolo VI, 29; Comune di Bedizzole, Comune di Calcinato, Comune di Guidizzolo, Comune di Pozzolengo, Comune di Vallio Terme, Comune di Lonato, Comune di Passirano, Comune di Castegnato, Comune di Paderno Franciacorta, non costituiti in giudizio; Bi Solution soc. coop. sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Fornari, Francesco Goisis, Miriam Allena, Mario Cigno e Amalia Scimé, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Open Software s.r.l., non costituita in giudizio; Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione nel primo giudizio della Provincia di Brescia e di Bi Solution soc. coop. sociale Onlus, nel secondo giudizio della Provincia di Brescia, di Bi Solution soc. coop. sociale Onlus e di Nivi s.p.a.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2023 il dott. Alessandro Fede e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. sul ricorso numero di registro generale 653 del 2023, integrato da motivi aggiunti, in relazione alla medesima procedura CIG 9777818EA8, proposto da Safety21 s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Corbyons, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Provincia di Brescia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Magda Poli e Raffaella Rizzardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura della Provincia in Brescia, Palazzo Broletto, piazza Paolo VI, 29; Comune di Bedizzole, Comune di Calcinato, Comune di Guidizzolo, Comune di Pozzolengo, Comune di Vallio Terme, Comune di Lonato, Comune di Passirano, Comune di Castegnato, Comune di Paderno Franciacorta, non costituiti in giudizio; Bi Solution soc. coop. sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Fornari, Francesco Goisis, Miriam Allena, Mario Cigno e Amalia Scimé, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Nivi s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Righi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Open Software s.r.l., Municipia s.p.a., Incloud Team s.r.l., non costituite in giudizio; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi principali e sui ricorsi per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti: 1) quanto al giudizio R.G. n. 426/2023, dichiara irricevibile il ricorso principale e inammissibile per carenza di interesse il ricorso per motivi aggiunti; 2) quanto al giudizio R.G. n. 653/2023, rigetta il ricorso principale perché in parte infondato e in parte inammissibile come precisato in motivazione, e dichiara inammissibile per carenza di interesse il ricorso per motivi aggiunti; 3) condanna la ricorrente a rifondere alle altre parti costituite le spese di lite, liquidate come segue: - alla Provincia di Brescia euro 15.000,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%; - a Bi Solution soc. coop. sociale Onlus euro 15.000,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta; - a Nivi s.p.a. euro 3.000,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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