Sentenza n. 202300080/2023
Ambiente - Autorizzazione Integrata Ambientale - Sospensione - Illegittimita'
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La Montini Spa, società che gestisce un'attività produttiva in provincia di Brescia, ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia il provvedimento della Provincia di Brescia emanato il 24 marzo 2020, mediante il quale è stata disposta la sospensione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale precedentemente rilasciata alla società medesima il 19 aprile 2019. La sospensione dell'AIA è stata conseguenza di una verifica straordinaria effettuata dall'ARPA Lombardia il 5 febbraio 2020 presso i locali dell'azienda, durante la quale sono emersi elementi che hanno dato luogo a una relazione conclusiva e a un verbale di visita ispettiva che hanno giustificato il provvedimento sospensivo. La società ricorrente ha contestato non solo il provvedimento di sospensione, ma anche gli atti istruttori che lo hanno preceduto, ossia la relazione finale di verifica e il verbale di visita ispettiva, proponendo ricorso nel 2020 e attendendo la decisione fino all'udienza pubblica del 25 gennaio 2023.
Il quadro normativo
L'Autorizzazione Integrata Ambientale è disciplinata dal Decreto Legislativo numero 152 del 2006, il quale incorpora la disciplina comunitaria sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento ed è rivolta a controllare le attività industriali con significativo impatto ambientale. La sospensione di un'AIA rappresenta uno strumento di controllo e di esecuzione della normativa ambientale, che le amministrazioni competenti possono disporre quando ricorrano violazioni delle condizioni autorizzative o inadempimenti rilevanti in materia di tutela dell'ambiente. L'ARPA, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia, è l'ente tecnico che svolge funzioni di vigilanza e di controllo sugli impianti soggetti ad AIA, svolgendo sopralluoghi, ispezioni straordinarie e redigendo rapporti tecnici che costituiscono elementi fondamentali per le decisioni delle autorità amministrative competenti al rilascio e alla sospensione delle autorizzazioni.
La questione giuridica
Il ricorso di Montini Spa sollevava la questione della legittimità della sospensione dell'AIA in relazione sia al profilo procedurale che al profilo sostanziale, contestando i risultati della verifica straordinaria effettuata dall'ARPA e i conseguenti elementi su cui era stata basata la decisione della Provincia. In sostanza, la società ricorrente impugnava l'intero iter che aveva portato alla sospensione, includendo il verbale di visita ispettiva e la relazione finale redatti dall'agenzia ambientale, lamentando che da tali documenti non emergessero elementi sufficienti a giustificare una misura così drastica quale la sospensione dell'autorizzazione. La controversia toccava aspetti tanto di corretta applicazione della procedura amministrativa quanto di meritevole valutazione dei dati tecnici ambientali raccolti durante il controllo.
La motivazione del giudice
Poiché il ricorrente ha manifestato la volontà di rinunciare al ricorso durante il prosieguo del giudizio, il collegio non ha dovuto affrontare nel merito le questioni sollevate, rendendo inutile il proseguimento della causa. La rinuncia al ricorso rappresenta una scelta processuale volontaria del ricorrente di abbandonare la pretesa sottesa al gravame, estinguendo così il rapporto giuridico processuale. Il giudice ha acquisito e preso in considerazione questa decisione del ricorrente nel contesto della causa in itinere, riconoscendo la facoltà dello stesso di recedere dall'azione intrapresa. In merito alle spese di lite, il collegio ha optato per la compensazione, una soluzione che rispecchia l'assenza di soccombenza da parte di alcuna delle parti sul piano formale, in quanto la causa si è estinta non per una decisione nel merito ma per volontà espressa del ricorrente di interromperla.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato estinto il giudizio ricorso numero 426 del 2020 per rinuncia all'azione da parte della ricorrente Montini Spa. Le spese di lite sono state compensate, cosicché ciascuna parte rimane gravata dalle proprie spese di patrocinio e rappresentanza. Il provvedimento della Provincia di Brescia del 24 marzo 2020 relativo alla sospensione dell'AIA, insieme alla relazione finale di verifica e al verbale di visita ispettiva dell'ARPA, non sono stati annullati né confermati in via definitiva dal giudice, restando pertanto fermi i loro effetti, salvo quanto le parti potessero diversamente stabilire in sede di accordo stragiudiziale.
Massima
La rinuncia al ricorso proposto nel corso del giudizio amministrativo determina l'estinzione della causa e la compensazione delle spese di lite, salvo diversa intesa tra le parti.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Luca Pavia, Referendario per l'annullamento - del provvedimento della Provincia di Brescia, emanato in data 24.3.2020 (doc. n. 1), laddove dà atto della sospensione dell'AIA rilasciata alla società Montini spa in data 19.4.2019 (doc. n. 4); ed in parte qua: - della Relazione Finale Verifica straordinaria dell'ARPA Lombardia – Dipartimento di Brescia, relativa al sopralluogo effettuato in azienda il 5.32.2020 (doc. n. 2); - del verbale dell'ARPA Lombardia – Dipartimento di Brescia, di visita ispettiva straordinaria del 5.2.2020 (doc. n. 3). sul ricorso numero di registro generale 426 del 2020, proposto da Montini Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Italo Luigi Ferrari e Francesco Fontana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Fontana in Brescia, via Armando Diaz n. 28; Provincia di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Magda Poli e Raffaella Rizzardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso gli uffici dell’Avvocatura provinciale in Brescia, Palazzo Broletto piazza Paolo VI 29; Arpa - Agenzia per L'Ambente della Lombardia di Brescia e Mantova, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Brescia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso. Compensa le spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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