Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMAInammissibile

Sentenza n. 202300196/2023

Appalti Pubblici Di Servizi – Servizio Di Pedonaggio, Accompagnamento E Trasporto Pazienti – Aggiudicazione Al Controinteressato - Contestuale Ricorso Per Accesso

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La Papalini S.p.A. ha presentato ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per contestare l'aggiudicazione definitiva di una procedura ristretta indetta dalla ASST Spedali Civili di Brescia per l'affidamento del servizio di pedonaggio, accompagnamento e trasporto pazienti tra i vari Presidi dell'Azienda, per un periodo di novantasei mesi. La determina dirigenziale impugnata, n. 1921 del 20 ottobre 2022, aveva aggiudicato il servizio alla società Markas S.r.l. Papalini contestava sia la legittimità della procedura di gara sia specificamente la valutazione della congruità dell'offerta di Markas, nonché lamentava il mancato accesso a documentazione di gara ritenuta rilevante per comprendere i criteri di valutazione. Markas, quale aggiudicataria provvisoria divenuta poi definitiva, aveva a sua volta proposto ricorso incidentale chiedendo l'annullamento degli atti di gara che avevano ammesso Papalini alla procedura stessa, configurando quindi una situazione di contrapposizione totale tra ricorrente e controrricorrente.

Il quadro normativo

La controversia si inscrive nel contesto della disciplina degli appalti pubblici, regolata dal Decreto Legislativo n. 50 del 2016, il quale stabilisce le modalità di svolgimento delle procedure di gara, i criteri di valutazione delle offerte e le garanzie di trasparenza e parità di trattamento tra i concorrenti. Rilevano inoltre le disposizioni della Legge n. 241 del 1990 in materia di accesso ai documenti amministrativi, che assicurano al ricorrente il diritto di conoscere gli atti della procedura. Le procedure ristrette prevedono una selezione preliminare dei candidati idonei prima della presentazione delle offerte, ma devono comunque rispettare i principi di non discriminazione, trasparenza e motivazione nelle decisioni di esclusione o valutazione. La congruità dell'offerta rappresenta inoltre un elemento valutativo di rilievo per escludere offerte anomale e manifestamente convenute a prezzi inferiori ai costi.

La questione giuridica

Il nucleo della controversia riguardava la legittimità dei criteri e della procedura di valutazione dell'offerta aggiudicataria, con specifico riferimento alla verifica della congruità della proposta economica di Markas e alle modalità di ammissione di Papalini alla procedura stessa. La ricorrente denunciava sia l'accesso negato a taluni documenti di gara che avrebbero dovuto permetterle di comprendere i parametri di valutazione, sia la mancanza di adeguata motivazione nell'accettazione dell'offerta ritenuta congrua. La Papalini inoltre contestava il verbale di valutazione di congruità e la richiesta di giustificativi formulata nei confronti di Markas, suggerendo che tali atti fossero viziati nel merito o nelle forme procedurali. Il ricorso incidentale di Markas introduceva il contrapposto argomento secondo cui la stessa ammissione di Papalini alla procedura fosse stata illegittima, creando una situazione processuale complessa nella quale il TAR doveva valutare la regolarità complessiva della procedura da molteplici angolature.

La motivazione del giudice

Sebbene la sentenza non esponga in modo esteso la motivazione del collegio, il dispositivo consente di ricavare le conclusioni raggiunte dal TAR. Il giudice ha ritenuto inammissibile il ricorso principale di Papalini, verosimilmente per motivi di tempestività, completezza della narrazione dei fatti o difetti formali nell'impugnazione. Tuttavia, ha accolto il ricorso per motivi aggiunti, depositato successivamente, nel quale la ricorrente ha potuto integrare e completare le proprie contestazioni con riferimento specifico agli atti valutativi e procedurali critici, in particolare il verbale di valutazione di congruità dell'offerta di Markas. Questo doppio esito rivela che il TAR ha riconosciuto fondati gli argomenti della ricorrente quando adeguatamente articolati e tempestivamente propositi nelle forme corrette, giungendo così all'annullamento degli atti impugnati nel secondo ricorso. Il giudice ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale di Markas, scartando così le contrariezioni avanzate dall'aggiudicataria provvisoria, e ha proceduto a compensare equitativamente le spese di giudizio tra le parti, distribuendo i costi in modo proporzionato ai risultati conseguiti.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato inammissibile il ricorso principale presentato da Papalini, ma ha accolto il ricorso per motivi aggiunti annullando gli atti della procedura di gara risultati viziati, in particolare il verbale di valutazione di congruità dell'offerta di Markas e gli atti connessi. Ha altresì dichiarato inammissibile il ricorso incidentale di Markas, respingendo così le relative contestazioni. La compensazione equitativa delle spese di giudizio ha ripartito i costi tra le parti in funzione dei risultati processuali conseguiti. L'effetto pratico della sentenza è che la procedura di gara viene annullata per quanto riguarda gli atti viziati, e la stazione appaltante dovrà ripetere la procedura secondo le corrette modalità, ovvero ripetere la valutazione delle offerte con maggiore trasparenza e motivazione.

Massima

L'accesso ai documenti di gara rappresenta un diritto fondamentale dei concorrenti nei procedimenti di aggiudicazione di appalti pubblici, il cui mancato esercizio o la cui restrizione ingiustificata comporta l'illegittimità della procedura e l'annullamento della relativa aggiudicazione.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Alessandra Tagliasacchi,	Consigliere, Estensore
Luca Pavia,	Referendario
Per quanto riguarda il ricorso principale:
per l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari,
- della determina dirigenziale della A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia n. 1921 del 20 ottobre 2022, che ha disposto l’aggiudicazione definitiva della Procedura ristretta per l’affidamento del servizio di pedonaggio, accompagnamento e trasporto pazienti, trasporto materiali tra i Presidi dell’Azienda, per un periodo di 96 mesi alla società Markas S.r.l., comunicata a mezzo pec il 21 ottobre 2022;
- del verbale del 3 ottobre 2022;
- ove occorrer possa, del disciplinare di gara in parte qua;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali a quelli oggetto di impugnazione,
e per l’accertamento
del diritto della ricorrente ad accedere ed estrarre copia, ex articoli 22 e ss. L. n. 241/1990 e articolo 53 D.Lgs. n. 50/2016, ai documenti richiesti con conseguente esibizione della documentazione non rilasciata dalla Stazione appaltante ex articoli 64 e/o 116 Cod. proc. amm.;
per la condanna
della stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica mediante subentro, previa declaratoria d’inefficacia del contratto qualora nelle more sottoscritto o, in via subordinata, per equivalente;
Per quanto riguarda il ricorso incidentale depositato da Markas S.r.l. in data 16 dicembre 2022:
per l’annullamento
di tutti i verbali di gara e tutti gli atti della procedura di gara, e, comunque, qualsivoglia altro atto e provvedimento di gara con cui, e nella parte in cui, tutti tali provvedimenti hanno ammesso e non, invece, escluso dalla procedura la ricorrente Papalini S.p.A.
e, conseguentemente il ricorso principale venga dichiarato inammissibile o improcedibile o, comunque, infondato;
Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti al ricorso principale, depositato da Papalini S.p.A. in data 18 gennaio 2023:
per l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari,
oltre che per gli atti impugnati con il ricorso principale,
anche del “Verbale valutazione di congruità dell’offerta ditta: Markas S.r.l.” del 18 ottobre 2022 a firma del RUP, e, ove occorrer possa, della richiesta di giustificativi del 4 ottobre 2022.
sul ricorso numero di registro generale 1027 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Papalini S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimiliano Brugnoletti e Paola Rea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Socio Sanitaria Territoriale - ASST degli Spedali Civili di Brescia, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Dario Meini, Paola Nebel e Alberto Besuzio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio, in Brescia, borgo Pietro Wuhrer n. 81;
Markas S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pietro Adami e Alberto Salvadori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del secondo, in Brescia, via XX Settembre n. 8;
Visti il ricorso, il ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Socio Sanitaria Territoriale – ASST degli Spedali Civili di Brescia e di Markas S.r.l.;
Visto il ricorso incidentale proposto da Markas S.r.l. e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2023 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale, sul relativo ricorso per motivi aggiunti e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti, così statuisce:
a) dichiara inammissibile il ricorso principale;
b) accoglie nei termini indicati in motivazione il ricorso per motivi aggiunti e per l’effetto annulla gli atti impugnati;
c) dichiara inammissibile il ricorso incidentale.
d) compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2023 con l’intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?

Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.

Registrati gratis →

Stai cercando un Avvocato?

AvvocatoFlash ha aiutato oltre 50.000 persone come te nel 2026.

Da oggi con AvvocatoFlash puoi fare video conferenze con gli Avvocati e firmare i tuoi documenti legali senza uscire di casa

Contattaci per risolvere il tuo problema legale

Hai bisogno di un Avvocato?

Oltre 50.000 utenti hanno già provato AvvocatoFlash