APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI - GUARDIA MEDICA - PROCEDURA NEGOZIATA - ESCLUSIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300139/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La società Altavista Soc. Coop. a r.l. ha presentato ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione di Brescia, impugnando il proprio esclusione dalla procedura di gara per servizi bandita dall'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Crema, identificata dal CIG n. 9369087F2A. La ricorrente contestava il provvedimento di esclusione nonché tutti gli atti propedeutici e strumentali alla gara, compresa la lettera di invito e il capitolato tecnico, sulla base dell'affermazione che il mancato pagamento del contributo ANAC non avrebbe dovuto costituire motivo di esclusione qualora tale mancato pagamento non fosse stato imputabile all'operatore economico. Con motivi aggiunti presentati successivamente, la società ha esteso l'impugnazione anche alla delibera di aggiudicazione della gara a favore di un'altra ditta, Pediacoop. La controversia si situa nel contesto degli appalti pubblici e della corretta applicazione dei criteri di partecipazione alle procedure di gara da parte delle amministrazioni pubbliche.
Il quadro normativo
La procedura di gara rientra nella disciplina del Codice dei contratti pubblici e delle disposizioni relative agli obblighi economici per la partecipazione alle gare pubbliche. In particolare, il contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione, di cui ai decreti legislativi relativi agli appalti pubblici, costituisce un onere economico che gli operatori economici devono assolvere secondo le modalità e i tempi stabiliti dalla documentazione di gara. La giurisprudenza amministrativa ha consolidato il principio secondo cui la partecipazione alle procedure di gara è subordinata al rispetto di tutti i presupposti e gli oneri specificati nel bando e nel capitolato, salvo che il bando non esprima diversamente in relazione a fattispecie non imputabili al concorrente. L'ASST Crema, quale stazione appaltante, era legittimata a stabilire le modalità di versamento del contributo ANAC e a prevedere l'esclusione per inosservanza di tali modalità.
La questione giuridica
Il punto controverso era se il mancato versamento del contributo ANAC potesse costituire motivo legittimo di esclusione dalla procedura di gara, ovvero se tale esclusione dovesse essere temperata dalla verifica della colpa imputabile all'operatore economico. La ricorrente sosteneva che l'esclusione automatica fosse sproporzionata laddove l'inadempimento derivasse da circostanze non controllabili dal concorrente, e contestava dunque la rigidità della documentazione di gara nel non prevedere eccezioni per fattispecie obiettive. Contestualmente, chiedeva l'annullamento della delibera di aggiudicazione, deducendo potenziali vizi nella procedura complessiva qualora fosse risultata illegittima l'esclusione della ricorrente stessa. La questione toccava il delicato equilibrio tra il principio di certezza procedurale e il principio di proporzionalità nell'applicazione dei criteri di esclusione nelle gare pubbliche.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che il mancato versamento del contributo ANAC, configurato come onere economico obbligatorio per la partecipazione, costituisse un elemento di esclusione legittimamente contemplato dalla documentazione di gara. Il collegio ha accertato che la stazione appaltante aveva correttamente previsto tale requisito nella lettera di invito e nel capitolato tecnico, operando secondo le discipline normative vigenti in materia di appalti pubblici. La mancanza di pagamento, indipendentemente dalle cause sottostanti, comporta l'automatica esclusione del partecipante per carenza di presupposti essenziali, non diversamente da quanto avviene per la mancanza di altri documenti obbligatori. Il giudice ha respinto l'argomento della ricorrente secondo cui l'esclusione dovesse essere subordinata alla verifica della colpa, ritenendo che il principio di certezza nelle procedure di gara prevalga sulla necessità di indagare le circostanze di fatto sottese all'inadempimento. Conseguentemente, ha ritenuto corretta anche l'aggiudicazione della gara a favore di un operatore che aveva regolarmente assolto tutti gli oneri procedurali.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione di Brescia, ha definitivamente respinto il ricorso presentato da Altavista Soc. Coop. a r.l., confermando così la legittimità del provvedimento di esclusione dalla procedura di gara e della conseguente aggiudicazione a favore di Pediacoop. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell'ASST Crema nella misura di tremilaecinquecento euro, oltre agli accessori di legge. La sentenza è stata pronunciata nella camera di consiglio del 8 febbraio 2023 dal collegio presieduto da Angelo Gabbricci, con la partecipazione dei consiglieri Alessandra Tagliasacchi e Luca Pavia, relatore e estensore della sentenza.
Massima
La mancanza di versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione, quando richiesto obbligatoriamente dalla documentazione di gara come presupposto di partecipazione, costituisce legittimamente motivo di esclusione automatica dalla procedura di appalto, senza che sia necessario accertare l'imputabilità della mancanza all'operatore economico. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia Sezione Prima ha pronunciato la presente SENTENZA con presidente Angelo Gabbricci, consigliere Alessandra Tagliasacchi e referendario estensore Luca Pavia. Il Tribunale, visto il ricorso numero di registro generale 886 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Altavista Soc. Coop. a r.l. rappresentata e difesa dall'avvocato Marianna D'Onofrio contro ASST Azienda socio sanitaria territoriale Crema rappresentata e difesa dall'avvocato Gabriella Battaglioli, con l'intervento della parte Pediacoop non costituita in giudizio, ha esaminato tutti gli atti della causa e ha proceduto alla relazione dell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023. Nel merito, il ricorrente chiedeva l'annullamento del provvedimento di esclusione dalla procedura di gara CIG n. 9369087F2A e di tutti gli atti connessi, sostenendo che il mancato pagamento del contributo ANAC non potesse costituire motivo di esclusione qualora tale inadempimento non fosse imputabile all'operatore economico. Con motivi aggiunti presentati il 7 dicembre 2022, chiedeva inoltre l'annullamento della delibera di aggiudicazione in favore della controinteressata Pediacoop e di ogni atto presupposto o consequenziale. Il Tribunale ha ritenuto che la stazione appaltante ASST Crema avesse legittimamente previsto nel capitolato e nella lettera di invito il versamento del contributo ANAC quale presupposto obbligatorio di partecipazione alla procedura di gara, secondo le normative vigenti in materia di appalti pubblici. Ha furthermore considerato che l'esclusione automatica per mancato versamento, senza necessità di verificare le circostanze soggettive, rappresenti un criterio di esclusione proporzionato e conforme ai principi di certezza procedurale che caratterizzano le gare pubbliche. Ha accertato che la procedura di aggiudicazione sia stata regolarmente esperita a favore di un operatore economico che aveva correttamente assolto tutti gli oneri procedurali richiesti. Ha quindi respinto il ricorso nella sua interezza. Per quanto riguarda le spese di lite, il Tribunale ha condannato la ricorrente al pagamento in favore dell'ASST Crema della somma di tremilaecinquecento euro, oltre agli accessori di legge. La sentenza è esecutiva e deve essere rispettata dall'amministrazione pubblica. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Alessandra Tagliasacchi, Consigliere Luca Pavia, Referendario, Estensore Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento - del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla procedura di gara CIG n. 9369087F2A; - per quanto occorrer possa: - dei precedenti atti e verbali di gara, anche istruttori; - della lettera di invito e del CSA, anche nella parte in cui prevede che il mancato pagamento del contributo ANAC sia motivo di esclusione e non prevede che siano fatte salve le ipotesi in cui ciò non è imputabile all’operatore economico; - di ogni altro atto connesso, presupposto, conseguente o consequenziale a quello di cui sopra, ancorché non conosciuto; Per quanto riguarda i motivi aggiunti, presentati dalla ricorrente il 7 dicembre 2022: per l’annullamento della delibera di aggiudicazione della gara in favore della controinteressata, nonché di ogni atto presupposto, pregresso, istruttorio, concomitante, consequenziale, conseguente, susseguente, a quello di cui sopra, ancorché non conosciuto sul ricorso numero di registro generale 886 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Altavista Soc. Coop. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marianna D'Onofrio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; ASST - Azienda socio sanitaria territoriale Crema, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gabriella Battaglioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Pediacoop, non costituita in giudizio; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di ASST - Azienda socio sanitaria territoriale Crema; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell’ASST Crema, che quantifica in euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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