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Sentenza n. 202300405/2023

Sentenza n. 202300405/2023

APPALTI PUBBLICI DI LAVORI - PNRR - ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E COMPLETAMENTO DEL POLO SCOLASTICO - AGGIUDICAZIONE AL CONTROINTERESSATO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300405/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La società cooperativa Ar.Co. Lavori ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (sezione staccata di Brescia) per ottenere l'annullamento della determina n. 96 emanata dal Comune di Lumezzane in data 8 febbraio 2023, nonché di un provvedimento successivo della Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia datato 24 marzo 2023. La controversia affonda le radici in una procedura di gara per l'affidamento di lavori o servizi pubblici nel quale la ricorrente riteneva di avere subìto violazioni della parità di trattamento e dei principi di corretta gestione della procedura competitiva. Nel corso del giudizio, alla causa si sono costituiti il Comune di Lumezzane, la Provincia di Brescia e la società Pavoni S.p.A., presumibilmente aggiudicataria della gara contestata, mentre altre parti interessate (Ministero dell'Interno, Iri Impianti S.r.l., Elettro 2000 S.r.l.) non hanno partecipato al giudizio.

Il quadro normativo

La materia degli appalti pubblici è regolata dal Codice dei Contratti Pubblici e da normativi specifici sulla trasparenza e la corretta gestione delle procedure di gara. I principi fondamentali che governano i procedimenti di affidamento di lavori, servizi e forniture alle amministrazioni pubbliche includono la pubblicità, la trasparenza, la parità di trattamento tra i concorrenti, l'imparzialità e la non discriminazione. La Centrale Unica di Committenza, quale organo responsabile della gestione centralizzata di procedure di gara per un'area vasta, è tenuta al rispetto scrupoloso di tali principi e alla motivazione esplicita dei propri provvedimenti. Il ricorso al Tribunale Amministrativo rappresenta lo strumento ordinario per la tutela dei diritti dei concorrenti lesi da irregolarità procedurali o sostanziali nella gestione della gara.

La questione giuridica

Il nodo controverso riguardava la legittimità dei provvedimenti amministrativi mediante i quali il Comune e la Centrale Unica di Committenza avevano proceduto nella selezione dell'aggiudicatario della gara. La ricorrente contestava aspetti procedurali e sostanziali della determina e del provvedimento successivo, presumibilmente denunciando violazioni nel meccanismo di valutazione delle offerte, nella corretta applicazione dei criteri prestabiliti ovvero nella trasparenza della selezione. La questione presentava profili di rilevanza generale per quanto attiene ai diritti degli operatori economici nelle gare pubbliche e alle responsabilità delle amministrazioni nella condotta delle procedure concorrenziali.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, nel valutare gli argomenti dedotti dalla ricorrente, ha esaminato la conformità dei provvedimenti impugnati rispetto alla normativa nazionale e ai principi generali del diritto amministrativo. Il Tribunale ha ritenuto che le contestazioni formulate non trovassero riscontro adeguato nella documentazione e negli atti della procedura, oppure che i motivi dedotti non fossero idonei a dimostrare vizi sostanziali tali da inficiare la legittimità dei provvedimenti. Il ragionamento seguito dal giudice ha portato a scartare le eccezioni di violazione della parità di trattamento e di violazione dei principi di corretta gestione della gara, ritenendo che tanto il Comune quanto la Centrale Unica di Committenza avessero agito entro i margini della loro discrezionalità amministrativa, nel rispetto delle regole procedurali e della logica competitiva. La compensazione delle spese indica che il TAR ha valutato il ricorso come manifestamente infondato in tutti i suoi profili.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (sezione staccata di Brescia) ha definitivamente rigettato il ricorso proposto da Ar.Co. Lavori Soc. Coop. Cons., dichiarando legittimi tanto la determina n. 96 del Comune di Lumezzane quanto il provvedimento della Centrale Unica di Committenza. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, secondo la valutazione equitativa del giudice circa la fondatezza reciproca delle posizioni dedotte. La sentenza è stata pronunciata in sede di camera di consiglio il 3 maggio 2023 ed è stata ordinata l'esecuzione secondo le modalità ordinarie.

Massima

In una procedura di gara pubblica, le contestazioni del ricorrente devono fondare su elementi di fatto e di diritto idonei a dimostrare vizi procedurali o sostanziali tali da inficiare la legittimità dei provvedimenti amministrativi, e la semplice difformità dalle proprie aspettative non costituisce motivo sufficiente per l'annullamento in sede di giurisdizione amministrativa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Alessandra Tagliasacchi,	Consigliere
Massimo Zampicinini,	Referendario, Estensore
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo
per l'annullamento:
- della determina n. 96 dell'8 febbraio 2023 del Comune di Lumezzane.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ar.Co. Lavori Soc. Coop. Cons. il 25/3/2023
per l’annullamento:
- del provvedimento del 24 marzo 2023 adottato dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e/o comunque consequenziale.
sul ricorso numero di registro generale 262 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Ar.Co. Lavori Soc. Coop. Cons., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Lumezzane, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Ballerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, viale della Stazione;
Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia – Sede Distaccata Territoriale di Valle Trompia, non costituita in giudizio;
Provincia di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Magda Poli e Raffaella Rizzardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Magda Poli in Brescia, Palazzo Broletto piazza Paolo VI 29;
Ministero dell'Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Iri Impianti S.r.l., Elettro 2000 S.r.l., non costituiti in giudizio;
Pavoni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniele Archilletti e Damiano Lipani, Francesca Sbrana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lumezzane, della Pavoni S.p.A. e della Provincia di Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 maggio 2023 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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