Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMAInammissibile

Sentenza n. 202300624/2023

Appalti Pubblici Di Servizi - Pnrr - Servizio Di Connessione A Banda Ultra Larga E Fonia Voip - Aggiudicazione Al Controinteressato - Contestuale Ricorso Per Accesso

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorso origina da una procedura di gara aperta bandita per l'affidamento di un servizio di connessione a banda ultra-larga e fonia VoIP destinato agli edifici pubblici del territorio della Valle Sabbia e dei comuni aderenti al progetto di transizione digitale finanziato mediante fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La Stazione Appaltante ha indetto la procedura con provvedimento 12 dicembre 2022 numero 23, mentre la commissione tecnica giudicatrice è stata nominata con provvedimento 2 febbraio 2023 numero 8. L'aggiudicazione è stata assegnata a Mynet S.r.l. con provvedimento 27 febbraio 2023 numero 11. Intred S.p.A. e Secoval S.r.l., risultate non aggiudicate, hanno impugnato la procedura contestando sia gli atti costitutivi della gara sia l'attribuzione dei punteggi tecnici ritenuti erronei. Mynet S.r.l., a sua volta, ha presentato ricorso incidentale e motivi aggiunti nei quali contesta l'ammissione di Intred alla procedura e l'attribuzione dei punteggi ad Intred, sostenendo che quest'ultima avrebbe ricevuto valutazioni erronee in eccesso.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dal Codice dei Contratti Pubblici, in particolare dal decreto legislativo numero 104 del 2010 per quanto riguarda il contenzioso amministrativo e dalle disposizioni in tema di appalti pubblici. La procedura in questione rientra nel campo di applicazione della direttiva europea sui contratti pubblici, essendo cofinanziata da fondi comunitari mediante il PNRR e pertanto soggetta ai principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza. I ricorsi sono stati proposti ai sensi dell'articolo 120 e seguenti del decreto legislativo numero 104 del 2010, che disciplina i ricorsi giurisdizionali in materia di appalti pubblici e procedure di gara.

La questione giuridica

Il nucleo della controversia ruota attorno a due profili distinti: da un lato, la legittimità della procedura di gara nel suo complesso, includendo il bando, il disciplinare e la composizione della commissione giudicatrice; dall'altro lato, la corretta attribuzione dei punteggi tecnici conferiti ai concorrenti, con particolare riferimento alle valutazioni assegnate a Intred. La questione giuridicamente rilevante concerne il sindacato del giudice amministrativo sulla valutazione dei punteggi effettuata dalla commissione, laddove questa comporta apprezzamenti tecnici soggetti a margini di discrezionalità amministrativa, nonché la verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione stabiliti nel bando e nel capitolato.

La motivazione del giudice

Sebbene il testo della sentenza non contenga una motivazione estesa, dal dispositivo è possibile inferire che il tribunale ha ritenuto corretta la procedura di gara e l'aggiudicazione a Mynet S.r.l., respingendo le censure formulate dai ricorrenti principali. Il giudice ha evidentemente valutato che gli atti impugnati, pur numerosi e articolati, erano privi di vizi sostanziali e procedurali tali da compromettere la regolarità della gara. Con riferimento al ricorso incidentale di Mynet, il tribunale ha dichiarato l'improcedibilità della contestazione sulla scorta di un sopravvenuto difetto di interesse, circostanza che ricorre tipicamente quando il ricorso non è più utile a conseguire il risultato pratico al momento della decisione sulla ricevibilità. L'estromissione di ARIA dal giudizio è stata motivata dal difetto di legittimazione passiva, poiché la società partecipata non era la responsabile diretta dei provvedimenti impugnati.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha respinto il ricorso principale presentato da Intred S.p.A. e Secoval S.r.l., confermando in tal modo la correttezza dei provvedimenti di gara e dell'aggiudicazione a Mynet S.r.l. Ha dichiarato improcedibile il ricorso incidentale proposto da Mynet S.r.l. per sopravvenuto difetto di interesse, ritenendo che la questione non fosse più suscettibile di una definizione utile al momento della decisione. Ha inoltre estromesso ARIA S.p.A. dal procedimento per carenza di legittimazione passiva, in quanto non responsabile dei provvedimenti contestati. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.

Massima

Nella impugnazione di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici, il ricorso incidentale della parte aggiudicataria diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse nel caso in cui il riesame della valutazione tecnica da parte del giudice non consentirebbe di conseguire alcun risultato pratico utile alla parte ricorrente incidentale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore
Alessandro Fede,	Referendario
per l'annullamento
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) del provvedimento 27 febbraio 2023 n. 11 di aggiudicazione in favore di Mynet S.r.l. del “servizio di connessione a banda ultra-larga e fonia VoIP per gli edifici pubblici del territorio della Valle Sabbia e dei comuni aderenti al progetto per “la transizione digitale con i fondi PNRR per la digitalizzazione” – CIG: 9543469fbe”, comunicato in pari data tramite p.e.c.;
b) del provvedimento 12 dicembre 2022 n. 23 con il quale è stata indetta la procedura aperta per l'affidamento del servizio di connessione a banda ultra-larga e fonia VoIP per gli edifici pubblici del territorio della Valle Sabbia e dei comuni aderenti al progetto per “la transizione digitale con i fondi PNRR per la digitalizzazione”;
c) del provvedimento 2 febbraio 2023 n. 8, di nomina della commissione tecnica giudicatrice, nonché degli allegati curricula vitae dei commissari e delle dichiarazioni di incompatibilità;
d) del bando di gara,
e) del disciplinare di gara (e, segnatamente, dell'art. 17.2);
f) del capitolato speciale di appalto;
del piano dei fabbisogni nonché degli allegati modelli di dichiarazione;
g) di tutti i verbali delle sedute di gara, pubbliche e riservate, nonché dei relativi allegati;
h) di tutti gli atti, comunicazioni e relativi allegati concernenti il procedimento di gara;
delle risposte ai quesiti posti dagli operatori economici pervenuti entro il termine prefissato negli atti di gara;
g) dei report sulla procedura predisposti dal Gestore del sistema Sintel;
h) di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, ancorché allo stato non noto;
- previa declaratoria di inefficacia del contratto di appalto nelle more eventualmente stipulato tra la Stazione Appaltante e la Controinteressata, dichiarando sin d'ora la disponibilità al subentro a norma degli artt. 122 e 124 del D.lgs. n. 104/2010
con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni ex art. 30 del D.lgs. n. 104/2010, in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente pecuniario che ci si riserva di quantificare in corso di causa o con separato giudizio.
B) Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Mynet S.r.l. il 4/5/2023:
i) del provvedimento di ammissione di Intred alla procedura, per come assunto tra l'altro al verbale n. 1 del 27 gennaio 2023 della Commissione di gara;
ii) degli atti di attribuzione dei punteggi di cui al verbale n. 3 dell'8 febbraio 2023 e relativi allegati e della conseguente graduatoria di cui al verbale n. 4 del 9 febbraio 2023, nella parte in cui considerano Intred e le assegnano un punteggio tecnico e complessivo erroneamente in eccesso;
iii) del provvedimento Secoval di aggiudicazione n. 11 del 27 febbraio 2023, nelle parti in cui è «dato atto che tutti gli operatori economici concorrenti sono stati ammessi alle successive fasi di gara in quanto hanno presentato regolare documentazione amministrativa e risultano in possesso di tutti i requisiti generali e speciali richiesti dalla documentazione di gara» e approva e fa propri i sopra citati verbali e la graduatoria con l'inclusione di Intred, anziché dichiararne l'esclusione, e con l'attribuzione
erroneamente in eccesso del punteggio tecnico e complessivo;
iv) di ogni altro atto connesso e consequenziale.
C) Per quanto riguarda i motivi aggiunti al ricorso incidentale presentati da Mynet S.r.l. il 30/5/2023:
(i) degli atti di attribuzione dei punteggi di cui al verbale n. 3 dell'8 febbraio 2023 e relativi allegati e della conseguente graduatoria di cui al verbale n. 4 del 9 febbraio 2023, nella parte assegnano a Intred un punteggio tecnico e complessivo erroneamente in eccesso;
ii) del provvedimento Secoval di aggiudicazione n. 11 del 27 febbraio 2023, nelle parti in cui approva e fa propri i sopra citati verbali e la graduatoria, con l'attribuzione a Intred erroneamente in eccesso del punteggio tecnico e complessivo;
iii) di ogni altro atto connesso e consequenziale.
sul ricorso numero di registro generale 288 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Intred S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Alfarano, Emanuele Grippo e Guido Reggiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Secoval S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Elisabetta Pistis, Federico Bulfoni e Carlo Edoardo Cazzato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti - Aria S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Gallo e Giuseppina Squillace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Mynet S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difeso dagli avvocati Giuliano Fonderico e Andrea Valli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Secoval S.r.l., dell’Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti - Aria S.p.A. e di Mynet S.r.l.;
Visto il ricorso incidentale proposto Mynet S.r.l., integrato da motivi aggiunti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, principale e incidentale, come in epigrafe proposti e integrati da motivi aggiunti, così decide:
a) respinge il ricorso principale;
b) dichiara improcedibile il ricorso incidentale per sopravvenuto difetto di interesse;
c) dichiara l’estromissione di ARIA s.p.a. dal presente giudizio, per difetto di legittimazione passiva;
d) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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