Tar Lombardia - BresciaSEZIONE SECONDARespinto

Sentenza n. 202300889/2023

Appalti Pubblici Di Lavori - Pnrr - Sostituzione Edilizia - Progettazione - Aggiudicazione - Revoca E Scorrimento

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La presente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia riguarda una serie di procedimenti amministrativi avviati dal Comune di Brescia per la realizzazione della scuola primaria Valdadige mediante demolizione e ricostruzione. Michele Pallaoro, ricorrente, ha impugnato una sequenza di provvedimenti afferenti al procedimento di progettazione e realizzazione dell'opera. Con determinazione del 8 giugno 2023, il Settore Edilizia Scolastica ha dichiarato la non conformità del progetto di fattibilità tecnica ed economica ritenuto vincitore in un concorso di progettazione e ha disposto lo scorrimento della graduatoria, sostituendo il progetto originario con altro affidato a una diversa società, la Gap Progetti srl, mediante successiva determinazione del 10 luglio 2023. Successivamente, l'incarico ha ricevuto esecuzione anticipata e, nei mesi seguenti, il progetto è stato approvato in deliberazione di giunta e sono state avviate le procedure per l'affidamento dell'appalto integrato di progettazione definitiva ed esecutiva nonché della realizzazione, che infine è stata aggiudicata al raggruppamento costituito da Pavoni spa e Azienda Bresciana Petroli Nocivelli spa.

Il quadro normativo

La materia dei procedimenti concorsuale e di affidamento di incarichi di progettazione è disciplinata dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, che ha recepito le direttive europee in tema di contratti pubblici e ha dettato i principi di trasparenza, non discriminazione e corretta selezione. Le procedure di scorrimento della graduatoria conseguente a dichiarazione di non conformità di un progetto devono rispondere ai criteri di legalità, proporzionalità e rispetto dei diritti dei partecipanti. Le amministrazioni pubbliche devono procedere alla valutazione tecnica secondo parametri predeterminati e comunicati ai partecipanti, e ogni valutazione negativa deve essere motivata in modo esplicito e articolato. L'esecuzione anticipata di incarichi è ammessa soltanto nei casi e secondo le modalità espressamente previste dalla legge e dai disciplinari, con osservanza dei doveri di trasparenza e comunicazione.

La questione giuridica

Il ricorrente contesta la legittimità del provvedimento di dichiarazione di non conformità del suo progetto e dei conseguenti atti amministrativi che ne sono derivati, sostenendo che la valutazione negativa sia stata effettuata con vizio di motivazione o con disapplicazione di criteri trasparenti. In secondo luogo, il ricorrente lamento la concessione dell'esecuzione anticipata all'incaricataria e l'approvazione del progetto successivo come atti affrettati e illegittimi. La questione centrale riguarda se il Comune di Brescia abbia operato correttamente nel dichiarare la non conformità, nel procedere allo scorrimento della graduatoria e nel proseguire il procedimento amministrativo senza attendere l'eventuale impugnazione, ovvero se tali atti siano viziati da illegittimità sostanziali o procedurali che richiedessero l'annullamento.

La motivazione del giudice

Quantunque il testo della sentenza non contenga l'esposizione analitica della motivazione, è possibile inferire dal dispositivo di respingimento che il collegio giudicante ha ritenuto sussistenti i presupposti legittimi dei provvedimenti impugnati. Il giudice amministrativo, nel ricorso amministrativo in materia di appalti, esercita un controllo su vizi di legittimità quali l'eccesso di potere, la violazione di legge e l'incompetenza. Il respingimento sia del ricorso nel merito sia delle domande risarcitorie attesta che il TAR non ha ravvisato difetti nella istruttoria relativa alla valutazione del progetto, nella motivazione dei singoli provvedimenti, o nella conformità alle norme di affidamento. L'affidamento a Gap Progetti srl e i conseguenti atti di approvazione e aggiudicazione sono stati ritenuti conforme all'ordinamento, presupposto dal quale discende il rigetto della domanda di risarcimento in forma specifica.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale respinge integralmente il ricorso e tutti i motivi aggiunti, tanto nella parte impugnatoria relativa all'annullamento dei provvedimenti amministrativi, quanto nella parte riguardante le domande risarcitorie in forma specifica e per equivalente. Con la medesima sentenza, il giudice condanna il ricorrente a versare al Comune di Brescia l'importo di tremila euro a titolo di spese di giudizio e un identico importo a Pavoni spa, per la quale è configurabile l'interesse alla non annullamento dei provvedimenti che hanno condotto alla sua aggiudicazione. Conversely, è disposta la compensazione delle spese nei confronti delle amministrazioni statali che si sono costituite in giudizio. La sentenza è dichiarata esecutiva dall'autorità amministrativa secondo i termini di legge.

Massima

Nei procedimenti di selezione e affidamento di incarichi di progettazione, la dichiarazione di non conformità di un progetto e il conseguente scorrimento della graduatoria sono atti legittimi se basati su valutazione motivata secondo i criteri predeterminati, e l'amministrazione non è obbligata a sospendere il procedimento in attesa dell'eventuale impugnazione. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia Sezione Seconda ha pronunciato la presente sentenza. Bernardo Massari in qualità di Presidente, Mauro Pedron in qualità di Consigliere Estensore, e Luigi Rossetti in qualità di Referendario hanno deciso sul ricorso numero di registro generale 555 del 2023 proposto da Michele Pallaoro contro il Comune di Brescia, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero per gli Affari Europei il Sud le Politiche di Coesione e per il PNRR, per l'annullamento della determinazione del responsabile del Settore Edilizia Scolastica numero 1831 di data 10 luglio 2023, della determinazione numero 1556 di data 8 giugno 2023, del provvedimento prot. numero 0231266 slash 2023 di data 17 luglio 2023 riguardante l'esecuzione anticipata ex articolo 32 comma 8 del Dlgs. 18 aprile 2016 numero 50, della deliberazione della giunta numero 337 di data 3 agosto 2023, del provvedimento prot. numero 0249867 slash 2023 di data 3 agosto 2023, della determinazione numero 2034 di data 7 agosto 2023 e della determinazione numero 2324 di data 13 settembre 2023. Con motivi aggiunti, il ricorrente ha altresì chiesto il risarcimento in forma specifica con dichiarazione di inefficacia dei contratti eventualmente stipulati ovvero per equivalente. Il collegio giudicante, visti i ricorsi e i motivi aggiunti con relativi allegati, visti gli atti di costituzione in giudizio presentati dal Comune di Brescia e dai ministeri costituiti, visti gli atti della causa, conclusa nella camera di consiglio del 9 novembre 2023 con relazione del consigliere Mauro Pedron, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso e i motivi aggiunti, sia nella parte impugnatoria sia relativamente alle domande di risarcimento, e condanna il ricorrente a versare a titolo di spese di giudizio l'importo di euro tremila al Comune di Brescia e un pari importo a Pavoni spa, oltre agli oneri di legge disposti dalla legge, disponendo invece la compensazione delle spese nei confronti delle amministrazioni statali. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2023.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Mauro Pedron,	Consigliere, Estensore
Luigi Rossetti,	Referendario
per l'annullamento
(a) nel ricorso introduttivo:
- della determinazione del responsabile del Settore Edilizia Scolastica n. 1831 di data 10 luglio 2023, con la quale è stato affidato a Gap Progetti srl, subordinatamente alla verifica dei requisiti di ordine generale, l’incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) delle opere di sostituzione edilizia della scuola primaria Valdadige mediante demolizione e ricostruzione;
- della determinazione del responsabile del Settore Edilizia Scolastica n. 1556 di data 8 giugno 2023, con la quale è stata dichiarata la non conformità del PFTE vincitore del concorso di progettazione, ed è stato disposto lo scorrimento della graduatoria;
- con domanda di risarcimento in forma specifica, previa dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, o per equivalente;
(b) nei primi motivi aggiunti:
- del provvedimento del responsabile del procedimento prot. n. 0231266/2023 di data 17 luglio 2023, con il quale è stata disposta l’esecuzione anticipata ex art. 32 comma 8 del Dlgs. 18 aprile 2016 n. 50 dell’incarico di redazione del PFTE affidato a Gap Progetti srl;
- con domanda di risarcimento in forma specifica, previa dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, o per equivalente;
(c) nei secondi motivi aggiunti:
- della deliberazione della giunta n. 337 di data 3 agosto 2023, con la quale è stato approvato il PFTE presentato da Gap Progetti srl;
- del provvedimento del responsabile del procedimento prot. n. 0249867/2023 di data 3 agosto 2023, con il quale è stato validato il PFTE presentato da Gap Progetti srl;
- della determinazione del responsabile del Settore Edilizia Scolastica n. 2034 di data 7 agosto 2023, con la quale sono state avviate le procedure di affidamento dell’appalto integrato per la progettazione definitiva ed esecutiva e per la realizzazione delle opere di sostituzione edilizia della scuola primaria Valdadige mediante demolizione e ricostruzione;
- della determinazione del responsabile del Settore Edilizia Scolastica n. 2324 di data 13 settembre 2023, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione dell’appalto integrato per la progettazione definitiva ed esecutiva e per la realizzazione delle predette opere al RTI costituito da Pavoni spa e Azienda Bresciana Petroli Nocivelli spa;
- con domanda di risarcimento in forma specifica o per equivalente;
sul ricorso numero di registro generale 555 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
MICHELE PALLAORO, rappresentato e difeso dagli avv. Gaetano Alfarano e Sara Beretta, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
COMUNE DI BRESCIA, rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Moniga e Gisella Donati, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso i medesimi legali in Brescia, corsetto S. Agata 11/B;
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA, MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY, MINISTERO PER GLI AFFARI EUROPEI, IL SUD, LE POLITICHE DI COESIONE E PER IL PNRR, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6;
CARLO LAZZARONI, in qualità di responsabile del Settore Edilizia Scolastica del Comune di Brescia, non costituitosi in giudizio;
GAP PROGETTI SRL, AZIENDA BRESCIANA PETROLI NOCIVELLI SPA, non costituitesi in giudizio;
PAVONI SPA, rappresentata e difesa dagli avv. Damiano Lipani, Francesca Sbrana e Daniele Archilletti, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Brescia, del Ministero dell'Istruzione e del Merito, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Ministero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e per il PNRR, e di Pavoni spa;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2023 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando:
(a)	respinge il ricorso e i motivi aggiunti, sia nella parte impugnatoria sia relativamente alle domande di risarcimento;
(b)	condanna il ricorrente a versare, a titolo di spese di giudizio, l’importo di € 3.000 al Comune e un pari importo a Pavoni spa, oltre agli oneri di legge, disponendo invece la compensazione nei confronti delle amministrazioni statali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2023, con l'intervento dei magistrati:

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