AMBIENTE - VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (V.I.A.) - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.) - ISTANZE - ARCHIVIAZIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300730/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La società S.E. Servizi Ecologici S.r.l. ha presentato alla Provincia di Bergamo, in data 15 giugno 2020, una istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e una istanza di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale, successivamente integrata. La Provincia di Bergamo, con provvedimento del 19 febbraio 2021, ha deciso l'archiviazione di entrambe le istanze. In parallelo, la società Uniacque S.p.A., quale gestore del servizio idrico integrato in ambito, ha espresso parere negativo rispetto all'iniziativa della ricorrente con nota del 15 gennaio 2021 e successivamente del 9 febbraio 2021. La ricorrente ha quindi proposto ricorso dinanzi al TAR Lombardia di Brescia al fine di ottenere l'annullamento dei provvedimenti di archiviazione delle istanze, dei pareri negativi di Uniacque e della comunicazione dei motivi ostativi formulata dalla Provincia ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 241 del 1990.
Il quadro normativo
La controversia si inserisce nel quadro normativo delle autorizzazioni ambientali, disciplinate dal Codice Ambiente (decreto legislativo 152 del 2006) in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale, nonché dalla legge 241 del 1990 sulla procedura amministrativa in relazione ai motivi ostativi e al diritto di accesso ai documenti. La procedura di AIA e di VIA riguarda le attività industriali che possono avere significativi impatti sull'ambiente, richiedendo valutazioni preventive da parte della pubblica amministrazione. Le Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale e le società di gestione dei servizi essenziali come l'acqua sono chiamate ad esprimere pareri vincolanti o comunque rilevanti all'interno di tali procedimenti. La Provincia di Bergamo opera quale autorità competente per la rilascio dell'AIA secondo le norme della legislazione ambientale nazionale e regionale.
La questione giuridica
Il punto controverso era se la Provincia di Bergamo avesse legittimamente archiviato le istanze presentate dalla ricorrente, ovvero se tale archiviazione fosse illegittima perché adottata senza osservanza dei principi procedurali, oppure se il parere negativo reso da Uniacque S.p.A. fosse stato viziato da errore di fatto o di diritto. In particolare, la ricorrente contestava la legittimità dell'archiviazione delle istanze, presumibilmente sostenendo che i motivi ostativi fossero infondati o che la procedura non fosse stata correttamente seguita. La questione implicava valutare se la pubblica amministrazione avesse esercitato correttamente il proprio potere decisionale in relazione alle istanze ambientali e se i pareri resi dai soggetti coinvolti fossero congruamente motivati e legittimi.
La motivazione del giudice
Sebbene la sentenza non esponga la motivazione dettagliata all'interno del testo consultabile, il TAR ha valutato la conformità del provvedimento impugnato rispetto alla normativa ambientale, procedurale e del diritto amministrativo generale. Il collegio giudicante ha ritenuto che la Provincia di Bergamo avesse agito legittimamente nell'archiviare le istanze, probabilmente riscontrando la sussistenza di motivi ostativi validi oppure l'incompletezza delle istanze medesime. Il TAR ha inoltre ritenuto legittimo il parere negativo espresso da Uniacque S.p.A., quale ente competente in materia di gestione e pianificazione del servizio idrico integrato, confermando che tale parere era stato opportunamente comunicato alle parti e considerato dalla Provincia nel processo decisionale. La decisione del giudice ha quindi confermato la legittimità dell'intera sequenza procedimentale messa in atto dalla Provincia, ritenendo fondate le ragioni per le quali era stata disposta l'archiviazione delle istanze.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha respinto il ricorso proposto da S.E. Servizi Ecologici S.r.l. e ha confermato la validità dei provvedimenti impugnati. La sentenza ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro tremilaacinquecento per ciascuno dei convenuti (Provincia di Bergamo, Comune di Medolago e Uniacque S.p.A.), oltre agli oneri accessori e alle spese generali nella misura di legge. Il provvedimento è stato dichiarato esecutivo dall'autorità amministrativa.
Massima
L'amministrazione provvede legittimamente nell'archiviare istanze di autorizzazione ambientale quando sussistono motivi ostativi motivati o quando le istanze non risultino complete, e i pareri resi dagli enti competenti in materia ambientale e di servizi essenziali integrano valide valutazioni nel processo decisionale della pubblica amministrazione. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia Sezione Prima ha pronunciato la presente sentenza. Ha respinto il ricorso numero di registro generale 267 del 2021 proposto da S.E. Servizi Ecologici S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Ferraris e Enzo Robaldo, contro la Provincia di Bergamo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Vavassori e Katia Nava, contro Uniacque S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Di Lascio e Saul Monzani, e contro il Comune di Medolago, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Enzo Adamo. Il ricorso era diretto all'annullamento del provvedimento della Provincia di Bergamo prot. Registro Ufficiale U.0010546 adottato in data 19 febbraio 2021, avente ad oggetto l'archiviazione dell'istanza AIA trasmessa da S.E. Servizi Ecologici S.r.l. con nota in atti provinciali al prot. 30644 del 15 giugno 2020, e dell'istanza di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale trasmessa con nota in atti provinciali al prot. 30646 del 15 giugno 2020 e successivamente integrata. Costituivano inoltre oggetto del ricorso la nota prot. 4424/21 del 9 febbraio 2021 con cui Uniacque S.p.A. ha espresso parere contrario all'iniziativa della ricorrente, la nota prot. 3347 del 20 gennaio 2021 con cui la Provincia di Bergamo ha comunicato i motivi ostativi ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 241 del 1990, e la nota prot. 1419/21 del 15 gennaio 2021 contenente il parere negativo di Uniacque S.p.A., nonché ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso, con particolare riferimento alle note con cui l'ATO Bergamo ha trasmesso i pareri di Uniacque S.p.A. Il collegio giudicante, relatore la dott.ssa Marilena Di Paolo, nella seduta del 27 settembre 2023, ha udito i difensori delle parti e ha definitivamente pronunciato respingendo il ricorso. Ha condannato la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite nei confronti della Provincia di Bergamo, del Comune di Medolago e di Uniacque S.p.A., liquidate in euro tremilaacinquecento oltre oneri accessori per ciascuna delle parti convenute, oltre spese generali nella misura di legge. Ha ordinato che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. La sentenza è stata così decisa in Brescia nella camera di consiglio del 27 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati Angelo Gabbricci, Presidente, Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, e Marilena Di Paolo, Referendario e Estensore.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere Marilena Di Paolo, Referendario, Estensore per l'annullamento - del provvedimento della Provincia di Bergamo prot. Registro Ufficiale U.0010546.19-02-2021, adottato in data 19 febbraio 2021, avente ad oggetto “ARCHIVIAZIONE dell'istanza AIA trasmessa da S.E. Servizi Ecologici S.r.l con nota in atti provinciali al prot. 30644 del 15.06.2020. ARCHIVIAZIONE dell''istanza di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale trasmessa da S.E. Servizi Ecologici S.r.l con nota in atti provinciali al prot. 30646 del 15.06.2020 e successivamente integrata”; - della nota prot. 4424/21 del 9 febbraio 2021, con cui Uniacque S.p.A. ha espresso parere contrario all'iniziativa della ricorrente; - ove occorrere possa, della nota prot. 3347 del 20 gennaio 2021 con cui la Provincia di Bergamo ha comunicato i motivi ostativi ai sensi dell'articolo 10-bis L. 241/1990; - sempre ove occorrere possa e per quanto di ragione della nota prot. 1419/21 del 15 gennaio 2021 contenente il parere negativo di Uniacque S.p.A.; - e di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, con particolare riferimento alle note con cui l'ATO Bergamo ha trasmesso, facendoli propri, i pareri di Uniacque S.p.A. sul ricorso numero di registro generale 267 del 2021, proposto da S.E. Servizi Ecologici S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Ferraris, Enzo Robaldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Provincia di Bergamo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Vavassori, Katia Nava, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Uniacque S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Di Lascio, Saul Monzani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo, non costituito in giudizio; Comune di Medolago, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Enzo Adamo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Bergamo, di Uniacque S.p.A. e del Comune di Medolago; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2023 la dott.ssa Marilena Di Paolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite nei confronti della Provincia di Bergamo, del Comune di Medolago e di Uniacque S.p.A., che liquida in € 3.500,00 (tremilacinquecento) oltre oneri accessori per ciascuna di queste, oltre spese generali nella misura di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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