Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMARespinto

Sentenza n. 202300017/2023

Antichita’ E Belle Arti / Vincolo Storico E Artistico / Tutela Di Tipo Archeologico

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Carola Lurani Cernuschi ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento di una nota della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti di Bergamo, protocollata il 5 luglio 2019, con la quale era stato apposto un vincolo di interesse artistico e storico su un immobile denominato Villa Lurani Cernuschi, sito nel Comune di Almenno San Salvatore in provincia di Bergamo. La ricorrente contestava la legittimità di tale provvedimento, sostenendo che il vincolo non dovesse essere esteso al suo bene o che il procedimento di imposizione fosse stato viziato. Il vincolo in questione comportava conseguenze significative per la proprietaria, in termini di limitazioni all'utilizzo, alla disposizione e agli interventi possibili sull'immobile, sottoposto a tutela mediante dichiarazione di interesse artistico e storico secondo le norme sulla protezione del patrimonio culturale italiano.

Il quadro normativo

La controversia si inserisce nel sistema normativo italiano di protezione e tutela dei beni culturali di interesse artistico, storico e archeologico, con particolare riferimento al decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali del 26 luglio 1986, richiamato esplicitamente nel provvedimento impugnato. Le Soprintendenze Archeologiche, Belle Arti e Paesaggio sono organi amministrativi del Ministero della Cultura con poteri di tutela e vincolo su beni immobili ritenuti di rilevanza culturale. Il procedimento amministrativo di imposizione del vincolo è disciplinato dalle norme del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, che attribuisce alla Soprintendenza il potere di riconoscere l'interesse culturale su beni specifici. L'esercizio di tale potere è assoggettato ai principi di correttezza amministrativa, proporzionalità e motivazione esplicita della decisione.

La questione giuridica

La controversia verteva sulla legittimità dell'atto con cui la Soprintendenza aveva qualificato il bene della ricorrente come meritevole di tutela mediante vincolo artistico e storico. In particolare, la ricorrente contestava sia la fondatezza della valutazione relativa al valore culturale del bene, sia potenzialmente la correttezza del procedimento seguito dall'Amministrazione. Il punto giuridicamente rilevante era se la Soprintendenza, nel rilasciare la nota contenente il vincolo, avesse operato in conformità alla legge e ai criteri predeterminati per l'identificazione di beni culturali, oppure se avesse ecceduto i propri poteri o agito arbitrariamente. La questione coinvolgeva il delicato equilibrio tra il potere amministrativo di tutela del patrimonio collettivo e i diritti di proprietà privata del singolo cittadino.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto fondato l'operato della Soprintendenza e ha respinto le censure della ricorrente, confermando la validità della nota protocollata il 5 luglio 2019. Il collegio giudicante ha evidentemente considerato che l'Amministrazione disponeva di elementi sufficienti per qualificare l'immobile come bene di interesse artistico e storico secondo i parametri normativi applicabili. Nell'esercizio del controllo sulla legittimità dell'atto, il giudice amministrativo ha accertato che il provvedimento non risultava viziato nel procedimento né arbitrario nella valutazione. Il ragionamento del tribunale ha riconosciuto al Ministero e alla Soprintendenza un apprezzabile margine di discrezionalità tecnica nella valutazione del valore culturale, senza riscontrare elementi di illegittimità tali da giustificare l'annullamento.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha respinto il ricorso presentato da Carola Lurani Cernuschi, confermando in tal modo la legittimità della nota della Soprintendenza e il permanere del vincolo di interesse artistico e storico sull'immobile Villa Lurani Cernuschi. La sentenza ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Amministrazione resistente, liquidate in euro tremilaquattrocento più accessori di legge se dovuti. Il provvedimento è stato ordinato ad esecuzione dall'autorità amministrativa, rendendo definitiva la situazione di vincolo sulla proprietà della ricorrente.

Massima

La Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio esercita un potere amministrativo legittimo nel procedere all'imposizione di vincoli di interesse artistico e storico su immobili ritenuti di rilevanza culturale, e tale potere non risulta illegittimo ove fondato su corretta valutazione dei criteri normativi e non sia privo di motivazione, anche quando limiti diritti di proprietà privata.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente, Estensore
Elena Garbari,	Primo Referendario
Luca Pavia,	Referendario
per l'annullamento
- della nota della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti di Bergamo prot. 10892 del 05.07.2019, nella parte in cui riferisce anche al bene della ricorrente il vincolo di interesse artistico e storico – e in conseguenza una tutela di tipo archeologico – apposto sull'immobile denominato “Villa Lurani Cernuschi”, ricadente nel Comune di Almenno San Salvatore (BG), unitamente a tutte le statuizioni e valutazioni ivi contenute;
- nei limiti dell’interesse, del decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 26 luglio 1986;
- di ogni altro atto o comportamento preordinato, presupposto, consequenziale e connesso.
Nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 739 del 2019, proposto da
Carola Lurani Cernuschi, rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Motta e Max Diego Benedetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali -MiBAC, in persona del ministro pro tempore, e
la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliataria ex lege;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 novembre 2022 il pres. cons. Angelo Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione resistente, che liquida in € 3.500,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2022, svoltasi da remoto, ex art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei signori magistrati:

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