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Sentenza n. 202300740/2023

Sentenza n. 202300740/2023

APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI - SMALTIMENTO RIFIUTI OSPEDALIERI - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO - ILLEGITTIMITA'

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300740/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La Zanetti Arturo & C. S.r.l., società specializzata in servizi ambientali, ha presentato ricorso dinnanzi al TAR Lombardia per impugnare la determinazione numero 44 del 20 gennaio 2023 del dirigente responsabile del provveditorato dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Valcamonica e il successivo decreto numero 126 del 2 marzo 2023 del direttore generale della medesima ASST. La controversia riguardava un avviso esplorativo indetto dalla pubblica amministrazione sanitaria per l'affidamento di un servizio di smaltimento rifiuti. La ricorrente contestava i criteri di valutazione delle offerte e la legittimità procedurale della selezione, chiedendo l'annullamento degli atti e la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente sottoscritto, nonché il risarcimento del danno. Successivamente, con motivi aggiunti depositati il 18 aprile 2023, la società ha ulteriormente integrato la propria impugnazione riferendosi anche al verbale di verifica della documentazione di cui al numero 8 dell'Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti. Nel corso del procedimento si sono costituite l'ASST della Valcamonica e la Sibas S.r.l., presumibilmente l'aggiudicataria della gara.

Il quadro normativo

La controversia si inquadra nel diritto amministrativo della disciplina degli appalti pubblici e dei servizi in house, specificamente sulla legittimità dei procedimenti di selezione per l'affidamento di servizi da parte di aziende sanitarie. La materia è regolata dal codice dei contratti pubblici, dalle disposizioni che governano le procedure di gara e dai principi di trasparenza, imparzialità e correttezza che devono presiedere all'azione amministrativa. Rileva in particolare l'istituto processuale dell'acquiescenza, disciplinato dal Codice del Processo Amministrativo, per il quale il ricorrente che accetta il provvedimento impugnato determina l'estinzione del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Le aziende sanitarie territoriali operano come amministrazioni pubbliche nell'ambito della sanità regionale e sono sottoposte ai vincoli di legge e ai princìpi generali dell'azione amministrativa.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia concerneva la legittimità della procedura di selezione adottata dall'ASST della Valcamonica per l'affidamento del servizio di smaltimento rifiuti, con riferimento ai criteri di valutazione utilizzati e alla conformità degli atti procedurali alle disposizioni di legge. La ricorrente deduceva illegittimità nella formulazione e nell'applicazione dei criteri valutativi, nonché nella corretta osservanza delle procedure pubblicistiche. Tuttavia, al momento della decisione, la questione rilevante non era più quella del merito amministrativo, bensì di natura procedurale: il tribunale doveva verificare se la ricorrente conservasse ancora un interesse giuridico a ottenere l'annullamento degli atti, vale a dire se non avesse nel frattempo accettato il provvedimento impugnato.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, presieduto da Angelo Gabbricci e composto dai consiglieri Ariberto Sabino Limongelli, estensore, e Alessandro Fede, ha ritenuto che tra il deposito del ricorso principale e l'udienza pubblica del 27 settembre 2023 fosse intervenuta acquiescenza della ricorrente. L'acquiescenza rappresenta una sopravvenienza procedurale per cui il ricorrente, non proseguendo attivamente nella sua contestazione o accettando implicitamente il provvedimento impugnato, manifesta l'assenza di interesse a ottenere l'annullamento. Tale circostanza determina automaticamente l'inammissibilità del ricorso dal punto di vista della legittimazione e dell'interesse processuale. Conseguentemente, i motivi aggiunti depositati successivamente al 18 aprile 2023 non potevano recuperare l'ammissibilità del ricorso principale già divenuto inammissibile per acquiescenza, essendo il ricorso principale il fondamento procedurale di ogni integrazione della domanda. Il tribunale, accertata la perdita dell'interesse della ricorrente, ha escluso la possibilità di decidere nel merito, chiudendo la causa su un profilo strettamente processuale.

La decisione

Il tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per intervenuta acquiescenza, ritenendo che la ricorrente avesse ormai perso l'interesse a far annullare i provvedimenti originariamente impugnati. Conseguentemente, ha respinto anche i motivi aggiunti, i quali non potevano trovare accoglimento dato che il ricorso principale era già divenuto inammissibile. La decisione ha condannato la Zanetti Arturo & C. S.r.l. al pagamento delle spese di lite, liquidate in tremila euro a favore dell'ASST della Valcamonica e in trimila euro a favore della controparte Sibas S.r.l., oltre agli oneri accessori. La sentenza, eseguibile dall'autorità amministrativa, concludeva definitivamente il giudizio di primo grado senza affrontare il merito delle contestazioni sulla legittimità della gara.

Massima

Quando il ricorrente acquiesce al provvedimento amministrativo impugnato, perdendo interesse alla sua impugnazione, il ricorso diviene inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse processuale, e i successivamente depositati motivi aggiunti non possono recuperare l'ammissibilità del ricorso principale già divenuto inesistente sotto il profilo dell'interesse della parte.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore
Alessandro Fede,	Referendario
per l'annullamento
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determinazione 20 gennaio 2023, n. 44/2023 del dirigente responsabile provveditorato-economato dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale - A.S.S.T. della Valcamonica;
- del decreto 2 marzo 2023. n. 126, del direttore generale dell'A.S.S.T. della Valcamonica;
- di ogni atto connesso, correlato, presupposto e consequenziale;
nonché
per la dichiarazione di inefficacia o nullità del contratto, ove medio tempore stipulato, e per il risarcimento del danno mediante subentro o, in subordine, per equivalente monetario;
nonché
ove occorra, per la esibizione ex art. 64, comma 3 c.p.a., dei documenti di gara utili ai fini del decidere.
B) per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 18/4/2023:
- oltre a quanto sopra, del “Verbale di verifica documentazione Avviso esplorativo per servizio di smaltimento rifiuti – Verbale AGRM n. 8 del 13 marzo 2023”, già impugnato con il ricorso principale (ancorché sconosciuto nell'esistenza e nel contenuto), ma osteso soltanto il 16 marzo u.s. (doc. 7 – Verbale AGRM n. 8 del 13.3.2023);
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali a quelli oggetto di impugnazione;
nonché
per il risarcimento del danno in forma specifica mediante subentro, previa declaratoria d'inefficacia del contratto qualora nelle more sottoscritto o, in via subordinata, per equivalente.
sul ricorso numero di registro generale 205 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Zanetti Arturo & C. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Brugnoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ASST della Valcamonica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriella Battaglioli e Vittoria Luciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Sibas S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Federica Gambini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti - Aria Spa, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ASST della Valcamonica e di Sibas S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato da motivi aggiunti:
a) dichiara inammissibile il ricorso introduttivo per intervenuta acquiescenza;
b) respinge i motivi aggiunti;
c) condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 3.000,00 (tremila/00) oltre oneri accessori in favore della ASST della Valcamonica, e in € 3.000,00 (tremila/00), oltre oneri accessori in favore della parte controinteressata Sibas S.r.l.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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