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Sentenza n. 202300918/2023

Sentenza n. 202300918/2023

APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI - IGIENE URBANA - AGGIUDICAZIONE AL CONTROINTERESSATO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300918/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il Comune di Palazzolo sull'Oglio ha indetto una procedura di gara per l'affidamento del servizio di igiene urbana con durata quinquennale, disciplinata da un bando complesso che prevedeva articolate modalità di valutazione delle proposte tecniche ed economiche dei concorrenti. La Commissione giudicatrice, nelle fasi di valutazione tra il 3 aprile e il 10 maggio 2023, ha proceduto all'esame delle offerte e ha proposto l'aggiudicazione definitiva in favore del raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Linea Gestioni S.r.l. (in qualità di capogruppo mandatario) e Solco Consorzio di Cooperative Sociali (in qualità di mandante), successivamente confermata dalla determinazione sindacale del 6 giugno 2023. La società Eco.S.E.I.B. S.r.l., che aveva partecipato alla gara, ha tempestivamente proposto ricorso innanzi al TAR contestando l'intero procedimento di aggiudicazione e lamentando specifiche irregolarità nei criteri di valutazione tecnica applicati dalla Commissione nei confronti di tutti i partecipanti.

Il quadro normativo

La procedura di appalto pubblico è disciplinata dal Codice dei Contratti Pubblici, che impone ai committenti il rigoroso rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione tra i concorrenti, con particolare riferimento alle modalità di valutazione delle offerte tecniche ed economiche. Il bando di gara costituisce la fonte normativa principale della procedura e i criteri ivi stabiliti devono essere applicati in modo univoco e coerente dall'inizio alla fine dell'istruttoria competitiva. Qualsiasi deviazione dalle regole pubblicizzate o qualsiasi applicazione incoerente dei criteri di valutazione configura un vizio procedurale idoneo a determinare l'illegittimità dell'intero provvedimento di aggiudicazione.

La questione giuridica

Il ricorso si concentrava principalmente sulla corretta applicazione dei criteri di valutazione delle offerte tecniche, in particolare sulla legittimità del paragrafo 7.4 del disciplinare di gara e sulla compatibilità con il paragrafo 18.2 del medesimo bando, che prevedeva modalità e criteri di giudizio differenziati a seconda del numero di partecipanti effettivamente presenti alla procedura. Tale meccanismo differenziato creava il rischio concreto di una disparità di trattamento tra i concorrenti, poiché i criteri di valutazione avrebbero potuto mutare in corso di procedura sulla base di fattori esterni e non prevedibili al momento della presentazione delle offerte. La questione giuridica centrale riguardava quindi se il bando potesse legittimamente introdurre criteri di valutazione alternativi e condizionati al numero di partecipanti, oppure se tali criteri dovessero rimanere fissi e uniformi per tutti, quale condizione inderogabile della trasparenza e della corretta selezione dell'offerta migliore.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR ha ritenuto fondato il ricorso, accogliendo la tesi secondo cui la previsione di criteri di valutazione differenziati in base al numero di partecipanti costituisce un vizio procedurale grave che viola i principi cardine del diritto degli appalti pubblici. Il giudice ha considerato che la trasparenza procedurale richiede che i parametri di valutazione siano stabiliti preliminarmente e in modo immutabile, in modo che ogni potenziale concorrente conosca esattamente secondo quali criteri sarà giudicata la propria proposta al momento della compilazione dell'offerta. L'introduzione di criteri alternativi condizionati a eventi successivi, come il numero effettivo di partecipanti, genera incertezza giuridica e legittima sospetti circa la corretta applicazione dei principi di parità di trattamento. Il giudice ha inoltre evidenziato che tale vizio non è sanabile nel corso della procedura né può essere corretto a posteriori, poiché compromette la fondamentale legittimazione della gara stessa.

La decisione

Il TAR ha accolto integralmente il ricorso presentato da Eco.S.E.I.B. S.r.l. e ha annullato la determinazione di aggiudicazione del 6 giugno 2023 oltre all'intera proposta di aggiudicazione della Commissione giudicatrice e a tutti i verbali di gara che erano stati redatti nel corso della procedura. Di conseguenza, il collegio ha dichiarato l'inefficacia del contratto di appalto eventualmente già stipulato tra il Comune e il raggruppamento aggiudicatario. Il TAR ha ordinato al Comune di Palazzolo sull'Oglio di disporre la riedizione della gara relativa alla valutazione delle offerte tecniche, questa volta secondo criteri corretti e uniformi per tutti i partecipanti, senza possibilità di differenziazione in base al numero di concorrenti. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.

Massima

Nelle procedure di appalto pubblico, i criteri di valutazione delle offerte tecniche devono essere definiti in modo completo e uniforme nel bando di gara e rimangono immutabili per l'intera procedura, essendo inammissibile l'introduzione di criteri alternativi o condizionati a fatto esterno quale il numero effettivo di partecipanti, pena la violazione dei principi di trasparenza e parità di trattamento tra i concorrenti.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Marilena Di Paolo,	Referendario, Estensore
Pietro Buzano,	Referendario
per l'annullamento
- della determinazione n. 492 del 6 giugno 2023, successivamente pubblicata in data 7 giugno 2023, con cui il Comune di Palazzolo sull'Oglio ha aggiudicato in via definitiva il servizio di igiene urbana, con durata quinquennale, in favore del costituendo r.t.i. tra Linea Gestioni S.r.l. (capogruppo) e Solco società consortile cooperativa a responsabilità limitata (mandante, che indica quali consorziate esecutrici Solidarietà Provagliese coop. Sociale ONLUS e Verso l''Altro cooperativa sociale);
- ove occorra, della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice in seno al verbale del 10 maggio 2023 – registrato al prot. n. 18123 dell''11 maggio 2023;
- di tutti i verbali di gara e segnatamente del verbale del 3 aprile 2023 prot. 13210 del 4 aprile 2023, del verbale delle sedute del 3/5 aprile 2023 prot. 13420 del 5 aprile 2023, del verbale del 11 aprile 2023 protocollato in pari data al n. 13972, del verbale del 19 aprile 2023 prot. 15489 del 20 aprile 2023, del verbale del 10 maggio 2023 protocollato in pari data al n. 17889 del 10 maggio 2023 e prot. 18123 e del verbale del 30 maggio 2023 protocollato in pari data al n. 20556;
- ove occorra, in parte qua, del paragrafo 7.4 del disciplinare di gara;
nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, anche se non conosciuti;
nonché
per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto eventualmente medio tempore stipulato;
e per la condanna dell'Amministrazione
a disporre la riedizione del segmento di gara relativo alla valutazione delle offerte tecniche secondo i differenti criteri di giudizio previsti dal paragrafo 18.2 per il caso di soli due partecipanti alla gara.
sul ricorso numero di registro generale 557 del 2023, proposto da Eco.S.E.I.B. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9651063522, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Fianchino, Salvatore Mole', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Palazzolo Sull'Oglio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Bezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Gussago, Comune di Rodengo-Saiano, Centrale Unica di Committenza, non costituiti in giudizio;
Linea Gestioni S.r.l., Solco – Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Claudio Vivani, Elisabetta Sordini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Solidarietà Provagliese Coop. Soc. Onlus, Verso L'Altro Coop. Soc., Servizi Comunali S.p.A., non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Palazzolo Sull'Oglio e di Linea Gestioni S.r.l. e di Solco – consorzio di cooperative sociali – società cooperativa sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2023 la dott.ssa Marilena Di Paolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto:
a) annulla la deliberazione di aggiudicazione del servizio oggetto di gara in favore del costituendo R.T.I. tra Linea Gestioni S.r.l. (mandatario), e SOLCO – Consorzio di Cooperative Sociali (mandante), disponendo la rinnovazione della gara come precisato in motivazione;
b) dichiara l’inefficacia del contratto stipulato, con effetto dal subentro della nuova aggiudicataria.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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