AMBIENTE - ATTIVITÀ DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE – ILLEGITTIMITÀ
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300634/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Gianpaolo Possenti, Ferdinando Possenti e Danila Colpani hanno impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia l'atto dirigenziale della Provincia di Bergamo numero 1737 del 4 settembre 2019, nonché tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, compresi i verbali delle Conferenze di servizi. Il ricorso contesta una decisione amministrativa della Provincia di Bergamo che vedeva coinvolti due comuni del territorio, Treviglio e Castel Rozzone, e la società Rot-Berg s.r.l. L'oggetto della controversia riguarda una questione di natura amministrativa nella quale era maturato un procedimento complesso articolato in molteplici conferenze di servizi, segnale di una materia di carattere multi-soggettivo. I ricorrenti contestavano il provvedimento ritenendolo viziato per uno o più profili di illegittimità, richiedendo al giudice amministrativo di annullarlo interamente con conseguente revoca di tutti gli effetti giuridici conseguenti.
Il quadro normativo
La controversia si inserisce nel contesto del diritto amministrativo sostanziale e procedimentale, in particolare nella disciplina dei procedimenti amministrativi complessi che coinvolgono molteplici amministrazioni pubbliche. Rileva la normativa in materia di conferenze di servizi, di cui al decreto legislativo numero 241 del 1990 e successive modificazioni, che disciplina come le amministrazioni pubbliche coinvolte in un procedimento debbono coordinarsi e raggiungere intese su questioni di rilevanza territoriale e organizzativa. L'atto dirigenziale impugnato rappresenta un provvedimento conclusivo di un procedimento complesso nel quale diversi soggetti pubblici e privati avevano manifestato interesse. La legittimità dell'atto è stata valutata secondo i canoni generali del sindacato amministrativo, ovvero verificando l'assenza di vizi di procedimento, di eccesso di potere e di violazione di legge.
La questione giuridica
Il punto di diritto controverse riguarda la legittimità di un atto amministrativo della Provincia di Bergamo, adottato al termine di un procedimento che aveva visto il coinvolgimento di multiple amministrazioni pubbliche e della società privata Rot-Berg s.r.l., all'interno di un contesto territoriale che comportava il coinvolgimento di due comuni lombardi. I ricorrenti contestavano il provvedimento in base a uno o più profili di illegittimità, verosimilmente riguardanti la regolarità procedurale del procedimento, la corretta applicazione della normativa vigente o la violazione di principi generali del diritto amministrativo. La questione rilevava poiché implicava l'equilibrio tra gli interessi dei ricorrenti, gli obblighi procedimentali delle amministrazioni pubbliche e i diritti della società privata coinvolta nel procedimento.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante del TAR Lombardia ha esaminato le dedotte censure ritenendo che i ricorrenti non avessero provato l'esistenza di vizi nel provvedimento impugnato tali da determinare l'accoglimento della domanda. L'analisi della regolarità procedurale, dello svolgimento delle conferenze di servizi, dell'applicazione della normativa di riferimento e della corretta esercizio del potere discrezionale della Provincia di Bergamo non ha evidenziato, secondo i giudici, profili di illegittimità sostanziale o procedurale. Le dedotte violazioni di legge non sono state ritenute provate o non sono state qualificate come vizi determinanti. Il tribunale ha valutato la complessità del procedimento amministrativo coinvolgente molteplici soggetti e ha concluso che l'esercizio del potere amministrativo da parte della Provincia era avvenuto secondo i dettami normativi vigenti, sebbene il testo non esplicita nel dettaglio i singoli profili di giudizio.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha definitivamente respinto il ricorso presentato da Gianpaolo Possenti, Ferdinando Possenti e Danila Colpani, confermando la legittimità dell'atto dirigenziale della Provincia di Bergamo numero 1737 del 4 settembre 2019 e di tutti gli atti connessi. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro duemilacinquecento nei confronti della Provincia di Bergamo e in altrettanti euro duemilacinquecento nei confronti della società Rot-Berg s.r.l., oltre agli accessori di legge. La sentenza è stata resa esecutiva dall'autorità amministrativa, producendo pieno effetto giuridico dal momento della pronunzia.
Massima
Quando un atto amministrativo conclusivo di un procedimento complesso è adottato secondo le corrette modalità procedimentali previste dalle norme in materia di conferenze di servizi e non presenta vizi sostanziali nella decisione, il ricorso amministrativo deve essere respinto e i ricorrenti assoggettati al pagamento delle relative spese di lite.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere Luca Pavia, Referendario, Estensore per l'annullamento - dell’atto dirigenziale della Provincia di Bergamo, n. 1737 del 4 settembre 2019; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, tra cui, per quanto occorra, i verbali delle varie Conferenze di servizi; sul ricorso numero di registro generale 170 del 2020, proposto da Gianpaolo Possenti, Ferdinando Possenti e Danila Colpani, rappresentati e difesi dall'avvocato Paola Brambilla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suddetto avvocato, con studio in Bergamo, via G. Verdi, 3; Provincia di Bergamo, in persona del Presidente della provincia pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Vavassori e Katia Nava, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Giorgio Vavassori, con studio in Bergamo, via T. Tasso, 8; Rot-Berg s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Annalisa Di Ruzza e Alessandra Pepe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Treviglio e Comune di Castel Rozzone, non costituiti in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Bergamo e della società Rot-Berg s.r.l.; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 7 luglio 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge, a favore della Provincia di Bergamo e in altrettanti euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge, a favore della società Rot-Berg s.r.l.. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 7 luglio 2023, svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4-bis cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:
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