Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMARespinto

Sentenza n. 202300139/2023

Appalti Pubblici Di Servizi - Guardia Medica - Procedura Negoziata - Esclusione

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Alessandra Tagliasacchi,	Consigliere
Luca Pavia,	Referendario, Estensore
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento
- del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla procedura di gara CIG n. 9369087F2A;
- per quanto occorrer possa:
- dei precedenti atti e verbali di gara, anche istruttori;
- della lettera di invito e del CSA, anche nella parte in cui prevede che il mancato pagamento del contributo ANAC sia motivo di esclusione e non prevede che siano fatte salve le ipotesi in cui ciò non è imputabile all’operatore economico;
- di ogni altro atto connesso, presupposto, conseguente o consequenziale a quello di cui sopra, ancorché non conosciuto;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti, presentati dalla ricorrente il 7 dicembre 2022:
per l’annullamento
della delibera di aggiudicazione della gara in favore della controinteressata, nonché di ogni atto presupposto, pregresso, istruttorio, concomitante, consequenziale, conseguente, susseguente, a quello di cui sopra, ancorché non conosciuto
sul ricorso numero di registro generale 886 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Altavista Soc. Coop. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marianna D'Onofrio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ASST - Azienda socio sanitaria territoriale Crema, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gabriella Battaglioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Pediacoop, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ASST - Azienda socio sanitaria territoriale Crema;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell’ASST Crema, che quantifica in euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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