APPALTI PUBBLICI - FORNITURA DI MATERIALI SANITARI - ACCORDO QUADRO - ELENCO OPERATORI AMMESSI – APPALTO SPECIFICO – AFFIDAMENTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300124/2023 |
| Esito | DICHIARA ESTINTO |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Roche Diagnostics Spa ha presentato ricorso davanti al TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, contro la Azienda Socio Sanitaria Territoriale Spedali Civili di Brescia (ASST Spedali Civili di Brescia). Il ricorso era diretto a impugnare due determinazioni dirigenziali rispettivamente del 24 ottobre 2022 (n. 1933) e del 3 novembre 2022 (n. 2035), entrambe relative a una procedura di gara ristretta e aggregata per l'affidamento della fornitura di immunocoloratori, anticorpi e materiale per anatomia patologica, con durata complessiva di 72 mesi. La procedura di gara riguardava specificamente il lotto 1 e prevedeva sia l'approvazione di un accordo quadro sia l'affidamento dell'appalto specifico per il periodo 2023-2028. Il contratto è stato aggiudicato a favore di Leica Microsystems S.r.l., determinando l'esclusione di Roche Diagnostics dalla gara. La ricorrente lamentava l'illegittimità della procedura di gara, in particolare dei criteri di valutazione previsti dall'articolo 10 del Disciplinare di Gara, e rivendicava il diritto di conseguire l'aggiudicazione o, in subordine, il risarcimento del danno.
Il quadro normativo
La controversia si inserisce nel complesso sistema normativo che regola gli appalti pubblici in Italia, in particolare il Codice dei Contratti Pubblici (Decreto Legislativo n. 50 del 2016), il quale disciplina le procedure di gara, i criteri di aggiudicazione e le condizioni di partecipazione alle gare pubbliche. Le procedure ristrette, come quella in questione, prevedono che solo i fornitori selezionati sulla base di criteri predefiniti possano partecipare alla fase di offerta. La controversia è stata sottoposta al TAR Lombardia competente per territorio, esercitando la giurisdizione sulla legittimità dei provvedimenti amministrativi secondo le norme del Codice del Processo Amministrativo. La rinuncia al ricorso è una facoltà riconosciuta alle parti dall'articolo 35 del Codice del Processo Amministrativo, il quale prevede che il giudizio si estingue quando il ricorrente rinuncia espressamente al ricorso.
La questione giuridica
La questione di fondo riguardava la legittimità della procedura di gara in quanto tale e, in particolare, la corretta applicazione dei criteri di valutazione e aggiudicazione stabiliti nell'articolo 10 del Disciplinare di Gara. Roche Diagnostics riteneva che la procedura fosse viziata da illegittimità che avrebbero determinato una errata aggiudicazione del contratto a favore di Leica Microsystems e pregiudicato i propri diritti di concorrenziale partecipazione. La ricorrente invocava in subordine il diritto al risarcimento del danno qualora non fosse stato possibile ottenere l'annullamento degli atti di gara e la conseguente aggiudicazione. Il giudizio amministrativo risultava pertanto incentrato sulla verifica della regolarità procedimentale e sostanziale della gara, nonché sulla tutela dei diritti della ricorrente quale partecipante al procedimento.
La motivazione del giudice
Poiché il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso, la Corte non ha affrontato nel merito la valutazione delle doglianze formulate da Roche Diagnostics. La sentenza si limita a constatare la rinuncia al ricorso, facendo riferimento all'articolo 35, comma 2, lettera c) del Codice del Processo Amministrativo. La dichiarazione di estinzione rappresenta il naturale esito quando la parte ricorrente, nel corso del giudizio, decide di rinunciare alla prosecuzione del ricorso. Il giudice, in tal caso, non entra nel merito della questione ma semplicemente constata il venir meno della pretesa dedotta in ricorso, estinguendo il giudizio senza pronunciarsi sulla fondatezza dei motivi. In conseguenza dell'estinzione del giudizio, il TAR ha proceduto alla compensazione delle spese di lite tra le parti, secondo i principi generali che prevedono che quando il ricorso è infondato o ritenuto infondato, le spese sono compensate.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso ai sensi dell'articolo 35, comma 2, lettera c) del Codice del Processo Amministrativo. La decisione comporta l'archiviazione della controversia senza una pronuncia nel merito delle questioni giuridiche dedotte da Roche Diagnostics. Il TAR ha disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti, il che significa che ciascuna parte sopporta le proprie spese processuali. La sentenza ordina inoltre all'autorità amministrativa di provvedere all'esecuzione della presente decisione, sebbene, data la natura dell'estinzione, non vi siano specifici adempimenti ulteriori richiesti.
Massima
La rinuncia al ricorso proposto dinanzi al giudice amministrativo determina l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite, senza necessità di pronuncia nel merito delle questioni controverse.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Luca Pavia, Referendario per l'annullamento a) della determinazione dirigenziale n. 1933 del 24 ottobre 2022 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Spedali Civili di Brescia, avente ad oggetto “Procedura ristretta aggregata, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per la fornitura di immunocoloratori, anticorpi e materiale per anatomia patologica per un periodo di 72 mesi – Approvazione elenco degli operatori parte dell'accordo quadro”, trasmessa a Roche Diagnostics in data 26 ottobre 2022, con specifico riferimento al lotto 1 (doc.1); b) della determinazione dirigenziale n. 2035 del 3 novembre 2022 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Spedali Civili di Brescia, avente ad oggetto “Procedura ristretta aggregata, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per la fornitura di immunocoloratori, anticorpi e materiale per anatomia patologica per un periodo di 72 mesi – Affidamento appalto specifico periodo 01/01/2023 – 31/12/2028”, trasmessa a Roche Diagnostics in data 11 novembre 2022, con specifico riferimento al lotto 1 (doc. 2); c) in subordine e quale atto presupposto: dell'art. 10 del Disciplinare di Gara relativo alla “Procedura ristretta aggregata, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per la fornitura di immunocoloratori, anticorpi e materiale per anatomia patologica per u un periodo di 72 mesi” indetta dall'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Spedali Civili di Brescia nei termini precisati in ricorso (doc. 3); d) quali atti presupposti, della proposta di aggiudicazione, di tutti i verbali di gara e delle connesse operazioni e valutazioni; e) di ogni altro atto e/o comportamento presupposto, consequenziale e/o connesso; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato, tra Leica Microsystems s.r.l. ed ASST Spedali Civili di Brescia e per l'accertamento del diritto della ricorrente, in accoglimento di uno o più dei motivi proposti, di conseguire l'aggiudicazione, anche a mezzo di subentro, per l'intera durata dell'affidamento, o, in via gradata, a conseguire il risarcimento per equivalente. e per la condanna della resistente al risarcimento del danno in forma specifica (con l'aggiudicazione anche tramite subentro da parte della ricorrente), ovvero, in subordine, per equivalente. sul ricorso numero di registro generale 1003 del 2022, proposto da Roche Diagnostics Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Cuocolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Spedali Civili di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Piana e Paola Nebel, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Leica Microsystems S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Umberto Michielin e Helga Garuzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Azienda Sociosanitaria Territoriale di Cremona, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Spedali Civili di Brescia e di Leica Microsystems S.r.l.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso, ai sensi dell’art. 35 comma 2 lett. c) c.p.a. Compensa le spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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