Sentenza n. 202300249/2023
Appalti Pubblici - Forniture - Realizzazione Laboratorio Di Cucina Green - Aggiudicazione Al Controinteressato
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La ricorrente Risto Team S.r.l. ha proposto ricorso amministrativo contro la propria esclusione da una procedura di affidamento diretto per la fornitura di un laboratorio di cucina Green 4.0, nonché contro l'aggiudicazione definitiva della medesima fornitura a favore della società Angelo Po Grandi Cucine. I provvedimenti impugnati sono stati emanati dal dirigente scolastico dell'Istituto Superiore San Pellegrino con Convitto Annesso rispettivamente in data 13 gennaio 2023 e 15 gennaio 2023. La procedura in questione era parte di un finanziamento pubblico europeo rientrante nei Fondi Strutturali Europei, nel Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, gestito con risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del fondo REACT EU. La controversia riguardava dunque una fornitura per finalità didattiche, finanziata con denaro pubblico europeo, rispetto alla quale la ricorrente riteneva di vantare diritti procedurali non rispettati dall'amministrazione.
Il quadro normativo
La materia degli affidamenti pubblici e delle procedure di gara è disciplinata dal Codice degli Appalti, che prevede specifiche regole per garantire trasparenza, parità di trattamento e corretta valutazione delle offerte. Nel caso di affidamenti diretti, l'amministrazione deve comunque rispettare principi di imparzialità, non discriminazione e correttezza procedurale, anche in assenza di procedure competitive piene. I fondi europei destinati alla realizzazione di progetti nelle scuole sono soggetti inoltre a specifici vincoli normativi derivanti dai regolamenti europei e dalle disposizioni attuative nazionali, che richiedono il rispetto di criteri obiettivi nella selezione dei fornitori. La competenza giurisdizionale rientra nella cognizione del Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente, il quale è investito della tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi dei ricorrenti nel campo del contenzioso amministrativo.
La questione giuridica
Il ricorso mette in discussione la legittimità dei due provvedimenti escludendo la ricorrente e aggiudicando a terzo, denunciando violazioni delle regole di partecipazione alla procedura e principi di imparzialità. La ricorrente chiedeva l'annullamento di entrambi gli atti e l'accertamento del proprio diritto all'aggiudicazione ovvero al subentro, con conseguente dichiarazione di inefficacia del contratto e il risarcimento di tutti i danni patiti. La rilevanza della questione era accentuata dal fatto che si trattava di fondi europei, rispetto ai quali gravano su amministrazioni scolastiche obblighi stringenti di correttezza procedurale e tracciabilità delle scelte. Il punto di diritto verteva sulla valutazione della ammissibilità della pretesa nel momento della proposizione del ricorso e sulla sussistenza dei presupposti processuali per proseguire nella causa.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, riunito in camera di consiglio il 8 marzo 2023 e sentiti i difensori delle parti costituite, ha deciso di definire la controversia dichiarando il ricorso inammissibile. Sebbene la sentenza prodotta non contenga una motivazione estesa, l'inammissibilità pronunciata indica che il collegio giudicante ha ritenuto che il ricorso fosse affetto da un vizio di carattere procedurale o che la pretesa della ricorrente fosse divenuta inidonea a ricevere una pronuncia su di essa nel momento della decisione. È probabile che il tribunale abbia considerato la causa come ormai priva di oggetto in relazione alla natura degli atti impugnati oppure abbia rilevato un difetto nei presupposti processuali del ricorso, quale una tardività procedimentale o una carenza della legittimazione attiva in relazione alle modalità con cui era stato formulato il ricorso. La decisione di inammissibilità comporta il rigetto senza entrare nel merito delle pretese sostanziali e la condanna alle spese, secondo la regola generale che chi perde la causa sostiene gli oneri processuali.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato il ricorso proposto da Risto Team S.r.l. inammissibile, disponendo così il rigetto della domanda senza pronunciarsi nel merito dei vizi denunciati. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio nella misura di mille e cinquecento euro in favore del Ministero dell'Istruzione e del Merito e di tremila euro in favore della società Angelo Po Grandi Cucine. I provvedimenti impugnati rimangono pertanto vigenti e efficaci, con la conseguenza che l'aggiudicazione in capo ad Angelo Po Grandi Cucine mantiene piena validità. L'ordine di esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa sottolinea il carattere definitivo della pronuncia, priva di statuizioni residue che richiedessero attuazione successiva.
Massima
L'inammissibilità del ricorso amministrativo sbarba la ricerca del rimedio giurisdizionale quando il ricorrente non sia nelle condizioni procedurali di proporre validamente la domanda ovvero quando la pretesa dedotta sia venuta meno di rilevanza giuridica nel corso del giudizio, rendendo impossibile al giudice di pronunciarsi su di essa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente, Estensore Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere Luca Pavia, Referendario per l'annullamento - del provvedimento 13 gennaio 2023 prot. n. 344, con cui il dirigente scolastico dell'I.S. San Pellegrino ha comunicato l'esclusione della ricorrente Risto Team dalla procedura di affidamento diretto RDO n. 3385091 per la realizzazione di un laboratorio di cucina Green 4.0 – Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU; - della determina dirigenziale di aggiudicazione definitiva RDO n. 3385091 protocollo n. 419 del 15/01/2023, con cui l'I.S. San Pellegrino con Convitto Annesso ha definitivamente aggiudicato la fornitura del “Laboratorio di cucina green”, alla società Angelo Po Grandi Cucine; - di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, anche se non conosciuto e di estremi ignoti; per l’accertamento del diritto della ricorrente all'aggiudicazione della fornitura ovvero al subentro, previa dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato in data 15/01/2023: per il risarcimento di tutti i danni patiti. ex art. 120, VI comma, c.p.a., nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 141 del 2023, proposto da Risto Team S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'avvocato Claudia Agosti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliataria ex lege; I.S. San Pellegrino con convitto annesso, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; Angelo Po Grandi Cucine S.p.A. con Socio Unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'avvocato Alessandra Pradella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Angelo Po Grandi Cucine S.p.A. con socio unico e del Ministero dell'Istruzione e del Merito; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 il pres. Angelo Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale, cui è stata comunicata la decisione di definire la controversia con sentenza ex art. 120, VI comma, c.p.a.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile. Condanna la ricorrente Risto Team S.r.l. al pagamento delle spese del presente giudizio quantificate nella misura di 1.500,00 (mille e cinquecento/00) in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito e 3.000,00 (tremila/00) in favore della controinteressata Angelo Po Grandi Cucine S.p.A.. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 8 marzo 2023 con l’intervento dei signori magistrati:
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