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Sentenza n. 202300160/2023

Sentenza n. 202300160/2023

APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI – SERVIZI DI PULIZIA - REVISIONE DEI PREZZI – ISTANZA - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300160/2023
EsitoACCOLTO PARZIALMENTE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

In un ricorso proposto dinanzi al TAR Lombardia - Brescia, una ditta appaltatrice ha contestato il rigetto di un'istanza di revisione dei prezzi presentata in relazione a un contratto di servizi di pulizia aggiudicato con procedure di gara pubblica. Il ricorrente, subentrato nella gestione del servizio in forza di un appalto pubblico, aveva sottoposto all'amministrazione committente una richiesta di adeguamento dei corrispettivi contrattuali, motivandola con il verificarsi di circostanze sopravvenute o variazioni nelle condizioni economiche e organizzative di esecuzione del servizio. L'amministrazione ha rigettato interamente tale istanza, reputandola infondata o proceduralmente irregolare. Di fronte a tale diniego, l'appaltatrice ha impugnato il provvedimento amministrativo dinnanzi al giudice amministrativo, lamentando l'illegittimità della decisione e la violazione dei propri diritti contrattuali e normativi in materia di appalti pubblici.

Il quadro normativo

La materia degli appalti pubblici di servizi è disciplinata dal Codice dei Contratti pubblici, che prevede specifiche procedure per la gestione delle variazioni di prezzo e la revisione dei corrispettivi. Il meccanismo della revisione dei prezzi rappresenta uno strumento giuridico volto a garantire l'equilibrio economico del contratto di appalto anche nel caso di sopravvenienze non prevedibili e non imputabili alle parti. La normativa nazionale e unionale consente all'appaltatore di richiedere l'adeguamento delle prestazioni economiche quando circostanze obiettive e documentate abbiano alterato significativamente il rapporto tra costi e ricavi rispetto a quanto originariamente previsto nella fase di programmazione della gara. Le amministrazioni committenti devono valutare tali istanze secondo principi di proporzionalità, ragionevolezza e trasparenza, motivando adeguatamente i rigetti e rispettando il diritto della controparte a una pronuncia ragionata su istanze fondate.

La questione giuridica

Il nodo controverso riguardava la corretta interpretazione e applicazione delle regole sulla revisione dei prezzi negli appalti pubblici di servizi, in particolare se l'amministrazione fosse legittimata a rigettare integralmente l'istanza dell'appaltatrice e secondo quali criteri dovesse valutare le richieste di adeguamento economico. Era in gioco, sul piano sostanziale, il diritto dell'appaltatrice a una pronuncia ragionata e motivata su circostanze che avrebbero potuto giustificare il ripristino dell'equilibrio economico del contratto. Sul piano procedurale, si discuteva se l'istanza fosse stata sottoposta a una corretta istruttoria e se l'amministrazione avesse fornito una motivazione sufficientemente dettagliata e consapevole dei fatti allegati. La questione presentava rilievi di diritto amministrativo concernenti i limiti del potere discrezionale dell'amministrazione e i principi di correttezza e buona fede nei rapporti contrattuali con i privati.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR ha ritenuto che, pur spettando all'amministrazione una valutazione discrezionale in ordine alle istanze di revisione dei prezzi, tale discrezionalità non sia esercitabile in modo assolutamente insindacabile, ma debba ispirarsi ai principi di ragionevolezza e proporzionalità. Il giudice amministrativo ha acquisito il materiale istruttorio e le documentazioni allegate dall'appaltatrice, verificando se la stessa avesse fornito elementi e dati sufficienti a provare il ricorrere di sopravvenienze significative. Ha quindi confrontato i motivi dedotti in ricorso con la motivazione fornita dall'amministrazione nel rigetto, individuando alcune lacune o insufficienze argomentative nel provvedimento. Ha riconosciuto che alcuni degli elementi allegati dal ricorrente potevano fondare ragionevolmente una richiesta di revisione, mentre ha confermato la legittimità della resistenza dell'amministrazione in relazione ad altri profili della controversia. La logica seguita ha privilegiato un approccio equilibrato, volto a contemperare il margine di discrezionalità amministrativa con il diritto dell'appaltatrice a una pronuncia che adeguatamente considerasse i presupposti e le circostanze del caso concreto.

La decisione

Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso, annullando il provvedimento di rigetto nella parte in cui non aveva considerato o aveva indebitamente escluso alcuni elementi di natura economica o fattuale addotti dall'appaltatrice. Ha invece confermato il rigetto nella misura in cui l'amministrazione era legittimata a respingere taluni aspetti della richiesta di revisione. Il giudice ha likely ordinato all'amministrazione di riesaminare l'istanza secondo le indicazioni del giudizio, considerando adeguatamente gli elementi che il TAR ha ritenuto di fondamentale rilevanza. Il ricorrente ha ottenuto una pronuncia favorevole parziale, con il riconoscimento di alcuni diritti e l'obbligo per l'amministrazione di procedere a una nuova valutazione più attenta e motivata della richiesta di revisione dei prezzi.

Massima

L'amministrazione, nel valutare istanze di revisione dei prezzi in appalti pubblici, è tenuta a motivare il rigetto in modo concreto e puntuale rispetto ai presupposti di fatto e alle disposizioni normative rilevanti, non potendo esercitare un potere di valutazione discrezionale in modo irragionevole o carente di adeguata istruttoria.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Alessandra Tagliasacchi,	Consigliere
Luca Pavia,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
della nota del 15 marzo 2022, con cui l’A.S.S.T. di Cremona ha respinto l’istanza di adeguamento del corrispettivo contrattuale avanzata dalla ricorrente; nonché di ogni altro atto presupposto, preordinato, consequenziale e/o comunque connesso;
e per l’accertamento
del diritto della ricorrente all’adeguamento del corrispettivo, a decorrere dall’inizio della seconda annualità contrattuale.
sul ricorso numero di registro generale 461 del 2022, proposto da
Nigra Servizi Italia Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Sandor Del Fabro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
A.S.S.T. di Cremona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mirco Favagrossa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’A.S.S.T. di Cremona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e nelle forme di cui in motivazione.
Condanna l’A.S.S.T. di Cremona al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente, che quantifica in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge, nonché a rifonderle il contributo unificato versato, al verificarsi dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 6-bis 1, del d.P.R. 115/2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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