Sentenza n. 202300779/2023
Appalti Pubblici Di Servizi – Servizi Cimiteriali – Nuova Aggiudicazione Al Controinteressato
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
In questo giudizio dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione Prima, è stato promosso un ricorso avverso una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico relativo alla gestione dei servizi cimiteriali, affidato originariamente a un soggetto mediante procedura concorsuale. La fattispecie riguarda la legittimità della procedura di affidamento dei servizi cimiteriali presso un ente pubblico territoriale, con contestazione dei criteri di selezione, della valutazione delle offerte ovvero dell'applicazione delle disposizioni normative che regolano le procedure di gara. Il ricorrente, mediante il ricorso, ha chiesto l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione e il conseguente affidamento dell'appalto a un soggetto diverso, identificato come controinteressato nel giudizio, ritenuto più idoneo secondo i criteri di valutazione dell'offerta tecnica ed economica.
Il quadro normativo
La disciplina degli appalti pubblici di servizi in Italia è contenuta nel Codice dei contratti pubblici, che stabilisce i principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e concorrenza nelle procedure di affidamento. Le gare pubbliche per servizi devono svolgersi secondo procedure aperte, ristrette o negoziate, con criteri predefiniti e trasparenti, applicati in modo rigoroso e razionale. La giurisprudenza amministrativa ha consolidato il principio secondo cui l'illegittimità della procedura di gara, anche se relativa a aspetti procedurali, può determinare l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione e l'obbligo di rinnovazione della procedura, quando ciò sia necessario a ripristinare la corretta competizione tra i concorrenti.
La questione giuridica
Il giudice amministrativo si è trovato di fronte alla necessità di valutare se la procedura di aggiudicazione dell'appalto per i servizi cimiteriali fosse conforme alle norme sul pubblico appalto e se i criteri di selezione fossero stati correttamente applicati al ricorrente e ai suoi concorrenti. La controversia involgeva profili di illegittimità procedurale o sostanziale della scelta operata dall'amministrazione aggiudicatrice, con una contrapposizione tra la valutazione già operata e le pretese del ricorrente di aver diritto all'affidamento del servizio sulla base di un'offerta economico-tecnica migliore o di una procedura illegittimamente condotta ai danni della corretta concorrenza.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accertato che la procedura di aggiudicazione presentava profili di illegittimità tali da compromettere la corretta valutazione delle offerte e l'uguaglianza di trattamento tra i concorrenti. Secondo la motivazione del giudice, l'amministrazione ha violato i principi di trasparenza e correttezza procedimentale, applicando criteri non chiaramente predefiniti, ovvero operando valutazioni errate nella comparazione delle offerte economiche e tecniche. Il collegio giudicante ha ritenuto che le irregolarità riscontrate non potessero essere considerate marginali, poiché incidono sulla sostanza della decisione e sulla possibilità concreta per i ricorrenti di accedere alle medesime condizioni di valutazione. Ha pertanto concluso che il ripristino della legalità procedimentale e della corretta concorrenza richiedeva l'annullamento del provvedimento viziato e la rinnovazione della procedura, con obbligo di aggiudicazione conforme ai principi di diritto amministrativo.
La decisione
Il Tribunale ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento di aggiudicazione originario e ordinando all'amministrazione competente di procedere a nuova aggiudicazione dell'appalto per i servizi cimiteriali. La sentenza dispone che il controinteressato, il quale aveva presentato ricorso per la correzione della procedura, deve essere dichiarato aggiudicatario dell'appalto, in quanto sua offerta risulta idonea e corrisponde alle caratteristiche tecniche ed economiche richieste secondo i criteri legittimamente applicabili. L'amministrazione è altresì tenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente.
Massima
La procedura di gara per l'affidamento di servizi pubblici è viziata da illegittimità quando l'amministrazione applichi criteri di valutazione non trasparenti, predeterminati o coerentemente applicati, con conseguente obbligo di annullamento e rinnovazione della procedura nel rispetto dei principi di concorrenza e parità di trattamento.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere Marilena Di Paolo, Referendario, Estensore per l'annullamento - del provvedimento di aggiudicazione adottato con determinazione n. 206 del 19 dicembre 2022, comunicata soltanto in data 30 gennaio 2023, con cui la stazione appaltante ha affidato, in seguito alla nuova valutazione di anomalia disposta da Codesto Tribunale, alla controinteressata la procedura aperta per l'affidamento dei servizi manutentivi e di supporto dei cimiteri del Comune di Cremona, mediante stipula di accordo quadro con un solo operatore economico (CIG 91554536D2); - del provvedimento del RUP prot. n. 10542 del 19.12.2022 con cui ha dichiarato congrua l'offerta della controinteressata all'esito della rinnovata verifica di anomalia; - di tutti gli atti di gara e segnatamente del bando e del disciplinare, del capitolato di gara; - di tutte le operazioni di gara e di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non cognito; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, se stipulato, e per il risarcimento dei danni sul ricorso numero di registro generale 218 del 2023, proposto dal Consorzio Leonardo Servizi e Lavori “Società Cooperativa Consortile Stabile”, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 91554536D2, rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriele Tricamo, Andrea Ruffini, Antonietta Favale, Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Azienda Energetica Municipale S.p.A. - A.E.M. Cremona S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Onofri, Giuseppe Onofri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Cooperativa Sociale Veneta Onlus e Osiris S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Riccardo Ruffo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Cremona, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Energetica Municipale S.p.A. - A.E.M. Cremona S.p.A. e di Cooperativa Sociale Veneta Onlus e di Osiris S.r.l.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2023 la dott.ssa Marilena Di Paolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto: a) annulla gli atti impugnati, nei sensi e per gli effetti precisati in motivazione; b) dichiara l’inefficacia dell’accordo quadro stipulato. Condanna l’AEM Cremona e la Coop. Soc. Veneta, in solido tra loro, a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 6.000,00 (seimila/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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