Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMAAccolto

Sentenza n. 202300912/2023

Appalti Pubblici Di Servizi - Servizio Di Sicurezza Antincendio E Primo Intervento - Affidamento - Revoca - Aggiudicazione Al Controinteressato

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Cosmopol Servizi Integrati s.p.a. aveva partecipato a una procedura di appalto indetta dall'ASST Bergamo Ovest per l'affidamento del servizio di sicurezza antincendio e primo intervento in caso di emergenze presso la struttura sanitaria. La ricorrente era risultata aggiudicataria della gara mediante la procedura CIG 976353759D. Tuttavia, con delibera numero 1997 del 14 settembre 2023, l'ASST ha revocato unilateralmente l'aggiudicazione a favore di Cosmopol e ha trasferito l'appalto a GSA s.p.a., società che risultava seconda in graduatoria. Tale revoca è stata comunicata il 15 settembre 2023. Dinanzi a questo provvedimento, ritenuto illegittimo, Cosmopol ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento della delibera di revoca.

Il quadro normativo

La materia degli appalti pubblici è disciplinata dal Codice dei contratti pubblici e dai principi fondamentali di trasparenza, imparzialità e correttezza procedimentale che caratterizzano l'azione amministrativa. Secondo questi principi, l'amministrazione aggiudicatrice non può revocare un'aggiudicazione già perfezionata se non sussistono motivi rilevanti e debitamente documentati che la giustifichino. La revoca di un'aggiudicazione costituisce un atto di straordinaria gravità poiché incide sulla posizione giuridica dell'operatore economico cui era stato assegnato il contratto, violando l'affidamento che questi ripone nella certezza dell'esito della gara. Le norme che regolano le procedure di appalto richiedono che ogni provvedimento sia adottato secondo i criteri di proporzionalità e rispetto dei diritti dei concorrenti.

La questione giuridica

Il nodo cruciale della controversia riguardava la legittimità della revoca disposta dall'ASST nei confronti dell'aggiudicazione già perfezionata a favore di Cosmopol. Si trattava di valutare se l'amministrazione disponesse di motivi concreti, seri e documentati per giustificare il drastico provvedimento di revoca, oppure se tale revoca costituisse un atto viziato da difetto di istruttoria, da carenza di motivazione adeguata o da violazione dei principi di corretta procedura. La questione investiva il diritto della ricorrente a vedersi rispettato l'esito della procedura di gara cui aveva partecipato e vinto, nonché il principio della certezza e della stabilità degli effetti dei provvedimenti amministrativi una volta perfezionati.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo, esaminati gli atti di causa e sentiti i difensori delle parti nell'udienza pubblica del 6 dicembre 2023, ha ritenuto che la revoca dell'aggiudicazione fosse viziata e illegittima nei suoi fondamenti. Il collegio giudicante ha evidenziato come la delibera di revoca non contenesse una motivazione adeguata e complessiva idonea a giustificare un provvedimento di questa straordinaria gravità. L'ASST non aveva fornito prove sufficienti, circostanziate e credibili dei motivi che avrebbero reso necessaria la revoca e il consequenziale spostamento dell'appalto alla seconda in graduatoria. Il TAR ha applicato il principio secondo il quale una revoca rappresenta un'eccezione alle normali dinamiche della procedura di gara e deve essere rigorosamente motivata, non potendo l'amministrazione disporne a suo insindacabile giudizio. Pertanto ha accolto il ricorso respingendo le contestazioni formulate dall'ASST e dalla società GSA.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo ha accolto il ricorso proposto da Cosmopol Servizi Integrati e ha annullato la delibera numero 1997 del 14 settembre 2023 con cui l'ASST aveva revocato l'aggiudicazione. Ha inoltre dichiarato inefficace, sin dal momento della sua conclusione, il contratto di appalto che era stato eventualmente stipulato tra l'ASST e GSA s.p.a. in conseguenza della revoca. Infine ha condannato in solido l'ASST Bergamo Ovest e GSA s.p.a. al pagamento delle spese di lite, liquigate in euro 4.000,00 oltre al rimborso forfettario del quindici per cento, CPA e IVA, nonché al rimborso del contributo unificato al momento in cui la sentenza sarebbe passata in giudicato.

Massima

La revoca di un'aggiudicazione già perfezionata in una procedura di appalto pubblico costituisce provvedimento eccezionale che richiede una motivazione specifica e circostanziata dei motivi che la giustifichino, e la sua mancanza comporta l'illegittimità dell'atto e il diritto dell'aggiudicatario al ripristino della propria posizione giuridica.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Alessandro Fede,	Referendario, Estensore
Marilena Di Paolo,	Referendario
per l'annullamento
della delibera n. 1997 del 14.9.2023, trasmessa il successivo 15.9.2023, con cui l'ASST Bergamo Ovest ha revocato l'aggiudicazione del servizio di sicurezza antincendio e primo intervento in caso di altre emergenze che era stata disposta in favore della parte ricorrente e ha affidato l’appalto alla seconda in graduatoria GSA s.p.a.;
con conseguente declaratoria di nullità, invalidità e inefficacia del contratto eventualmente stipulato con tale ultimo operatore.
sul ricorso numero di registro generale 795 del 2023, in relazione alla procedura CIG 976353759D, proposto da
Cosmopol Servizi Integrati s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluigi Pellegrino e Arturo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ASST - Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Carnevale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
GSA – Gruppo Servizi Associati s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Caruso e Luca Mazzeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di GSA – Gruppo Servizi Associati s.p.a. e di ASST - Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2023 il dott. Alessandro Fede e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato e dichiara inefficace, sin dal momento della sua conclusione, il contratto d’appalto concluso dall’ASST Bergamo Ovest con GSA s.p.a.
Condanna l’ASST Bergamo Ovest e GSA s.p.a., in solido, a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 4.000,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA, e a rimborsare alla ricorrente il contributo unificato al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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