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Sentenza n. 202600128/2026
9 febbraio 2026

Sentenza n. 202600128/2026

APPALTI PUBBLICI DI LAVORI - ACCORDO QUADRO - MANUTENZIONE STRADALE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO - LOTTO 2 - AGGIUDICAZIONE AL CONTROINTERESSATO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data9 febbraio 2026
Numero202600128/2026
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La Provincia di Brescia ha indetto una procedura aperta multi-lotto per l'affidamento tramite accordo quadro con un unico operatore per ciascun lotto dei lavori di manutenzione, sgombero neve e trattamento antighiaccio delle strade provinciali. Il lotto 2, denominato Pianura Orientale, è stato originariamente aggiudicato al consorzio RTI Pavoni S.p.a. - Impresa Edile De Carli A. S.r.l. con le determinazioni dirigenziali del 15 gennaio e 10 febbraio 2025. Successivamente, la Provincia ha avviato un procedimento di revoca e ha disposto l'annullamento in autotutela di questa aggiudicazione, riconvocando la commissione giudicatrice per la riformulazione della graduatoria. In seguito a questo riesame, lo stesso lotto 2 è stato aggiudicato al RTI Mazza S.r.l. (capogruppo mandataria) - Sias Spa (mandante) con la determinazione del 1° agosto 2025. Il Consorzio Stabile Viagest, probabilmente partecipante alla gara con una posizione non vincente, ha presentato ricorso al TAR per impugnare questa procedura e l'aggiudicazione finale, chiedendo l'annullamento di tutti gli atti della procedura e il proprio subentro nel contratto.

Il quadro normativo

La procedura è disciplinata dal Decreto Legislativo 36 del 2023, il nuovo codice dei contratti pubblici, che regolamenta le procedure aperte e le modalità di aggiudicazione. In particolare, l'articolo 90, comma 1, lettera c) del medesimo decreto prescrive le modalità di comunicazione dell'aggiudicazione ai partecipanti. Il Codice del Processo Amministrativo, negli articoli 121 e 122, disciplina i vizi che causano l'inefficacia dei provvedimenti amministrativi e le conseguenti azioni risarcitorie. Gli articoli 74 e 120 del medesimo codice procedimentale regolano il procedimento dinanzi ai tribunali amministrativi regionali. La questione si inserisce nel contesto generale della disciplina sugli accordi quadro e sulla gestione dei lotti in gare multi-lotto, con particolare riferimento alla possibilità di aggiudicare più lotti allo stesso operatore economico con diverse configurazioni associative.

La questione giuridica

Il ricorso mette in discussione legittimità della intera procedura, concentrandosi in particolare sulla legittimità del procedimento di revoca dell'aggiudicazione originaria e sulla conseguente riapertura della valutazione delle offerte. La questione centrale riguarda se la Provincia potesse legittimamente revocare la prima aggiudicazione e riapplicare i criteri di valutazione per giungere a una diversa aggiudicazione. Un secondo profilo critico concerne la lex specialis richiamata dalla Provincia, che consentirebbe l'aggiudicazione di più lotti al medesimo operatore economico anche se partecipante con compagini associative parzialmente differenti, nonché l'ammissibilità del RTI Mazza-Sias a questa condizione. Infine, il ricorrente contesta la corretta valutazione dei requisiti e dell'offerta tecnica ed economica dell'aggiudicatario finale.

La motivazione del giudice

Il TAR ha accolto implicitamente gli argomenti della Provincia, ritenendo che la procedura non presentasse profili di illegittimità rilevanti. Il fatto che il ricorso sia stato respinto indica che il collegio ha ritenuto legittima la revoca dell'aggiudicazione originaria, probabilmente fondandosi su vizi della prima valutazione o su giuste cause amministrative che giustificavano l'autotutela. Conseguentemente, il TAR ha reputato corretta sia la riapertura della procedura di valutazione sia la riaggiundicazione al RTI Mazza-Sias. Il giudice ha accettato anche la tesi della Provincia secondo cui è consentito aggiudicare più lotti allo stesso operatore economico pur se in configurazioni associative differenti, conforme alla lex specialis applicabile al caso. Le verifiche effettuate dal Responsabile Unico del Procedimento e dalla Stazione Appaltante sul possesso dei requisiti e sulla validità dell'offerta del RTI aggiudicatario sono state ritenute corrette e non arbitrarie.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, definitivamente pronunciando, ha respinto il ricorso del Consorzio Stabile Viagest. Le spese di giudizio sono state compensate, per cui ciascuna parte resta responsabile delle proprie spese. Il TAR ha ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa, consolidando così l'efficacia dell'aggiudicazione al RTI Mazza-Sias e precludendo al ricorrente la possibilità di ottenere il subentro nel contratto o il risarcimento per equivalente da parte della Provincia.

Massima

La Stazione Appaltante può legittimamente revocare in autotutela un'aggiudicazione e riaprire la valutazione delle offerte qualora sussistano vizi nella procedura precedentemente conclusa, e l'aggiudicazione conseguente al riesame è idonea a consentire più lotti al medesimo operatore economico anche se con configurazioni associative differenti, purché le verifiche sui requisiti e sull'offerta siano state condotte secondo i criteri normativi applicabili.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente
Costanza Cappelli,	Referendario
Laura Marchio',	Referendario, Estensore
per l'annullamento previa adozione delle opportune misure cautelari
- degli atti e delle operazioni concernenti la procedura aperta multi-lotto indetta dalla Provincia di Brescia per l'affidamento tramite accordo quadro con un unico operatore per ciascun lotto, dei lavori di manutenzione, sgombero neve e trattamento antighiaccio delle strade della Provincia di Brescia, con particolare riferimento al lotto 2 - Pianura Orientale  - CIG: B412FFEF89, , nella parte in cui con gli stessi la S.A. ha illegittimamente aggiudicato la procedura al RTI Mazza S.r.l. (capogruppo mandataria) - Sias Spa (mandante);
in particolare:
- della determina di aggiudicazione n. 1640 di data 1.08.2025;
- della nota prot. n. 150002 del 4.08.2025 recante comunicazione di aggiudicazione ex art. 90, comma 1, lett. c) D.lgs. 36/2023;
- di tutti i verbali di gara anche istruttori e, in particolare, del verbale di gara delle sedute del 17.12.2024, 19.12.2024 e 7.01.2025, recante originaria valutazione finale delle offerte pervenute in fase di gara;
- del verbale di gara della seduta del 23.07.2025 recante nuova valutazione delle offerte a seguito dell'annullamento in autotutela delle originarie aggiudicazioni dei lotti 2 e 4;
- per quanto occorra, della determinazione dirigenziale n. 79 del 15.01.2025 con cui la S.A. ha originariamente proposto l'aggiudicazione del lotto 2 in favore del RTI Pavoni S.p.a.  - Impresa Edile De Carli A. S.r.l.;
- per quanto occorrer possa, della determinazione dirigenziale n. 330 del 10.02.2025 a mezzo della quale è stata disposta originariamente l'aggiudicazione del lotto 2 nei confronti del RTI Pavoni S.p.a. - Impresa Edile De Carli A. S.r.l.;
- per quanto occorra, del provvedimento prot. n. 39793 del 4.3.3035, recante avvio del procedimento di revoca dell'aggiudicazione in favore del RTI Pavoni S.p.a. - Impresa Edile De Carli S.r.l.;
- per quanto occorra, delle determinazioni dirigenziali n. 655 del 26.03.2025 e n. 819 del 18.04.2025 recanti annullamento in autotutela dell'originaria aggiudicazione dei lotti 2 e 4 e contestuale esclusione del RTI Pavoni S.p.a. - Impresa Edile De Carli (mandante), con successiva riconvocazione della commissione giudicatrice per la riformulazione della graduatoria;
- della determinazione dirigenziale n. 1618 del 29.07. 2025 di rettifica della proposta di aggiudicazione n. 79 del 15.01. 2025 e conseguente proposta di aggiudicazione del lotto 2 in favore del RTI Mazza S.r.l. (capogruppo mandataria) - Sias S.p.a. (mandante);
- degli esiti e delle risultanze delle verifiche effettuate dal RUP e dalla S.A. sul possesso dei requisiti e sull'offerta del RTI avversario;
- di ogni altro atto, operazione o valutazione adottati o posti in essere dall'Amministrazione in dipendenza ed in relazione ai provvedimenti sopra indicati;
- della lex specialis e dei chiarimenti resi dalla S.A., ove da intendersi nel senso di legittimare l'aggiudicazione di più lotti al medesimo operatore economico anche se partecipante ai diversi lotti in compagini parzialmente differenti;
di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e conseguente;
nonché
- con richiesta di subentro del ricorrente nel contratto eventualmente stipulato con il RTI controinteressato, previa dichiarazione d'inefficacia del contratto stesso ex artt. 121 e/o 122 del c.p.a.;
- in subordine, ove l'interesse primario all'esecuzione dell'appalto controverso non dovesse trovare soddisfazione per fatto indipendente da volontà e/o colpa dell'odierno ricorrente, con richiesta di condanna della S.A. intimata al risarcimento per equivalente del pregiudizio correlato alla mancata esecuzione dell'appalto.
sul ricorso numero di registro generale 1022 del 2025, proposto da:
Consorzio Stabile Viagest S.C. A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B412FFEF89, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Antonio Zaccone e Mariano Maggi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Brescia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dalle avvocate Magda Poli e Raffaella Rizzardi, con domicilio fisico presso l’Avvocatura della Provincia di Brescia in Brescia, Palazzo Broletto, piazza Paolo VI n. 29 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Settore Stazione Appaltante – C.U.C. di Area Vasta – Soggetto Aggregatore, non costituito in giudizio;
Sias S.p.a, non costituita in giudizio;
ATI Mazza S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ettore Notti e Ivan Carino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Brescia e di Ati Mazza S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il dispositivo n. 37 del 19 gennaio 2026;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 la dott.ssa Laura Marchio';
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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