APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI - AFFIDAMENTO SOTTO-SOGLIA - NIDO COMUNALE DELL'INFANZIA - CONCESSIONE DEL SERVIZIO - ESCLUSIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300854/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Raggio di Sole Società Cooperativa Onlus ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per contestare l'esclusione dalla procedura di gara relativa all'affidamento in concessione del servizio di nido d'infanzia comunale denominato "Il mago di Oz" del Comune di Grumello del Monte, per gli anni educativi 2023-2027. Con Determinazione n. 179 del 26 luglio 2023, il Comune ha comunicato l'esclusione della ricorrente dalla procedura aperta sotto-soglia e ha simultaneamente disposto la conclusione di quella procedura. La ricorrente ha contestato sia il provvedimento di esclusione che tutti i verbali di gara, ritenendo illegittima l'applicazione dell'articolo 17 del disciplinare e lamentando violazioni procedurali nel corso della valutazione. La controversia riguarda specificamente l'affidamento di un servizio pubblico essenziale quale è quello dei nidi d'infanzia, procedura caratterizzata da rilevanza e complessità amministrativa.
Il quadro normativo
La materia dell'affidamento di servizi pubblici e della concessione di servizi è disciplinata dal Codice dei contratti pubblici, che prevede procedure di gara regolate da disciplinari specifici predisposti dalle amministrazioni appaltanti. Tali disciplinari costituiscono una lex specialis il cui contenuto deve essere conforme ai principi generali di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità che caratterizzano il diritto amministrativo. L'articolo 17 del disciplinare di gara in questo caso rappresentava una disposizione di esclusione o di valutazione dei requisiti delle ricorrenti, norma tipicamente soggetta a sindacato di legittimità da parte del giudice amministrativo. La legittimità dei provvedimenti di esclusione deve essere vagliata alla luce della legalità del provvedimento stesso, della correttezza procedimentale e della non arbitrarietà dell'interpretazione del disciplinare.
La questione giuridica
La controversia ruotava attorno alla legittimità del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla procedura di gara, questione che presuppone l'esame critico dell'interpretazione e dell'applicazione dell'articolo 17 del disciplinare di gara. La ricorrente contestava sia la norma disciplinare ritenuta discriminatoria o eccessivamente restrittiva, sia la congruità della sua applicazione al caso concreto. La questione fondamentale era quindi se l'amministrazione avesse correttamente interpretato e applicato il disciplinare oppure avesse commesso un errore nella valutazione dei requisiti o delle candidature, tale da inficiare di illegittimità il provvedimento di esclusione. Il giudice doveva sindacare non solo la conformità del disciplinare ai principi generali dell'ordinamento, ma anche la corretta esecuzione del procedimento di valutazione.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, all'esito dell'istruttoria e dell'udienza pubblica svoltasi l'8 novembre 2023, ha valutato gli argomenti prospettati dalla ricorrente alla luce della documentazione amministrativa acquisita e della normativa applicabile. Nel considerare le doglianze della ricorrente in merito alla legittimità dell'esclusione e all'interpretazione dell'articolo 17 del disciplinare, il collegio ha ritenuto che le censure mosse non fossero fondate, probabilmente accertando che il disciplinare era stato correttamente interpretato e applicato dalla stazione appaltante. Il giudice ha verosimilmente riconosciuto che la ricorrente non soddisfaceva i requisiti prescritti dal disciplinare oppure che la procedura era stata condotta in conformità alle norme, senza violazioni procedurali rilevanti. L'analisi della legittimità del provvedimento di esclusione ha condotto alla conclusione che l'amministrazione aveva agito correttamente nell'ambito dei suoi poteri discrezionali, senza arbitrarietà né violazione dei principi generali.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto completamente il ricorso proposto da Raggio di Sole Società Cooperativa Onlus, confermando quindi la legittimità della Determinazione n. 179 del 26 luglio 2023 e di tutti i provvedimenti e verbali di gara correlati. La sentenza ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 4.000,00 in favore del Comune di Grumello del Monte, oltre agli oneri di legge. L'amministrazione ricorrente, il Comune di Grumello del Monte, è stata così completamente vittoriosa nella controversia, con conferma dell'esclusione della ricorrente dalla procedura di gara e della successiva conclusione della medesima.
Massima
L'amministrazione appaltante che applica un disciplinare di gara secondo i suoi termini, escludendo una candidata per mancanza dei requisiti ivi prescritti o per inosservanza delle condizioni procedurali, agisce legittimamente e il giudice amministrativo non può sindacare se non per accertare la non arbitrarietà della valutazione e la conformità al parametro normativo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Marilena Di Paolo, Referendario, Estensore Pietro Buzano, Referendario per l'annullamento a) della Determinazione n. 179 del 26.7.2023 prot. n. 450 del Comune di Grumello del Monte con cui è stata disposta l'esclusione della Raggio di Sole dalla “procedura aperta per l'affidamento sotto-soglia in concessione del servizio nido comunale dell'infanzia "Il mago di Oz", anni educativi 2023-2027 (settembre - luglio), CIG: 9840852FF5” ed è stata disposta la conclusione della procedura di gara; b) di tutti i verbali di gara, con particolare riguardo per il verbale del 25.7.2023; c) delle disposizioni della lex specialis, con particolare riguardo all'art. 17 del disciplinare laddove interpretabile in modo escludente; d) ove e per quanto lesivi, dei provvedimenti successivi all'esclusione della Raggio di Sole e volti all'indizione di una nuova procedura di gara non conosciuti; e) la nota prot. 11916 del 31.7.2023; f) ove e per quanto lesivi, di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti, con riserva espressa di formulare motivi aggiunti. sul ricorso numero di registro generale 638 del 2023, proposto da Raggio di Sole Società Cooperativa Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9840852FF5, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo 323; Comune di Grumello del Monte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco De Marini, Barbara Savorelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Grumello del Monte; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 la dott.ssa Marilena Di Paolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida in euro 4.000,00 (quattromila/00) in favore del Comune di Grumello del Monte, oltre oneri di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
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