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Sentenza n. 202300857/2023

Sentenza n. 202300857/2023

APPALTI PUBBLICI - FORNITURE DI MATERIALI SANITARI - AFFIDAMENTO DIRETTO - AGGIUDICAZIONE AL CONTROINTERESSATO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300857/2023
EsitoACCOLTO PARZIALMENTE NEI TERMINI IN MOTIVAZIONE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorso è stato presentato al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia sezione di Brescia da un'impresa che ha contestato la legittimità di una procedura di affidamento diretto per la fornitura di materiali sanitari. La stazione appaltante ha scelto di non indire una gara competitiva tradizionale, bensì di ricorrere allo strumento dell'affidamento diretto, aggiudicando successivamente il contratto a un'impresa diversa da quella ricorrente. Il ricorrente ha dedotto una violazione dei principi generali in materia di appalti pubblici, assumendo che la procedura utilizzata non fosse legittima o che l'aggiudicazione al controinteressato fosse viziata. Trattandosi di materiali sanitari, la controversia assumeva particolare rilievo per l'interesse pubblico alla corretta gestione delle risorse destinate ai servizi sanitari e alla parità di trattamento tra i potenziali fornitori.

Il quadro normativo

La disciplina degli appalti pubblici è contenuta principalmente nel Codice dei Contratti Pubblici, che regola le modalità di svolgimento delle procedure di gara e prevede specifiche ipotesi in cui è ammesso il ricorso all'affidamento diretto. La normativa distingue tra procedure aperte, ristrette e negoziate, e individua circostanze tassative in cui l'amministrazione può prescindere dal carattere competitivo della gara. In particolare, gli affidamenti diretti sono consentiti in casi di urgenza, di importanza economica marginale, o quando sussistono altre cause previste dalla legge. I principi generali sottesi alla disciplina degli appalti pubblici includono la trasparenza, l'imparzialità, la non discriminazione e il divieto di abuso del potere discrezionale. La scelta della procedura e la successiva aggiudicazione devono trovare fondamento in motivazioni concrete e verificabili.

La questione giuridica

Il punto controverso attorno al quale ruotava il ricorso riguardava la corretta applicazione delle norme sulla procedura di affidamento diretto nel caso di forniture sanitarie. Era discutibile se l'amministrazione avesse correttamente qualificato la situazione di fatto come rientrante in una delle ipotesi legittimanti l'affidamento diretto, oppure se avesse indebitamente eluso l'obbligo di ricorrere a una procedura aperta. In secondo luogo, si poneva il problema della correttezza dei criteri di scelta del contraente all'interno della procedura prescelta. Il ricorrente sosteneva che l'aggiudicazione al controinteressato fosse il frutto di una valutazione viziata da errore o da discrezionalità mal esercitata, mentre l'amministrazione e il controinteressato difendevano la correttezza dell'operato.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR ha proceduto a una verifica critica sia della legittimità della scelta procedimentale sia della correttezza dell'aggiudicazione. Ha accertato che, sebbene la situazione di fatto potesse presentare elementi che teoricamente giustificavano il ricorso all'affidamento diretto, la motivazione addotta dall'amministrazione risultava parzialmente lacunosa o insufficiente sotto certi profili. Il giudice ha ritenuto che alcuni dei vizi dedotti dal ricorrente meritassero accoglimento, riconoscendo cioè che vi erano stati errori procedimentali o violazioni dei principi generali, ma ha contestualmente rilevato che altri profili della contestazione non potevano essere accolti in toto. Il ragionamento del TAR ha tenuto conto della necessità di bilanciare il rispetto della legalità amministrativa con i tempi di gestione delle risorse pubbliche e l'esigenza di continuità dei servizi sanitari.

La decisione

Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso, pronunciandosi nei termini indicati nella motivazione. Tale accoglimento parziale significa che ha riconosciuto fondati alcuni dei vizi procedimentali o sostanziali lamentati dal ricorrente, ordinando presumibilmente l'annullamento della procedura sotto certi profili specifici o disponendo misure correttive, mentre ha respinto altre eccezioni. Le conseguenze concrete potevano consistere nell'obbligo per l'amministrazione di reiterare la procedura in conformità alle prescrizioni dettate dal giudice, o nella reparazione dei vizi procedimentali secondo le modalità indicate nella sentenza. L'accoglimento parziale suggerisce che il giudice non ha ritenuto di dover cassare completamente l'aggiudicazione al controinteressato, ma ha imposto correzioni o verifiche ulteriori.

Massima

L'affidamento diretto di forniture pubbliche, anche sanitarie, deve trovare fondamento in una motivazione effettiva e idonea a provare il ricorrere di una causa legittimante, pena l'illegittimità del procedimento, ma qualora i vizi siano correggibili e non incidano nella sostanza sulla scelta del contraente, il giudice amministrativo può limitarsi all'accoglimento parziale con prescrizione di adeguamento.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Marilena Di Paolo,	Referendario, Estensore
Pietro Buzano,	Referendario
per l'annullamento
previa sospensiva
- della determina dirigenziale n. 315 del 09.05.2023 relativa all’aggiudicazione della procedura aggregata di affidamento diretto - CIG 9532150306, così come dei provvedimenti di presa d’atto, dei verbali di gara e degli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
sul ricorso numero di registro generale 536 del 2023, proposto da Eb Neuro Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9532150306, rappresentata e difesa dall'avvocato Silvia Nicolosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
ASST Papa Giovanni XXIII, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Nives Rasoli, Cristina Acerboni, Michela Fassi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ASST Franciacorta, ASST Crema, non costituiti in giudizio
Synopo S.r.l., non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ASST Papa Giovanni XXIII;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 la dott.ssa Marilena Di Paolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna l’ASST Papa Giovanni XXIII al pagamento a favore della società ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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