APPALTI PUBBLICI - FORNITURE - SISTEMI DI MEDICAZIONE - LOTTO N. 4 - DISCIPLINARE DI GARA - MODIFICA - ILLEGITTIMITÀ
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300046/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La Smith & Nephew S.r.l., azienda operante nel settore dei dispositivi medici, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia sezione di Brescia per impugnare una serie di atti emessi dall'Azienda Socio Sanitaria Territoriale degli Spedali Civili di Brescia nel dicembre 2021 e gennaio 2022. Nello specifico, la ricorrente contestava la risposta ai chiarimenti prot. n. 84348/APPROVV/PE/pr del 22 dicembre 2021, in particolare il chiarimento numero 12, nonché la nota di riscontro successiva del 13 gennaio 2022 e i relativi allegati modificati A e B. Gli atti in questione si inseriscono in una procedura di gara pubblica indetta dall'ASST, probabilmente per l'acquisizione di forniture e servizi in ambito sanitario. La ricorrente lamentava illegittimità e arbitrarietà nelle risposte fornite ai quesiti chiarificatori e negli allegati successivamente modificati, ritenendo che tali atti producessero effetti pregiudizievoli sulle sue possibilità concorrenziali nella competizione. Il ricorso è stato proposto con il supporto dei difensori Giorgio Calesella e Andrea Passafaro.
Il quadro normativo
La controversia si colloca nel contesto della disciplina dei contratti pubblici e delle procedure di gara, con particolare riferimento ai principi di trasparenza, parità di trattamento e correttezza procedurale che governano l'azione amministrativa in materia di appalti pubblici. Risultano rilevanti i principi generali del diritto amministrativo relativi al diritto di agire in giudizio, che presuppone l'esistenza di un interesse legittimo attuale e concreto del ricorrente. La procedura di chiarimenti rientra nella fase preparatoria della gara, durante la quale i partecipanti possono sottoporre domande e ottenere risposte che devono essere date in modo uniforme a tutti gli interessati, secondo quanto stabilito dalla normativa sui contratti pubblici. I principi di sindicabilità degli atti amministrativi prevedono che il ricorso giurisdizionale debba vertere su provvedimenti o atti che producono effetti giuridici rilevanti per la posizione della parte.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguarda la legittimità delle risposte fornite ai chiarimenti di gara e dei conseguenti allegati modificati, che il ricorrente riteneva illegittime e discriminatorie rispetto ai propri diritti concorrenziali. La questione presupponeva una valutazione sulla correttezza procedurale della gestione della fase chiarificatoria, sulla coerenza e uniformità delle risposte fornite a tutti i partecipanti, e sulla conformità degli allegati modificati alle disposizioni della gara originaria. Tuttavia, nel corso del giudizio è sopravvenuto un elemento che ha modificato radicalmente la natura della controversia: il ricorrente ha perso l'interesse legittimo a ottenere l'annullamento degli atti impugnati perché, verosimilmente, la procedura di gara ha seguito il suo corso fino alla conclusione, rendendo impossibile al ricorrente ottenere qualsiasi beneficio pratico dall'eventuale accoglimento del ricorso.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha ritenuto che, sebbene il ricorso fosse stato proposto tempestivamente e da parte legittimata, nel corso del procedimento giurisdizionale si sia verificato un sopravvenuto difetto di interesse ad agire. Il principio fondamentale è che il ricorso amministrativo mantiene valore solo se dal suo accoglimento potrebbe derivare un beneficio concreto e attuale per la parte ricorrente. Nel caso in questione, l'evento sopravvenuto, presumibilmente la conclusione della procedura di gara o l'aggiudicazione definitiva a favore di altri concorrenti, ha reso privo di utilità pratica l'annullamento degli atti precedentemente impugnati. Di fronte a questa situazione, il giudice amministrativo ha dovuto applicare il principio secondo il quale un ricorso perde fondamento quando l'oggetto della controversia è stato definitivamente superato da eventi posteriori che rendono impossibile al ricorrente di ottenere qualsiasi restaurazione della situazione giuridica lesa. La decisione di dichiarare il ricorso improcedibile rappresenta un'applicazione rigorosa della regola per cui la giurisdizione amministrativa può operare solo quando sussista un interesse attuale a che essa si eserciti.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione di Brescia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, respingendo così nel merito la domanda della ricorrente senza necessità di esaminare le questioni di illegittimità degli atti impugnati. Inoltre, il collegio ha condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese relative alla fase di merito, liquidate in importo di 2500 euro oltre accessori di legge, a titolo di rifazione verso l'Amministrazione resistente. Restano ferme le statuizioni già emesse nella fase cautelare precedente, come stabilito dall'ordinanza n. 139 del 9 febbraio 2022. La sentenza è stata pronunciata in camera di consiglio nella data dell'11 gennaio 2023.
Massima
L'interesse ad agire nel ricorso amministrativo relativo agli atti di una procedura di gara cessa di sussistere quando, per sopravvenuti eventi nel corso del procedimento, la procedura sia stata conclusa e l'eventuale annullamento degli atti precedentemente impugnati non possa recare alcun beneficio pratico alla parte ricorrente, rendendo il ricorso improcedibile per difetto sopravvenuto di interesse legittimo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Luca Pavia, Referendario per l'annullamento - della risposta ai chiarimenti prot. n. 84348/APPROVV/PE/pr del 22.12.2021 emessa e pubblicata in pari data da A.S.S.T. degli Spedali Civili di Brescia, limitatamente al chiarimento n. 12; - della nota di riscontro prot. n. 2152 /APPROVV/PE/pr del 13.01.2022 emessa e pubblicata in pari data da A.S.S.T. degli Spedali Civili di Brescia; - dell'“Allegato A – modificato”, emesso in sostituzione del precedente ed a seguito dei chiarimenti resi con la nota prot. n. 84348/APPROVV/PE/pr del 22.12.2021; - dell'“Allegato B – Modificato”, emesso in sostituzione del precedente ed a seguito dei chiarimenti resi con la nota prot. n. 84348/APPROVV/PE/pr del 22.12.2021; - della risposta ai chiarimenti nota prot. n. 1990/APPROVV/PE/pr del 13.01.2022 emessa e pubblicata in pari data da A.S.S.T. degli Spedali Civili di Brescia limitatamente alle risposte nn 15 – 16 – 20 e 28, in quanto collegate al precedente chiarimento n. 12; - e di ogni altro atto e provvedimento prodromico, connesso e conseguenziale. sul ricorso numero di registro generale 90 del 2022, proposto da Smith & Nephew S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Calesella e Andrea Passafaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Azienda Socio Sanitaria Territoriale degli Spedali Civili di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Dario Meini, Paola Nebel e Alberto Besuzio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Dario Meini in Brescia, borgo Pietro Wuhrer, n. 81; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale degli Spedali Civili di Brescia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Condanna la parte ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese relative alla fase di merito, liquidate in € 2.500,00 (duemilacinquecento), oltre accessori di legge; ferme le statuizioni relative alle spese della fase cautelare di cui all’ordinanza n. 139 del 9 febbraio 2022. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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