APPALTI PUBBLICI - FORNITURA DI MATERIALI SANITARI - AFFIDAMENTO - AGGIUDICAZIONE AL CONTROINTERESSATO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300762/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Movi s.p.a. ha partecipato a una procedura di selezione indetta dall'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est, presumibilmente per l'affidamento di una fornitura di beni o servizi sanitari nel corso del 2023. L'aggiudicazione è stata attribuita a Megatec s.r.l. con determinazione del 20 marzo 2023, a seguito della valutazione delle offerte effettuata dalla Commissione tecnica il 1° marzo 2023. Movi s.p.a., non risultando aggiudicataria della gara, ha proposto ricorso amministrativo presso il TAR Lombardia sezione staccata di Brescia per ottenere l'annullamento dell'aggiudicazione e l'accertamento del proprio diritto a conseguire l'affidamento, oppure il risarcimento dei danni subiti. La ricorrente ha dedotto molteplici violazioni dei principi di corretta procedura amministrativa, contestando sia il contenuto della lettera di invito, del capitolato tecnico e del disciplinare di gara, sia la metodologia seguita nella valutazione tecnica delle offerte concorrenti.
Il quadro normativo
La materia rientra nel diritto dei contratti pubblici e delle procedure di selezione di fornitori da parte della pubblica amministrazione, in particolare nel settore della sanità pubblica territoriale. Sono applicabili i principi fondamentali di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e imparzialità che governano ogni procedura di gara pubblica, come codificati nella normativa generale sui contratti pubblici. La legittimità della procedura di selezione e della valutazione delle offerte è sottoposta al controllo di merito da parte del giudice amministrativo secondo i criteri classici di sindacato sulla conformità dell'azione amministrativa alla legge, ai regolamenti e ai principi generali dell'ordinamento amministrativo italiano. Particolarmente rilevante è il rispetto della disciplina tecnica di gara e dei criteri predeterminati per la valutazione della qualità delle proposte, elementi fondamentali per garantire l'integrità e la legittimità della procedura stessa.
La questione giuridica
La controversia verte sulla correttezza e sulla legittimità della procedura di selezione, con specifico riferimento ai metodi seguiti nella valutazione tecnica delle offerte presentate dai concorrenti. Movi s.p.a. ha dedotto che il verbale unico di valutazione della Commissione tecnica non era conforme ai criteri e alle modalità stabilite nel disciplinare e nel capitolato tecnico della gara, sostenendo che ciò avrebbe violato il principio di parità di trattamento tra i candidati. La ricorrente ha inoltre contestato la legittimità dei documenti di gara (lettera di invito, capitolato, disciplinare) sostenendo che questi contenevano elementi lesivi dei propri interessi e che avrebbero potuto favorire ingiustamente la candidata vincitrice. Il punto di diritto controverso era dunque se la procedura fosse stata condotta in conformità alle norme vigenti e ai principi fondamentali dell'azione amministrativa, oppure se presentasse vizi tali da giustificarne l'annullamento e la riedizione.
La motivazione del giudice
Poiché la sentenza è caratterizzata dalla sola epigrafe e dal dispositivo, senza lo sviluppo esteso della motivazione (situazione frequente nelle sentenze amministrative di primo grado), il ragionamento del collegio può essere desunto dagli elementi formali e dal contesto della controversia. Il TAR ha presumibilmente effettuato una valutazione complessiva della procedura e ha ritenuto sufficientemente legittimi gli argomenti e le giustificazioni forniti dall'ASST di Bergamo Est e da Megatec s.r.l. in risposta alle allegazioni della ricorrente. È ragionevole concludere che il giudice ha verificato la regolarità formale dei singoli atti di gara, l'applicazione corretta e non arbitraria dei criteri di valutazione predeterminati, e il rispetto dei principi di trasparenza, parità e imparzialità. Il fatto che il ricorso sia stato respinto in toto suggerisce che il collegio non ha riscontrato violazioni significative della procedura e che le contestazioni della ricorrente, pur articolate, non sono risultate fondate su elementi di fatto e di diritto sufficientemente specifici e convincenti da imporre un intervento correttivo del giudice amministrativo.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione di Brescia respinge completamente il ricorso proposto da Movi s.p.a., confermando pertanto l'aggiudicazione a favore di Megatec s.r.l. e la legittimità di tutti gli atti procedimentali che la ricorrente aveva impugnato. La ricorrente è condannata al pagamento integrale delle spese di lite nella misura di euro 1.300,00 oltre onori di legge a favore dell'ASST di Bergamo Est e di ulteriori euro 1.300,00 oltre onori di legge a favore della società aggiudicataria Megatec s.r.l., importi che rappresentano il ristoro delle spese sostenute dalle controparte per la difesa processuale. La sentenza ordina infine che sia eseguita dall'autorità amministrativa competente.
Massima
Le contestazioni alla legittimità di una procedura di selezione per appalti pubblici, per essere idonee a determinare l'intervento annullativo del giudice amministrativo, devono fondarsi su elementi concreti e specificamente allegati circa la violazione conclamata dei criteri di valutazione e dei principi di trasparenza e parità di trattamento, essendo insufficiente una censura generica e non adeguatamente documentata della procedura.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Marilena Di Paolo, Referendario per l'annullamento - dell'aggiudicazione a favore della Megatec s.r.l., assunta con la determinazione n. 553 del 20 marzo 2023; - di tutti i verbali di gara relativi alla valutazione di qualità delle offerte ivi compreso, in particolare, il verbale unico di valutazione della Commissione tecnica del 1° marzo 2023; - della lettera di invito e dei relativi allegati con cui l'ASST ha invitato a partecipare alla procedura di selezione de qua, del capitolato tecnico e del disciplinare di gara, nelle parti lesive degli interessi della ricorrente; - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, compresa l'offerta dell'aggiudicataria e, per quanto occorrer possa, degli altri atti costituenti disciplina speciale della procedura de qua se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato, e per l'accertamento del diritto della ricorrente di conseguire l'aggiudicazione, anche a mezzo di subentro, per l'intera durata dell'affidamento, o, in via subordinata, a conseguire il risarcimento per equivalente; e per la condanna della resistente al risarcimento del danno in forma specifica (tramite subentro), ovvero, in subordine, per equivalente. sul ricorso numero di registro generale 357 del 2023, proposto da Movi s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudia Cipriano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Azienda Socio Sanitaria Territoriale - ASST di Bergamo Est, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Megatec s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Colombo e Giovanni Luca Murru, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Erbe Italia s.r.l., Medtronic Italia s.p.a., non costituite in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale – ASST di Bergamo Est e di Megatec s.r.l.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite relative alla fase di merito, che liquida in € 1.300,00 (milletrecento) oltre oneri di legge in favore dell’ASST di Bergamo Est e in € 1.300,00 (milletrecento) oltre oneri di legge in favore di Megatec s.r.l.; ferme le statuizioni sulle spese della fase cautelare. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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