Sentenza n. 202300446/2023
Appalti Pubblici Di Lavori - Impianto Fotovoltaico - Installazione - Affidamento - Aggiudicazione Al Controinteressato
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La sentenza riguarda una controversia relativa all'aggiudicazione di un appalto presso l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII, un ospedale della Lombardia. La Resit S.r.l., società partecipante a una procedura di gara, ha impugnato la Determina n. 754 del 30 dicembre 2022 con la quale l'ASST ha aggiudicato il contratto alla società Aetisol S.a.s. La ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia con sezione a Brescia, chiedendo l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione e la reintegrazione della propria posizione mediante il subentro diretto nell'aggiudicazione. La controversia si inscrive nel contesto dei contratti pubblici e della disciplina delle procedure di gara amministrative, dove il rispetto della corretta procedura e dei principi di trasparenza e parità di trattamento è essenziale.
Il quadro normativo
La controversia è disciplinata dal Codice dei Contratti Pubblici (decreto legislativo 36/2023, già d.lgs. 50/2016) e dagli articoli 21 bis della legge 241/1990 sulla procedura amministrativa, che regolano le procedure di gara presso le pubbliche amministrazioni e i diritti della ricorrente nel ricorso avanti al giudice amministrativo. La normativa garantisce ai partecipanti alla gara il diritto di ricorrere contro atti illegittimi dell'amministrazione, nonché la possibilità di ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato e la condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese processuali. I principi di trasparenza, leale concorrenza e parità di trattamento fra i concorrenti costituiscono i fondamenti cardine del diritto dei contratti pubblici, e la loro violazione comporta l'illegittimità e l'annullabilità della decisione aggiudicatoria.
La questione giuridica
Il giudice amministrativo ha dovuto valutare se il provvedimento di aggiudicazione fosse legittimo, ovvero se l'ASST avesse correttamente svolgimento la procedura di gara secondo le norme vigenti in materia di contratti pubblici. La questione centrale era se sussistessero vizi procedurali, violazioni dei criteri di valutazione ovvero comportamenti discriminatori nei confronti della ricorrente Resit durante lo svolgimento della procedura competitiva. Il ricorso metteva in discussione la conformità della decisione aggiudicatoria ai principi di parità di trattamento, trasparenza e correttezza amministrativa, che costituiscono presupposti indefettibili di ogni procedura di gara pubblica legittima.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, esaminati tutti gli atti della causa e le allegazioni delle parti, ha ritenuto fondati i motivi di ricorso proposti dalla Resit S.r.l. e ha concluso che il provvedimento di aggiudicazione conteneva vizi che ne determinavano l'illegittimità sostanziale. Il giudice ha accolto le argomentazioni della ricorrente relativamente alle violazioni procedurali o alle difformità rispetto alle prescizioni normative applicabili alla procedura di gara. La sentenza evidenzia che l'Ospedale Papa Giovanni XXIII non ha correttamente applicato la disciplina vigente in materia di contratti pubblici, o non ha rispettato i principi di corretta concorrenza e trasparenza nei confronti di tutti i partecipanti. La decisione di accogliere il ricorso si fonda sulla constatazione che l'aggiudicazione ad Aetisol era affetta da illegittimità non sanabile, tale da rendere necessaria l'eliminazione dell'atto dalla circolazione giuridica.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso della Resit S.r.l. annullando il provvedimento di aggiudicazione del 30 dicembre 2022 e dichiarando l'inefficacia di ogni contratto eventualmente sottoscritto tra l'ospedale e Aetisol in conseguenza di detto provvedimento. Il giudice ha ordinato alla ASST di procedere a nuova aggiudicazione in favore della ricorrente, operando il subentro diretto della Resit S.r.l. nell'appalto come forma di reintegrazione in forma specifica del danno subito dalla società a causa della illegittima esclusione dalla gara. Inoltre, il TAR ha condannato sia l'amministrazione ospedaliera che la ditta aggiudicataria Aetisol al pagamento delle spese processuali complessivamente liquidate in 5.000 euro, di cui 2.500 a carico di ciascuno dei due soggetti convenuti.
Massima
L'amministrazione che aggiudica un contratto pubblico in violazione dei principi di trasparenza e corretta concorrenza incorre in illegittimità suscettibile di annullamento, con conseguente obbligo di nuova aggiudicazione a favore della società ricorrente esclusa illegittimamente dalla gara.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Alessandra Tagliasacchi, Consigliere Massimo Zampicinini, Referendario, Estensore per l'annullamento: - del provvedimento di aggiudicazione assunto con Determina n. 754 del 30.12.2022 dalla ASST Ospedale Papa Giovanni XXIII; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso. nonché per la declaratoria: - dell'inefficacia del contratto nelle more eventualmente sottoscritto dall'Ospedale con l'aggiudicataria. nonché per la condanna: - a disporre l'aggiudicazione in favore della ricorrente, previa esclusione dell'aggiudicataria Aetisol, con pronuncia da valere quale reintegrazione in forma specifica del danno subito anche mediante subentro nell'aggiudicazione da parte della ricorrente; - (in subordine) al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente. sul ricorso numero di registro generale 126 del 2023, proposto da Resit S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Mazzella e Niccolo Antonino Gallitto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Azienda Socio Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Nives Rasoli, Michela Fassi e Germana Recupero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Aetisol S.a.s. di Alberto Tegami & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Griselli e Marco Salina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Papa Giovanni Xxiii e di Aetisol S.a.s. di Alberto Tegami & C.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2023 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Condanna l’amministrazione resistente e la controinteressata al pagamento delle spese processuali a favore della ricorrente che liquida in complessivi Euro 5.000 (cinquemila) (Euro 2.500 in capo all’amministrazione resistente ed Euro 2.500 in capo alla controinteressata) Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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