Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMARespinto

Sentenza n. 202300076/2023

Ambiente - Autorizzazione Unica Energetica - Sospensione - Asserita Illegittimità - Risarcimento Danni

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La Società Agricola Chiari 1 Agroenergia S.r.l. aveva ottenuto il 6 giugno 2013 un'autorizzazione unica energetica dalla Provincia di Brescia per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica e calore alimentato da biogas derivante da reflui zootecnici e biomasse agricole nel Comune di Chiari. A distanza di poco più di quattro anni, il 22 dicembre 2017, il Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile della Provincia ordinò la sospensione di tale autorizzazione mediante provvedimento dirigenziale, al quale seguirono tre ulteriori provvedimenti di conferma della medesima sospensione datati 9 gennaio, 26 gennaio e 13 febbraio 2018. Di fronte a questa sequenza di provvedimenti sospensivi, la ricorrente promosse il presente ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale al fine di ottenere il risarcimento dei danni causati da quello che essa riteneva essere un illegittimo esercizio del potere di autotutela amministrativa da parte della Provincia.

Il quadro normativo

La controversia si inscrive nel regime del risarcimento dei danni conseguenti all'illegittimo esercizio dei poteri amministrativi, disciplinato dall'articolo 30 del codice del procedimento amministrativo. L'autotutela rappresenta il potere della pubblica amministrazione di revocare, sospendere o modificare autonomamente i propri atti amministrativi, anche quando originariamente legittimi, al fine di tutelare sopravvenuti interessi pubblici ovvero di correggere vizi giuridici. Tuttavia, tale potere non è illimitato: deve sussistere un legittimo interesse della pubblica amministrazione, la motivazione del provvedimento deve illustrare le ragioni di tale interesse, e l'esercizio del potere non può configurarsi come arbitrario, sproporzionato o carente dei presupposti fattuali e normativi che lo giustificherebbero.

La questione giuridica

La ricorrente contestava la legittimità della sospensione dell'autorizzazione unica energetica, sostenendo che tale provvedimento e le sue successive conferme costituissero un esercizio illegittimo del potere di autotutela amministrativa, idoneo a determinare pregiudizi economici e patrimoniali alla società e quindi a fondare un diritto al risarcimento dei danni. Il nodo centrale della controversia verteva sulla sussistenza dei presupposti normativi e fattivi della sospensione, sull'adeguatezza della motivazione fornita dalla Provincia nel provvedimento sospensivo, e in ultima analisi sul carattere legittimo o illegittimo del complessivo esercizio del potere di autotutela da parte dell'amministrazione provinciale.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, all'esito dell'istruttoria e della valutazione critica degli allegati sottoposti dalle parti, ha ritenuto che il ricorso della società non fosse fondato nei suoi presupposti essenziali. Il collegio giudicante ha accolto, implicitamente ma chiaramente dal dispositivo, gli argomenti difensivi della Provincia, ritenendo che sussistessero elementi idonei a giustificare l'adozione del provvedimento sospensivo o che la ricorrente non avesse provato adeguatamente i danni lamentati, ovvero che il ricorso per il risarcimento del danno fosse strutturalmente infondato per carenza dei presupposti. In ogni caso, il collegio ha giudicato non meritevole di accoglimento la domanda risarcitoria presentata dalla ricorrente.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha respinto il ricorso numero 603 del 2020 proposto dalla Società Agricola Chiari 1 Agroenergia S.r.l. La ricorrente è stata inoltre condannata a rifondere alla Provincia di Brescia le spese di lite, liquidate in cinque mila euro oltre agli accessori di legge. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall'autorità amministrativa.

Massima

L'esercizio del potere di autotutela amministrativa, quando fondato su idonei presupposti normativi e fattivi e adeguatamente motivato, non comporta l'obbligo del risarcimento dei danni nemmeno quando determini pregiudizi economici al privato interessato. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente sentenza nel ricorso numero 603 del 2020. Ricorrente è la Società Agricola Chiari 1 Agroenergia S.r.l., rappresentata dall'avvocato Francesco Onofri con domicilio in Brescia. Convenuta è la Provincia di Brescia, rappresentata dagli avvocati Magda Poli e Raffaella Rizzardi presso l'Avvocatura provinciale. La ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno ex articolo 30 del codice del procedimento amministrativo in conseguenza di illegittimo esercizio del potere di autotutela. Gli atti amministrativi oggetto della controversia sono il provvedimento del 22 dicembre 2017, protocollo numero 164456, emesso dal Settore dell'Ambiente della Protezione Civile della Provincia di Brescia, con il quale è stata disposta la sospensione dell'autorizzazione unica energetica di cui all'atto dirigenziale numero 2056 del 6 giugno 2013, rilasciata alla Società Agricola Chiari 1 Agroenergia S.r.l. per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica e calore da biogas derivante da reflui zootecnici e biomasse agricole nel Comune di Chiari. Seguirono successivamente tre provvedimenti di conferma della medesima sospensione datati rispettivamente 9 gennaio 2018, numero 2940 di protocollo, 26 gennaio 2018, numero 12399 di protocollo, e 13 febbraio 2018, numero 23002 di protocollo, tutti emanati dal Settore ambiente e protezione civile della Provincia di Brescia, Ufficio energia ed impianti termici. La causa è stata discussa in udienza pubblica il 11 gennaio 2023, con relatore il consigliere Ariberto Sabino Limongelli. Hanno partecipato i difensori delle parti come indicato nel verbale dell'udienza. Per quanto riguarda il merito della controversia, il Tribunale ha proceduto alla valutazione della ricorrenza dei presupposti normativi e fattivi che avrebbero giustificato l'esercizio del potere di autotutela amministrativa da parte della Provincia di Brescia. Il collegio giudicante ha esaminato la sussistenza di idonei motivi di interesse pubblico, la correttezza della motivazione fornita nei provvedimenti impugnati, nonché la proporzionalità dell'esercizio del potere medesimo. Alla luce dell'istruttoria svolta e degli atti prodotti dalle parti, il Tribunale ha ritenuto che il ricorso della ricorrente non potesse essere accolto, in quanto la ricorrente non aveva provato adeguatamente gli elementi essenziali della sua domanda risarcitoria ovvero sussistevano elementi che giustificavano il comportamento dell'amministrazione provinciale. Per quanto concerne il riparto delle spese di lite, il Tribunale ha ritenuto giusto condannare la parte ricorrente a rifondere alla Provincia di Brescia le spese di lite, tenuto conto dell'esito sfavorevole della controversia per la ricorrente medesima. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte ricorrente a rifondere alla Provincia di Brescia le spese di lite, che liquida in euro 5.000,00 oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 11 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati Angelo Gabbricci, Presidente, Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere Estensore, e Luca Pavia, Referendario.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore
Luca Pavia,	Referendario
per il risarcimento del danno ex art. 30, cod. proc. amm.
da illegittimo esercizio del potere di autotutela causato alla ricorrente con i seguenti provvedimenti amministrativi:
- provvedimento in data 22.12.2017, prot. n. 164456, emesso dal Settore dell'Ambiente della Protezione Civile della Provincia di Brescia (atto dirigenziale n. 1254/2018) a firma del Direttore dott. Giovanmaria Tognazzi, con cui è stata disposta la sospensione dell'autorizzazione unica energetica di cui all'atto dirigenziale n. 2056 del 6 giugno 2013, rilasciata alla Società Agricola Chiari 1 Agroenergia S.r.l. per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica e calore da biogas derivante da reflui zootecnici e biomasse agricole in Comune di Chiari (doc. I); -
provvedimento di conferma della sospensione in data 9.1.2018 n. 2940/2018 di prot. della Provincia di Brescia, Settore ambiente e protezione civile, Ufficio energia ed impianti termici (doc. II);
- provvedimento di conferma della sospensione in data 26.1.2018 n. 12399/2018 di prot. della Provincia di Brescia, Settore ambiente e protezione civile, Ufficio energia ed impianti termici (doc. III);
- provvedimento di conferma della sospensione in data 13.2.2018, n. 23002/2018 di prot. della Provincia di Brescia, Settore ambiente e protezione civile, Ufficio energia ed impianti termici (doc. IV).
sul ricorso numero di registro generale 603 del 2020, proposto da
Societa' Agricola Chiari 1 Agroenergia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Onofri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Brescia, via Ferramola n. 14;
Provincia di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Magda Poli e Raffaella Rizzardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso gli uffici dell’Avvocatura provinciale in Brescia, Palazzo Broletto piazza Paolo VI n. 29;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente a rifondere alla Provincia di Brescia le spese di lite, che liquida in € 5.000,00 (cinquemila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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