APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI - COMUNE - SERVIZIO DI RISTORAZIONE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA CONTROINTERESSATA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300929/2023 |
| Esito | ACCOLTO PARZIALMENTE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La Cooperativa S. Lucia Società Cooperativa Sociale di Solidarietà Onlus ha proposto ricorso dinanzi al TAR della Lombardia contro l'aggiudicazione dell'appalto per il servizio di mensa scolastica presso il Comune di Verolavecchia, assegnato con determinazione n. 192 dell'8 agosto 2023 alla Cooperativa Sant'Anselmo Società Cooperativa Sociale Onlus. L'affidamento riguardava un servizio triennale di ristorazione per la Scuola dell'Infanzia e Primaria, comprensivo della fornitura di pasti per insegnanti, anziani e dipendenti comunali, con decorrenza dal primo settembre 2023 e durata fino al 31 agosto 2026, con opzione di rinnovo per ulteriori due anni. La procedura di gara era stata esperita in forma aperta dalla Centrale Unica di Committenza dell'Area Vasta Brescia della Provincia di Brescia, secondo le modalità previste dal diritto degli appalti pubblici. La ricorrente ha impugnato l'intera procedura e i relativi atti, contestando la legittimità dell'aggiudicazione e chiedendo il riconoscimento del proprio diritto all'affidamento dell'appalto, nonché il risarcimento dei danni derivanti dall'esclusione dalla gara.
Il quadro normativo
La controversia si colloca nell'ambito della disciplina degli appalti pubblici, regolata dal decreto legislativo 50 del 2016, che stabilisce i principi e le procedure per l'affidamento dei contratti pubblici, inclusi quelli in appalto per servizi quali la ristorazione scolastica. Tale normativa impone all'Amministrazione il rigoroso rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, parità di trattamento tra i concorrenti e non discriminazione in tutte le fasi della procedura, dalla pubblicazione del bando fino all'aggiudicazione. La Centrale Unica di Committenza rappresenta uno strumento di accentramento delle competenze procedimentali finalizzato a garantire una gestione uniforme, corretta e imparziale delle gare pubbliche, assicurando che tutte le operazioni si svolgano secondo le regole di legge. I Tribunali Amministrativi Regionali hanno competenza esclusiva a giudicare la legittimità dei provvedimenti amministrativi in materia di appalti, con facoltà di annullare gli atti illegittimi e di condannare l'Amministrazione al risarcimento dei danni causati dall'inosservanza della legge.
La questione giuridica
Il contenzioso verte sulla legittimità della procedura di gara esperita per l'affidamento del servizio di mensa scolastica, sollevando questioni relative alla corretta applicazione dei criteri di valutazione, al rispetto della parità di trattamento tra i concorrenti e alla conformità dell'intera procedura ai principi generali del diritto amministrativo. La ricorrente ha censurato gli atti amministrativi ritenendo che sussistessero vizi nella fase di valutazione delle offerte o nella gestione della gara, tali da pregiudicare il suo diritto a una selezione corretta e imparziale. La controversia investe profili centrali del diritto amministrativo, concernenti il sindacato sulla legittimità dei procedimenti amministrativi e la tutela degli interessi legittimi delle imprese partecipanti alle procedure di gara, rappresentando un tema di rilevanza generale per la corretta amministrazione dei servizi pubblici e per la corretta concorrenza nel mercato degli appalti.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo, dopo aver esaminato gli atti della procedura e le doglianze prospettate dalla ricorrente, ha ritenuto sussistenti elementi di illegittimità che giustificavano un intervento cautelare e risolutivo. Sebbene la motivazione estesa della sentenza non sia qui riportata, l'accoglimento parziale del ricorso indica che il collegio giudicante ha valutato fondati almeno alcuni dei motivi critici dedotti dalla ricorrente rispetto alla gestione della procedura di gara. La decisione di condannare solidalmente la Provincia di Brescia e il Comune di Verolavecchia al pagamento delle spese di lite della ricorrente rivela un giudizio negativo sulla correttezza complessiva della procedura e sulla posizione delle Amministrazioni convenute. Il fatto che le spese siano state compensate nei confronti della Cooperativa Sant'Anselmo suggerisce che il giudice non ha attribuito colpa esclusivamente alla controinteressata, riconoscendole una qualche ragionevolezza nella propria posizione, pur giudicando meritevole di tutela la ricorrente.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso della S. Lucia nei limiti specificati dalla motivazione della sentenza, concedendo quindi una tutela giudiziale parziale alle pretese della ricorrente. Il giudice ha condannato in solido la Provincia di Brescia e il Comune di Verolavecchia al pagamento delle spese di lite della ricorrente, liquidate in euro duemilacinquecento, cui vanno aggiunti il rimborso forfettario del quindici per cento, la CPA e l'IVA secondo le modalità di legge. Le spese del giudizio sono state invece compensate nei confronti della Cooperativa Sant'Anselmo, il che significa che ogni parte sostiene i propri oneri difensivi e procedimentali nel confronto con essa. La sentenza è stata ordinata per l'esecuzione immediata da parte dell'autorità amministrativa, conferendo efficacia operativa al pronunciamento giudiziale.
Massima
Nella gestione di procedure di gara per l'affidamento di appalti pubblici, le Amministrazioni sono tenute al rigoroso rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento tra i concorrenti, e la violazione di tali principi legittima il ricorso amministrativo con conseguente condanna dell'Ente resistente al pagamento delle spese di lite.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Marilena Di Paolo, Referendario Pietro Buzano, Referendario, Estensore per l'annullamento - della determinazione del Comune di Verolavecchia n. 192 dell’8/08/2023 di aggiudicazione alla Cooperativa Sant'Anselmo Società Cooperativa Sociale – Onlus dell’appalto per l’affidamento del servizio triennale mensa scolastica Scuola Infanzia e Primaria, pasti insegnanti, pasti anziani e dipendenti comunali per il periodo 01/09/2023 – 31/08/2026 con opzione di rinnovo per ulteriori due anni, a seguito di procedura di gara aperta esperita dalla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) - Area Vasta Brescia della Provincia di Brescia; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi la determinazione n. 1725 del 2.08.2023 di approvazione dei verbali di gara, il verbale di avvio dell’esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8, d.lgs. n. 50/2016, nonché il contratto di appalto ove stipulato; per l’accoglimento della domanda di conseguire l'aggiudicazione della procedura e di stipulare il contratto, anche a mezzo di subentro per l'intera durata dell’affidamento, ovvero, in subordine, per la parte residua, con declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con il controinteressato; per la condanna dell'ente resistente al risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, per equivalente nella misura che sarà quantificata e comprovata in corso di causa. sul ricorso numero di registro generale 742 del 2023, in relazione alla procedura CIG 9830046A92, proposto da S. Lucia Società Cooperativa Sociale di Solidarietà Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberta Bertolani, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia; Comune di Verolavecchia, non costituito in giudizio; Provincia di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Magda Poli e Raffaella Rizzardi, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia; Cooperativa Sant'Anselmo Società Cooperativa Sociale – Onlus, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Brescia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2023 il dott. Pietro Buzano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione. Condanna la Provincia di Brescia e il Comune di Verolavecchia, in solido, a rifondere alla ricorrente S. Lucia Società Cooperativa Sociale di Solidarietà Onlus le spese di lite, che liquida in euro 2.500,00, oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA. Compensa le spese nei confronti della controinteressata Cooperativa Sant'Anselmo Società Cooperativa Sociale Onlus. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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