APPALTI PUBBLICI DI LAVORI - RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE - CENTRO SPORTIVO ITALCEMENTI - AGGIUDICAZIONE AL CONTROINTERESSATO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | 3 aprile 2026 |
| Numero | 202600481/2026 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Due società di ingegneria, Bolina Ingegneria S.r.l. ed Esa Engineering S.r.l., hanno presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento degli atti, dell'aggiudicazione e di tutti i provvedimenti relativi a una procedura di gara europea bandita dal Comune di Bergamo. La gara riguardava l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e le prestazioni accessorie relative a un complesso progetto di project financing per la riqualificazione del Centro Sportivo Italcementi. Il progetto prevedeva la progettazione esecutiva, l'esecuzione dei lavori, il finanziamento e la gestione per un periodo di venti anni mediante una concessione di servizi. La gara era di rilievo europeo e le società ricorrenti contestavano la legittimità della procedura di aggiudicazione e degli atti da essa derivati, richiedendo la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati per evitare danno irreparabile durante il procedimento giudiziale.
Il quadro normativo
La controversia si inscrive nel sistema della disciplina degli appalti pubblici europei e del project financing disciplinato dal Codice dei contratti pubblici (Decreto legislativo 36 del 2023) e dalle Direttive europee di settore. Il project financing rappresenta una forma particolare di affidamento in cui il soggetto privato assume obblighi di realizzazione dell'opera, finanziamento e successiva gestione per un periodo prolungato, creando un equilibrio economico complesso tra pubblico e privato. Le procedure di gara per tali affidamenti devono rispettare rigidi principi di trasparenza, pubblicità, non discriminazione e par condicio tra i concorrenti, al fine di garantire la libera circolazione dei servizi nell'Unione Europea. La scelta del criterio di aggiudicazione, la definizione dei requisiti, la valutazione delle offerte e la comunicazione dei risultati devono essere condotte secondo regole predefinite e pubblicamente note, pena l'illegittimità degli atti e la loro nullità.
La questione giuridica
Il ricorso si pone il problema della conformità a legge della procedura di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria nel contesto del project financing per il Centro Sportivo Italcementi. I ricorrenti contestavano specifici profili della procedura di gara, della valutazione delle offerte o dell'aggiudicazione, sollevando questioni che toccano principi fondamentali del diritto amministrativo come la par condicio tra concorrenti e la trasparenza procedimentale. La questione era giuridicamente complessa perché coinvolgeva una procedura europea di rilievo considerevole, con molteplici aspetti tecnici e valutativi, e perché gli interessi in gioco erano significativi dal punto di vista economico e gestionale, data la durata ventennale della concessione.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, dopo l'udienza pubblica del 8 gennaio 2026, ha valutato attentamente i motivi del ricorso proposti dalle società ricorrenti e gli atti della procedura di gara sottoposti a sindacato. Nel corso dell'istruttoria, il collegio ha esaminato la legittimità della procedura, la correttezza dei criteri di selezione e aggiudicazione, e la regolarità dei profili procedimentali contestati dai ricorrenti. La valutazione dei giudici ha condotto alla conclusione che la procedura era stata svolta in conformità alle norme vigenti, che i criteri utilizzati per la selezione dell'aggiudicataria erano appropriati e trasparenti, e che non sussistevano violazioni significative dei principi di par condicio e non discriminazione. Il TAR ha ritenuto che le doglianze sollevate dai ricorrenti non trovassero fondamento nei fatti e nel diritto, sia dal punto di vista procedurale che sostanziale, respingendo quindi tutti i motivi di ricorso come infondati.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha definitivamente respinto il ricorso proposto da Bolina Ingegneria S.r.l. ed Esa Engineering S.r.l., confermando la validità della procedura di gara, dell'aggiudicazione e di tutti gli atti derivanti. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, seguendo la regola che quando un ricorso è completamente infondato ma il ricorrente ha agito in buona fede, ciascuna parte sopporta le proprie spese. La sentenza è stata sottoscritta dai giudici Mauro Pedron, Costanza Cappelli e Laura Marchio, ed è divenuta definitiva a partire dalla sua pronuncia.
Massima
La conformità di una procedura di gara europea alle norme sulla trasparenza, pubblicità e parità di trattamento dei concorrenti non può essere impugnata con successo quando il ricorrente non provvede a fornire specifiche e concrete contestazioni dei profili procedimentali ovvero quando i vizi dedotti risultano non sussistenti alla luce della documentazione amministrativa prodotta.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente Costanza Cappelli, Referendario, Estensore Laura Marchio', Referendario per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - dell'aggiudicazione, degli atti, dei provvedimenti e delle operazioni concernenti la procedura di gara europea bandita dal Comune di Bergamo avente ad oggetto “l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e prestazioni accessorie”, in relazione al “project financing con oggetto la progettazione esecutiva, l'esecuzione dei lavori di riqualificazione, il finanziamento nonché la perfetta manutenzione (ordinaria e straordinaria) e la gestione per un periodo di 20 anni del Centro Sportivo Italcementi” (CIG: B649248286 - CUP: H13I24000030009); sul ricorso numero di registro generale 949 del 2025, proposto da BOLINA INGEGNERIA S.R.L., ESA ENGINEERING S.R.L., ciascuna in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Salvatore Menditto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; COMUNE DI BERGAMO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Mangili, Giorgia Giavazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Rup, Responsabile Fase Affidamento, Dirigente Servizio Grandi Opere, Commissione Giudicatrice, Seggio di Gara, non costituiti in giudizio; TEKN&CO S.R.L., ETS ENGINEERING AND TECHNICAL SERVICES S.P.A., STUDIO 28 ARCHITETTURA, ciascuna in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Giordano Balossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bergamo, di Tekn&Co S.r.l., Ets Engineering and Technical Services S.p.A., e Studio 28 Architettura; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 la dott.ssa Costanza Cappelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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