Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMAAccolto

Sentenza n. 202300454/2023

Appalti Pubblici Di Servizi – Rifiuti Urbani - Gestione - Affidamento In House

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Due società concorrenti, Bergamelli S.r.l. e Aprica S.p.A., hanno presentato ricorsi davanti al TAR Lombardia sezione di Brescia contro le deliberazioni adottate dal Comune di Torre Boldone in data 28 novembre 2022 (consiglio comunale n. 32) e 21 novembre 2022 (giunta comunale n. 145). Tali deliberazioni riguardavano l'acquisto di una quota di partecipazione al consorzio Val Cavallina Servizi e il contestuale affidamento in house del servizio di gestione rifiuti e centro di raccolta per il periodo dal 1 aprile 2023 al 31 dicembre 2030. La situazione di fatto vedeva il Comune decidere di non ricorrere a una procedura di gara aperta ma di scegliere direttamente un affidamento diretto in house nei confronti di Val Cavallina Servizi S.r.l., società della quale intendeva acquisire una partecipazione. Le ricorrenti contestavano la legittimità di questa scelta, ritenendo che non fossero stati rispettati i requisiti normativi necessari per poter ricorrere a una forma di affidamento in house anziché a una procedura di gara competitiva.

Il quadro normativo

La controversia si colloca nell'ambito della disciplina degli appalti pubblici e degli affidamenti dei servizi pubblici locali, in particolare nell'area degli affidamenti in house di cui all'articolo 34, commi 20 e 21, del decreto legge 18 ottobre 2012 numero 179, noto come Decreto Sviluppo. Questa normativa prevede condizioni rigorose e requisiti specifici affinché un ente pubblico possa affidare direttamente un servizio pubblico a una società strumentale senza ricorrere a procedure di gara. I requisiti includono il controllo analogo dell'ente locale sulla società affidataria, il fatto che la maggior parte dell'attività sia svolta nei confronti dell'ente controllante, e l'assenza di conflitti di interesse. La giunta comunale aveva approvato una relazione illustrativa volta a dimostrare la sussistenza di tali requisiti, ma le ricorrenti ne contestavano sia la completezza che la correttezza metodologica.

La questione giuridica

Il nucleo centrale della controversia riguardava se il Comune di Torre Boldone potesse legittimamente ricorrere a un affidamento in house per il servizio di gestione rifiuti oppure se, diversamente, fosse obbligato a esperire una regolare procedura di gara aperta al fine di garantire la trasparenza, la concorrenza e l'eguaglianza tra i potenziali concorrenti. Sottesa a questa questione vi era l'interpretazione corretta dei requisiti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla verifica del controllo analogo, alla valutazione dell'economicità della scelta e alla sussistenza di un effettivo interesse pubblico nell'affidamento diretto. Le ricorrenti sostenevano che la documentazione prodotta dal Comune e dalla società Val Cavallina non era idonea a provare il possesso di tali requisiti, e che quindi la deliberazione era affetta da vizi procedurali e sostanziali.

La motivazione del giudice

Il TAR ha condiviso le censure sollevate dalle ricorrenti e ha ritenuto che il Comune non avesse correttamente provato la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per procedere a un affidamento in house. Il giudice ha evidenziato le carenze nella relazione illustrativa approvata dalla giunta, la quale non comprovava adeguatamente l'effettivo controllo analogo dell'ente sulla società Val Cavallina Servizi, né dimostrava con sufficiente rigore che la scelta rappresentasse la soluzione più economica e conveniente rispetto a una procedura di mercato. Il collegio ha ritenuto che la procedura seguita violasse i principi di trasparenza e non discriminazione che informano la disciplina degli appalti pubblici, come affermato ripetutamente dalla giurisprudenza amministrativa e confermato dalle direttive europee in materia. La logica seguita dal giudice è stata quella di privilegiare il controllo sui presupposti legali dell'affidamento in house, ritenendo insufficiente la mera asserzione del Comune senza idonea documentazione probatoria.

La decisione

Il TAR ha accolto i ricorsi proposti da Bergamelli S.r.l. e Aprica S.p.A., annullando integralmente le deliberazioni del consiglio comunale numero 32 e della giunta comunale numero 145, entrambe del 2022. Ha inoltre dichiarato l'inefficacia del contratto di affidamento in house che era stato stipulato dal Comune con Val Cavallina Servizi in data 13 marzo 2023, rendendo tale contratto privo di effetti giuridici ab origine. Il Comune di Torre Boldone e Val Cavallina Servizi sono stati condannati in solido al pagamento delle spese di lite, liquidate in 4.000 euro a favore di Bergamelli S.r.l. e 4.000 euro a favore di Aprica S.p.A., oltre al rimborso del contributo unificato dovuto per legge. La sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva, consentendo alle ricorrenti di ottenere il riconoscimento della violazione e il ripristino della situazione giuridica corretta.

Massima

L'affidamento in house di un servizio pubblico locale non può essere dichiarato legittimo se l'amministrazione non documenta adeguatamente la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge, in particolare il controllo analogo e l'economicità della scelta rispetto a una procedura di gara.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore
Luca Pavia,	Referendario
per l'annullamento
A) quanto al ricorso n. 70 del 2023:
- della deliberazione del consiglio comunale n. 32 del 28/11/2022 di «acquisto quota consorzio servizi Val Cavallina e affidamento in house del servizio gestione rifiuti e centro di raccolta periodo 1/4/2023 – 31/12/2030» pubblicata sull'albo pretorio comunale dal 7/12/2022  (DOC. 1) e della presupposta deliberazione della giunta comunale n. 145 del 21/11/2022 di «approvazione relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta» (DOC. 2).
B) quanto al ricorso n. 80 del 2023:
- della deliberazione del consiglio comunale n. 32 del 28 novembre 2022 del Comune di Torre Boldone, pubblicata sull'Albo Pretorio dal 7 dicembre 2022 al 22 dicembre 2022, avente ad oggetto “acquisto quota consorzio servizi Val Cavallina e affidamento in house servizio gestione rifiuti e centro di raccolta periodo 01.04.2023/31.12.2030” e dei relativi allegati, ossia la relazione ex art. 34, commi 20 e 21, del d.l. 18/10/2012 n. 179 e gli allegati ad essa di cui al punto successivo;
- della deliberazione della giunta comunale n. 145 del 21 novembre 2022 del Comune di Torre Boldone, pubblicata sull'Albo Pretorio dal 30 novembre 2022 al 15 dicembre 2022, avente ad oggetto “affidamento in house del servizio di gestione dei rifiuti. Approvazione relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta, ex art. 34, commi 20 e 21, del d.l. 18/10/2012 n. 179” e dei relativi allegati ossia la relazione medesima ed i suoi allegati ed in particolare: lo Schema Contratto - Proposta tecnico – organizzativa Val Cavallina Servizi; l'allegato 4 “Posizionamento dei costi attuali rispetto ai costi “Standard”; l'allegato 5 “Prospetti di valutazione complessiva dell'offerta tecnico-economica Val Cavallina Servizi e studio di benchmarking”;
nonché
di ogni altro atto antecedente, presupposto, susseguente e/o comunque connesso con quelli impugnati, ivi compresi:
- la nota prot. n. 14175 del 20 settembre 2022 avente ad oggetto la manifestazione di interesse formulata dal Comune di Torre Boldone a Val Cavallina Servizi S.r.l. di Trescore Balneario (BG);
- l'offerta di Val Cavallina Servizi Srl del 17 ottobre 2022;
- ove occorrer possa, della determina del responsabile del settore tecnico n. 173 del 26 ottobre 2022;
e per la declaratoria dell'inefficacia
del contratto di acquisto delle partecipazioni e del contratto di servizio eventualmente stipulati.
sul ricorso numero di registro generale 70 del 2023, proposto da
Bergamelli S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Giavazzi e Giorgia Giavazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Massimo Giavazzi in Giustizia, Pec Registro;
Comune di Torre Boldone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Loda, Margherita Gemma Tucci, Ernesto Nicola Tucci e Daniele Zucchinali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Paolo Loda in Brescia, via Romanino, 16;
Val Cavallina Servizi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Di Lascio e Saul Monzani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in entrambi i giudizi del Comune di Torre Boldone e di Val Cavallina Servizi S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
sul ricorso numero di registro generale 80 del 2023, proposto da
Aprica S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Vivani ed Elisabetta Sordini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Torre Boldone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Loda, Margherita Gemma Tucci, Ernesto Nicola Tucci e Daniele Zucchinali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Paolo Loda in Brescia, via Romanino, 16;
Val Cavallina Servizi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Di Lascio e Saul Monzani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa riunione dei medesimi:
a) accoglie i ricorsi e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati;
b) dichiara l’inefficacia del contratto di affidamento in house stipulato dal Comune di Torre Boldone con la società Val Cavallina Servizi s.r.l. in data 13 marzo 2023;
c) condanna il Comune di Torre Boldone e la società Val Cavallina Servizi s.r.l., in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti resistenti, che liquida in € 4.000,00 (quattromila), oltre accessori di legge, in favore di Bergamelli s.r.l., e in € 4.000,00 (quattromila) oltre accessori di legge in favore di Aprica s.p.a., oltre al rimborso del contributo unificato come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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