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Sentenza n. 202300913/2023

Sentenza n. 202300913/2023

AMBIENTE - PRODUZIONE DI BIOMETANO – REALIZZAZIONE IMPIANTO – ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE – ARCHIVIAZIONE

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300913/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Dream Green Energy s.r.l., società con sede in Bovolone in provincia di Verona, aveva presentato istanza di Autorizzazione Unica alla Provincia di Brescia per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di biometano nel comune di San Gervasio Bresciano. La Provincia di Brescia, attraverso il suo Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile, aveva inizialmente comunicato un preavviso di archiviazione dell'istanza nel dicembre 2021 e successivamente aveva formalizzato l'archiviazione nel gennaio 2022, entrambi i provvedimenti basati sulla legge 241/1990. Dream Green Energy ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, sia il preavviso che il provvedimento definitivo di archiviazione, chiedendo l'annullamento degli stessi e il risarcimento del danno ingiusto derivato dall'illegittimità dei provvedimenti amministrativi.

Il quadro normativo

La controversia si inserisce nel complesso regime autorizzativo degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, disciplinato dal decreto legislativo numero 387 del 2003 come successivamente modificato, che prevede un procedimento unico di Autorizzazione Unica presso la Provincia per impianti di una certa dimensione. La legge 241/1990 e le sue modifiche costituiscono il quadro procedurale generale che regola i procedimenti amministrativi, incluse le modalità di archiviazione dei procedimenti, che possono avvenire quando la domanda non possa essere accolta o quando vengano meno i presupposti per il proseguimento. Il procedimento di archiviazione prevede specifiche garanzie procedurali, inclusa la comunicazione di un preavviso alle parti interessate secondo quanto stabilito dall'articolo 10-bis della legge 241/1990.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguardava la legittimità del provvedimento di archiviazione dell'istanza di autorizzazione unica e se la Provincia avesse correttamente applicato le norme procedurali previste per l'archiviazione dei procedimenti amministrativi. Dream Green Energy contestava che l'archiviazione fosse stata ingiustificatamente disposta, fatto salvo il diritto della società a veder proseguire l'istruttoria sul merito della propria istanza di autorizzazione dell'impianto di biometano. Sul piano procedurale, inoltre, era rilevante verificare se la società ricorrente mantesse un interesse legittimo ad agire in giudizio per ottenere l'annullamento di provvedimenti quando le circostanze di fatto sottostanti alla controversia fossero nel frattempo mutate in modo sopravvenuto.

La motivazione del giudice

Nel corso del giudizio è emerso che Dream Green Energy, mediante dichiarazione di rinuncia depositata nel settembre 2023, ha comunicato di aver perduto l'interesse al proseguimento del ricorso. La ragione della rinuncia risiedeva nel fatto che era venuta meno la disponibilità dell'area territoriale sulla quale doveva realizzarsi l'impianto di biometano, circostanza che costituiva presupposto essenziale della stessa istanza di autorizzazione. Sebbene la rinuncia non fosse stata regolarmente notificata alle altre parti non costituite, come richiesto dall'articolo 84 comma 3 del codice del processo amministrativo, il tribunale ha ritenuto comunque di dovere affrontare la questione della carenza sopravvenuta di interesse. Il collegio giudicante ha accertato che non più sussisteva l'interesse concreto della ricorrente all'ottenimento del provvedimento richiesto, dato che il bene della vita perseguito dalla società attraverso il ricorso era divenuto indisponibile per cause sopravvenute.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente, ai sensi dell'articolo 35 comma 1 lettera c e degli articoli 84 e 85 del codice del processo amministrativo. Questa decisione comporta l'estinzione del processo e l'impossibilità per Dream Green Energy di proseguire la controversia volta all'annullamento dei provvedimenti di archiviazione dell'istanza di autorizzazione unica. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti costituite in virtù dell'accordo da esse raggiunto, con conseguente carico nullo per entrambe le parti dal punto di vista economico.

Massima

La carenza di interesse alla ricorrenza di condizioni fattuali di fatto che rendono non più procurabile il bene della vita azionato in giudizio determina l'improcedibilità sopravvenuta del ricorso amministrativo, anche quando il mutamento delle circostanze si verifichi nel corso del giudizio di primo grado.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Alessandro Fede,	Referendario, Estensore
Marilena Di Paolo,	Referendario
per l'annullamento
- del provvedimento della Provincia di Brescia, Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile – Ufficio Energia, prot. n. 5746/2022 del 13.1.2022, trasmesso a mezzo pec in pari data, avente ad oggetto: “Istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 387/03 e s.m.i., Pratica FERA 205958 depositata dalla società DREAM GREEN ENERGY S.r.l., con sede legale in Bovolone (VR) Via don Carlo Gnocchi n° 5, c.f. 04795590233 per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione biometano ubicato in comune di San Gervasio Bresciano (BS). Archiviazione istanza ai sensi della l. 241/1990 e s.m.i.”;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale ancorché non conosciuto, ove lesivo degli interessi della ricorrente, ivi inclusa, per quanto occorrer possa, la comunicazione della Provincia di Brescia, Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile – Ufficio Energia, prot. n. 219987/2021 del 16.12.2021, trasmessa a mezzo pec in pari data, avente ad oggetto: “Istanza
di Autorizzazione Unica ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 387/03 e s.m.i., Pratica FERA 205958 depositata dalla società DREAM GREEN ENERGY S.r.l., con sede legale in Bovolone (VR) Via don Carlo Gnocchi n° 5, c.f. 04795590233 per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione biometano ubicato in Comune di San Gervasio Bresciano (BS). Preavviso di archiviazione ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/1990 e s.m.i.”;
e per la condanna
ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 c.p.a., al risarcimento del danno ingiusto patito dalla ricorrente in conseguenza dell'illegittimità degli atti e dei provvedimenti impugnati, con riserva di determinare l'ammontare del danno nel corso del giudizio.
sul ricorso numero di registro generale 159 del 2022, proposto da
Dream Green Energy s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Catarisano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Brescia, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Magda Poli e Raffaella Rizzardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura della Provincia di Brescia in Brescia, piazza Paolo VI, n. 29;
Comune di San Gervasio Bresciano, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia - Dipartimento di Brescia, Agenzia di Tutela della Salute di Brescia, Regione Lombardia, non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2023 il dott. Alessandro Fede e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il 25.9.2023 la ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, a spese compensate, “come da accordo tra le parti costituite”, firmata da un lato dal difensore e dal legale rappresentante della parte ricorrente, dall’altro lato da uno dei difensori della Provincia “Per adesione alla compensazione delle spese di lite e rinuncia alla solidarietà ex L.P.”.
La rinuncia però non è stata notificata alle altre parti non costituite, come prescrive l’art. 84, 3° comma, c.p.a., e pertanto non si può dichiarare estinto il giudizio per rinuncia ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c, c.p.a.
Tuttavia, nell’atto contenente la dichiarazione di rinuncia, si legge che la ricorrente è ad essa addivenuta perché “Nelle more del giudizio, è comunque venuto meno l’interesse al ricorso, essendo venuta meno la disponibilità dell’area su cui era prevista la realizzazione dell’impianto, oggetto dei provvedimenti impugnati, richiesta ai fini dell’autorizzazione dello stesso impianto”.
Pertanto il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, dell’art. 84, comma 4 e dell’art. 85, comma 9 c.p.a.
Le spese possono essere compensate stante l’accordo in tal senso tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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